§ 3.3.3 – L.R. 24 gennaio 1975, n. 6.
Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:24/01/1975
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La Regione Emilia-Romagna con la presente legge, si propone
Art. 2.      L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      La Regione è autorizzata a provvedere
Art. 7. 
Art. 8.      Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono attuati sulla base di programmi annuali approvati dal Consiglio regionale
Art. 9.      I criteri generali per l'attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla Giunta regionale sentita la [...]
Art. 10.      Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie
Art. 11.      Agli effetti dell'applicazione della presente legge rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, purché non contrastante [...]
Art. 12.      Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia
Art. 13.      Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese
Art. 14.      Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni


§ 3.3.3 – L.R. 24 gennaio 1975, n. 6.

Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano.

(B.U. 25 gennaio 1975, n. 11).

 

Art. 1.

     La Regione Emilia-Romagna con la presente legge, si propone:

     a) di incrementare la superficie dei terreni boscati, di migliorare i boschi esistenti, di favorire l'espansione e il miglioramento dei pascoli montani, di proseguire l'opera di sistemazione idraulico-forestale nel territorio regionale, con particolare riferimento alle zone classificate montane;

     b) di incoraggiare l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento;

     c) di aumentare l'occupazione dei lavoratori forestali e di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali delle zone montane.

     Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati, nel quadro della programmazione regionale, in armonia con i programmi predisposti dalle Province e sulla base delle scelte previste nei piani di sviluppo o nei programmi annuali delle Comunità montane.

 

     Art. 2.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

     a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al miglioramento del patrimonio forestale regionale;

     b) al miglioramento dei demani forestali degli Enti locali;

     c) al miglioramento delle proprietà agro-silvo-pastorali a fini pubblici e collettivi;

     d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in quelli sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente, riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonché la costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.

     Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti sono a totale carico della Regione.

     Alla realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, si provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i casi, quando l'esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio provinciale.

     La Regione è autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale gestione sia a fini sociali che produttivi.

     La Regione può assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20.

     In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione è autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come disposto dal Decreto-Legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella Legge 27 giugno 1974, n. 247.

 

          Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [3]

 

          Art. 6.

     La Regione è autorizzata a provvedere:

     a) alla propaganda forestale; all'assistenza e propaganda intese all'estinzione degli incendi boschivi;

     b) alla manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani in diretta esecuzione o in concessione ai consorzi di bonifica montana e ad altri enti;

     c) ai vivai forestali;

     d) ad interventi di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

 

     Art. 7. [4]

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi aggiuntivi in conto capitale a enti pubblici o a privati per la realizzazione di opere di rimboschimento che siano ammesse a fruire di contributi della C.E.E. e dello Stato, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

     In alternativa a quanto previsto nel comma precedente

l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti pubblici, per la durata massima di 20 anni, contributi costanti annui fino all'importo massimo delle rate annuali di ammortamento dei mutui agevolati da questi ottenuti per la parte non coperta dai contributi della C.E.E. e dello Stato.

     L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al primo comma e dei contributi annuali di cui al secondo comma del presente articolo è subordinata all'emanazione degli appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento.

 

     Art. 8.

     Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono attuati sulla base di programmi annuali approvati dal Consiglio regionale.

     Il programma di ampliamento del demanio forestale regionale, di cui all'articolo 2, lett. a), della presente legge, e di acquisizione dei terreni ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate dall'azienda regionale delle foreste e sulla base degli obiettivi fissati nei piani o nei programmi delle Comunità montane, del Circondario di Rimini, per i territori di rispettiva competenza, e, per la residua parte del territorio, delle Province.

     Nei territori classificati montani ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i programmi di intervento di cui alle lett. b), c), d) dell'articolo 2 della presente legge sono predisposti dalle Comunità montane, che li inseriscono nei programmi-stralcio annuali di cui all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30. Alle Province spettano i compiti di coordinamento e la facoltà di formulare parere in analogia a quanto stabilito dagli articoli 17 e 20 della stessa legge regionale.

     Nel restante territorio, i programmi di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 2 della presente legge sono predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini per il territorio di sua competenza, d'intesa con gli enti interessati.

     Per gli adempimenti tecnici connessi alla formazione di tali programmi le Comunità montane, il Circondario di Rimini e le Province possono avvalersi degli uffici periferici regionali.

     I fondi stanziati dalla presente legge per i contributi di cui all'articolo 3 sono ripartiti dalla Regione tra le Comunità montane interessate sulla base dei programmi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973.

     Gli interventi di cui alla lett. b) dell'articolo 6 sono attuati in base a programmi annuali predisposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale.

     (Omissis) [5].

     Le Comunità montane, il Circondario di Rimini e le Province promuovono la congiunta partecipazione delle organizzazioni sindacali cooperative e professionali, alla formazione dei pareri e dei programmi che sono competenti a formulare.

 

     Art. 9.

     I criteri generali per l'attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

 

     Art. 11.

     Agli effetti dell'applicazione della presente legge rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, purché non contrastante con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 12.

     Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

 

     Art. 13.

     Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese:

     - per gli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2: L. 7.500.000.000 per l'esercizio 1974;

     - per i contributi delle aziende consorziali di cui all'articolo 3: L. 110.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;

     - per i contributi di cui all'articolo 4: L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;

     - per i contributi di cui all'articolo 5: una maggiore spesa di L. 40.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;

     - per gli interventi di cui all'articolo 6, in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 rispettivamente:

     lettera a): L.  10.000.000;

     lettera b): L. 850.000.000;

     lettera c): L. 400.000.000;

     lettera d): L. 100.000.000.

     Per l'attuazione degli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 la somma complessiva di lire 15.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.

 

     Art. 14.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede con l'accensione di mutui passivi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.

     Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui al secondo comma del precedente articolo 13, nonché la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione Emilia-Romagna.

     Al maggiore onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a partire dall'esercizio della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettanti alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede negli esercizi 1974, 1975 e 1976 con l'utilizzazione di quota-parte dei fondi assegnati alla stessa ai sensi dell'articolo 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Per l'esercizio 1974, lo stanziamento di lire 200 milioni viene finanziato col prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'elevamento del capitolo 28650 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Per l'esercizio 1974 tale maggiore spesa viene finanziata col prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, coi fondi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974:

     capitolo 27110, per gli interventi di cui alla lettera a);

     capitoli 27200 e 27210, per quelli della lettera b);

     capitolo 67100, per quelli della lettera c);

     capitolo 67220, per quelli della lettera d);

che mantengono la loro attuale denominazione e collocazione in bilancio.

 

     Art. 15. [6]

     Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive lire 7.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi.

     E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

     La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 1.135.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 e fino all'esercizio finanziario 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     Alla maggiore spesa di lire 1.135.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.

 

     Art. 16.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 

NORMA TRANSITORIA E FINALE

 

     L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente alle spese che saranno stanziate sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma dell'articolo 14.


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. n. 30/1981.

[2] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. n. 30/1981.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. n. 25/1984.

[4] Articolo così modificato dall'articolo unico della L.R. n. 33/1977.

[5] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. n. 30/1981.

[6] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 aprile 1975, n. 21.