Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 29/12/2006 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale. |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale. |
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 4. Cartografia regionale. |
Art. 5. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo. |
Art. 6. Interventi per la forestazione. |
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 8. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. |
Art. 9. Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico - artistico. |
Art. 10. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 11. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale. |
Art. 12. Opere acquedottistiche e fognarie. |
Art. 13. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque. |
Art. 14. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. |
Art. 15. Parco regionale del delta del Po. |
Art. 16. Patrimonio naturale regionale. |
Art. 17. Interventi ed opere di difesa della costa. |
Art. 18. Porti regionali e comunali. |
Art. 19. Investimenti nel settore dei trasporti.. |
Art. 20. Rete viaria di interesse regionale. |
Art. 21. Protezione civile. Interventi di emergenza. |
Art. 22. Interventi per assicurare l’accessibilità a seguito dell’evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma). |
Art. 23. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. |
Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. |
Art. 25. Fondo regionale per la non autosufficienza. |
Art. 26. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina. |
Art. 27. Fondo sociale regionale. |
Art. 28. Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia. |
Art. 29. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 30. Edilizia universitaria. |
Art. 31. Promozione delle pari opportunità. |
Art. 32. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”. |
Art. 33. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale. |
Art. 34. Iniziative regionali a favore dei giovani. |
Art. 35. Trasferimento all’esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 36. Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera. |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995. |
Art. 38. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997. |
Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000. |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001. |
Art. 42. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004. |
Art. 43. Modifica alla legge regionale n. 17 del 2004. |
Art. 44. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004. |
Art. 45. Rimborso spese e trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2006. |
Art. 46. Copertura finanziaria. |
Art. 47. Entrata in vigore. |
§ 6.2.88 - L.R. 29 dicembre 2006, n. 20.
Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009.
(B.U. 29 dicembre 2006, n. 187).
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) Cap. 03905 “Spese per l’automazione dei servizi regionali (
Esercizio 2007: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 03909 “Impianto di un sistema informativo regionale – comunicazione pubblica (art. 17,
Esercizio 2007: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
Esercizio 2007: Euro 5.500.000,00
d) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (
Esercizio 2007: Euro 150.000,00
e) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17,
Esercizio 2007: Euro 11.850.000,00.
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale.
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2007, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
b) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
c) Cap. 03854 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2007: Euro 250.000,00.
Art. 5. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della
a) Cap. 18342 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c),
Esercizio 2007: Euro 100.000,00.
Art. 6. Interventi per la forestazione.
1. Per l’effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
Esercizio 2007: Euro 1.000.000,00.
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4, comma 3,
Esercizio 2007: Euro 500.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),
Esercizio 2007: Euro 1.835.000,00.
Art. 8. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione attraverso l’APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l’APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all’articolo 13 della
Esercizio 2007:+ Euro 130.000,00
Esercizio 2008: Euro 12.150.000,00.
Art. 9. Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico - artistico.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all’articolo 12 della
Art. 10. Fondo per la conservazione della natura.
1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della
b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 11. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo - idro - pluviometrico ai sensi del
Art. 12. Opere acquedottistiche e fognarie.
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della
a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
Esercizio 2007: Euro 860.000,00.
Art. 13. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.
1. Per l’attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell’articolo 114 della
Art. 14. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della
a) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
Esercizio 2007: Euro 1.200.000,00.
Art. 15. Parco regionale del delta del Po.
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento alla
Art. 16. Patrimonio naturale regionale.
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della
Art. 17. Interventi ed opere di difesa della costa.
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell’articolo 29 della
Art. 18. Porti regionali e comunali.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c),
Esercizio 2007: Euro 60.000,00
b) Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
Esercizio 2007: Euro 250.000,00
c) Cap. 41550 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b),
Esercizio 2007: Euro 190.000,00.
Art. 19. Investimenti nel settore dei trasporti..
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43221 “Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2,
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.
Art. 20. Rete viaria di interesse regionale.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, sono ridotte di Euro 135.913,80.
Art. 21. Protezione civile. Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 22. Interventi per assicurare l’accessibilità a seguito dell’evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l’abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. Al tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario di Euro 500.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l’attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del “Ponte Romano”.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l’esercizio finanziario 2007, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 48248 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 – Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 23. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. [1]
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 20.200.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 900.000,00;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 1.878.767,58;
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali
Euro: 10.329,17.
Art. 25. Fondo regionale per la non autosufficienza.
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51 della
Art. 26. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della
Art. 27. Fondo sociale regionale.
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio- sanitarie ai sensi dell’articolo 48 della
Art. 28. Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia.
1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese d’investimento volte alla costruzione, all’acquisto, al riattamento, nonchè all’arredamento delle strutture dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00.
Art. 29. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 30. Edilizia universitaria.
1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria è stabilito quanto segue:
a) per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della
b) per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell’articolo 20 della
Art. 31. Promozione delle pari opportunità.
1. La Regione Emilia-Romagna al fine di sostenere politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità concorre ed attua direttamente iniziative a tale scopo dedicate.
2. Per gli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 è disposta, per l’esercizio finanziario 2007, un’autorizzazione di spesa di Euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 75040 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.4.2.25102 – Promozione delle politiche di pari opportunità; per gli esercizi successivi il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
Art. 32. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 33. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della
Art. 34. Iniziative regionali a favore dei giovani.
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della
Art. 35. Trasferimento all’esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali.
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro 374.782.556,87, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2006:
(omissis)
Art. 36. Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera.
1. Al fine di favorire l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto percentuale per la spesa farmaceutica ospedaliera, previsto dal Protocollo di intesa tra il Governo e le Regioni sul Patto per la salute siglato il 28 settembre 2006, la Regione, avvalendosi della commissione regionale del farmaco, adotta un Prontuario terapeutico regionale, contenente l’elenco dei principi attivi di medicinali da utilizzarsi, nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, in regime di degenza, nella continuità assistenziale ospedale territorio e in tutte le articolazioni dell’erogazione diretta previste dalla normativa nazionale.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Prontuario regionale, in ogni ambito provinciale sono formulati dei prontuari terapeutici, elaborati da apposite commissioni provinciali ed adottati dalle Aziende sanitarie interessate, contenenti gli elenchi dei principi attivi selezionati all’interno del Prontuario regionale medesimo e vincolanti per la prescrizione e la somministrazione nelle proprie strutture. Al fine di favorire l’omogeneizzazione delle prescrizioni e di condividere le scelte operate a livello locale, i Prontuari terapeutici di cui al presente comma possono altresì essere formulati da commissioni operanti nell’ambito delle aree vaste previste dalla programmazione regionale. Le commissioni provinciali o di area vasta sono nominate d’intesa dalle Aziende sanitarie interessate, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di cui al comma 3.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati la composizione ed il funzionamento della commissione regionale del farmaco, le modalità di adozione, i contenuti ed i criteri di formulazione dei Prontuari, nonché le relazioni tra le commissioni competenti ed i casi nei quali è consentito l’uso di medicinali non inclusi nei Prontuari terapeutici provinciali.
3 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, può prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l’uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN [2].
Art. 37. Modifiche alla
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della
«1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l’unità d’azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l’attività di supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali (CRAL).
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il comitato di presidenza della CRAL.».
Art. 38. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in attuazione della
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla
Art. 39. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
«3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell’Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all’aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l’offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.».
2. Al comma 5 dell’articolo 14 della
Art. 40. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 11 bis della
«Art. 11 ter. Fondo di rotazione per l’acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia sociale destinati alle fasce più deboli della popolazione, è istituito un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con atti amministrativi della Giunta regionale.
4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all’articolo 11, comma 2, nonchè con i rientri dei mutui di cui al comma 1.».
Art. 41. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 5 la locuzione «direzione delle attività politico-amministrative della Giunta,» è sostituita da «direzione e valutazione delle attività politico- amministrative della Giunta,»;
b) l’articolo 6 è soppresso;
c) al comma 1 dell’articolo 7 la locuzione «con le modalità previste» è sostituita dalla seguente: «con le modalità ed entro i limiti previsti»;
d) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, dopo la locuzione «del Presidente della Giunta,» è aggiunta la seguente: «del Sottosegretario alla Presidenza,»;
e) dopo il comma 4 dell’articolo 9, è inserito il seguente:
«4 bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell’eventuale maggior costo derivante dall’assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali.»;
f) al comma 5 dell’articolo 9 è aggiunta, in fine, la seguente locuzione: «; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.»;
g) dopo il comma 9 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
«9 bis. Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa sono individuati i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa, nonchè le modalità e i limiti di attuazione del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna.»;
h) all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 45, le parole «del dieci per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «del quindici per cento,»;
i) il comma 2 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:
«2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’attuazione del controllo strategico.»;
l) il comma 3 dell’articolo 54 è soppresso;
m) il comma 1 dell’articolo 55 è soppresso.
Art. 42. Modifiche alla
1. All’articolo 56 della
a) al comma 1 la locuzione «è allineata a quella del 31 dicembre 2006» è sostituita dalla seguente: «è allineata a quella del 31 dicembre 2007»;
b) al comma 2 le parole «dalla data di entrata in vigore della
Art. 43. Modifica alla
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 31 della
«6 bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro annui.».
Art. 44. Modifiche alla
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della
«e bis) attiva un programma di interventi, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.».
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della
Art. 45. Rimborso spese e trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla
1. In deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi dell’articolo 21 della
2. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza.
3. I componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all’estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.
Art. 46. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 – Stato di previsione dell’Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 47. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore l’1gennaio 2007.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2011, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 35,
[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della