Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione e cultura |
Data: | 26/07/1988 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Costituzione del sistema informativo regionale. 1. La Regione promuove, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, la costituzione del sistema informativo regionale (SIR) [...] |
Art. 2. Finalità. 1. Il SIR è finalizzato all'organizzazione delle conoscenze di supporto all'azione di governo della Regione e al raccordo con le scelte degli Enti locali e le politiche di intervento a [...] |
Art. 3. Direttrici fondamentali. 1. Nello sviluppo dell'iniziativa per la realizzazione del SIR la Regione promuove: |
Art. 4. Tutela dei diritti della persona. 1. Nell'acquisizione, trattamento e diffusione dai dati deve essere garantito il rispetto dei diritti della persona. |
Art. 5. Diritto d'accesso e segreto d'ufficio. 1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, quarto comma, dello Statuto, adotta le procedure necessarie a garantire agli enti pubblici, alle organizzazioni [...] |
Art. 6. Promozione della partecipazione di enti ed organismi alla realizzazione del sistema informativo regionale. 1. Nella realizzazione del SIR la Regione promuove la partecipazione ed il raccordo con gli [...] |
Art. 7. Indirizzi per la realizzazione del sistema informativo regionale. 1. Il SIR è costituito da basi informative fondamentali, consistenti in aggregati coerenti di informazioni formalmente individuate, [...] |
Art. 8. Articolazione del sistema informativo regionale. 1. Il SIR si articola a livello regionale, infraregionale, comunale, secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. Ciascun livello, alla propria [...] |
Art. 9. Funzioni in campo informativo a scala regionale. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: |
Art. 10. Funzioni in campo informativo a scala infraregionale. 1. Le Provincie, il Circondario di Rimini, le Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena, nella realizzazione del sistema informativo a scala [...] |
Art. 11. Ruolo del Comune. Raccordo informativo a scala intercomunale. 1. Il Comune rappresenta al proprio livello il riferimento primario per l'organizzazione delle basi informative fondamentali secondo [...] |
Art. 12. Raccordo tra gli Enti locali per la realizzazione del sistema informativo. 1. La Giunta regionale promuove le opportune forme di raccordo a livello politico e tecnico con gli Enti locali per la [...] |
Art. 13. Programmi pluriennali e annuali e protocolli per la formalizzazione delle basi informative. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma pluriennale per la [...] |
Art. 14. Strutture organizzative regionali. 1. All'art. 24, secondo comma, della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, il punto 13 è sostituito dal seguente: |
Art. 15. Promozione e partecipazione a strutture societarie. 1. Per la realizzazione di rilevanti progetti informatici del sistema informativo regionale la Regione può promuovere la costituzione di strutture [...] |
Art. 16. Concorso finanziario regionale al funzionamento delle strutture di coordinamento. 1. Alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena che abbiano costituito una [...] |
Art. 17. Interventi per la realizzazione del Sistema informativo. 1. Per l'impianto ed il funzionamento del SIR la Regione, nei limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali, provvede [...] |
Art. 18. Copertura finanziaria. (omissis). |
Art. 19. Adozione degli indirizzi per la realizzazione del Sistema informativo regionale. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta [...] |
Art. 20. Norme di coordinamento. 1. Le Unità sanitarie locali, gli enti ed istituti dipendenti dalla Regione o sottoposti alla sua vigilanza, nella realizzazione di progetti di sistema informativo e di [...] |
Art. 21. Disposizioni finali. 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma di attuazione della presente legge. |
§ 5.4.11 - Legge Regionale 26 luglio 1988, n. 30. [1]
Costituzione del sistema informativo regionale.
(B.U. n. 69 del 29-7-1988).
Art. 1. Costituzione del sistema informativo regionale. 1. La Regione promuove, in attuazione dell'art. 7 della
2. Il SIR è istituito secondo le modalità e le forme previste dalle norme della presente legge ed opera mediante l'acquisizione, la memorizzazione, l'aggiornamento, la elaborazione e l'integrazione dei flussi informativi e dei dati fondamentali dell'attività economica e sociale regionale e di quelli relativi all'esercizio delle funzioni della pubblica Amministrazione regionale e locale.
Art. 2. Finalità. 1. Il SIR è finalizzato all'organizzazione delle conoscenze di supporto all'azione di governo della Regione e al raccordo con le scelte degli Enti locali e le politiche di intervento a scala nazionale; favorisce altresì la reciproca utilizzazione dei dati tra sistemi informativi pubblici e privati.
Art. 3. Direttrici fondamentali. 1. Nello sviluppo dell'iniziativa per la realizzazione del SIR la Regione promuove:
a) la definizione delle intese necessarie tra gli Enti locali territoriali e questi e la Regione per garantire la circolazione delle informazioni essenziali allo svolgimento della loro attività amministrativa;
b) lo sviluppo degli studi per la definizione delle basi informative direttamente finalizzate alle esigenze di programmazione e per l'individuazione degli elementi fondamentali per la rappresentazione della realtà economica e sociale regionale, con la collaborazione delle altre Regioni;
c) la realizzazione del raccordo con gli altri enti, con le organizzazioni economiche e sociali operanti nell'ambito regionale per la realizzazione di conoscenze di utilità generale;
d) lo sviluppo di un rapporto di collaborazione con l'ISTAT e con le Amministrazioni centrali dello Stato al fine dell'integrazione tra sistema informativo regionale e sistema informativo nazionale.
Art. 4. Tutela dei diritti della persona. 1. Nell'acquisizione, trattamento e diffusione dai dati deve essere garantito il rispetto dei diritti della persona.
2. In particolare la costituzione di archivi nominativi dovrà essere limitata alle esigenze di gestione di funzioni amministrative o di servizi escludendo l'acquisizione di altre informazioni di carattere personale.
3. L'accesso a tali archivi dovrà essere limitato al personale autorizzato e limitatamente alle informazioni attinenti l'esercizio della funzione espletata.
4. Per l'estrazione di campioni sarà consentito l'accesso ad archivi nominativi ed ai dati richiesti di natura non personale.
5. Le indagini campionarie o mirate non possono prevedere l'acquisizione di dati personali non attinenti l'oggetto dell'indagine e comunque senza l'esplicito consenso dell'interessato.
6. E' vietata la diffusione delle informazioni individuali, attinenti persone fisiche o giuridiche, diverse da quelle per le quali norme di legge prevedano la pubblicità dei dati.
7. I protocolli per la realizzazione delle basi informative fondamentali dovranno contenere le prescrizioni necessarie a garantire l'individuabilità delle responsabilità personali connesse ai diversi livelli di acquisizione ed elaborazione dei dati.
8. La Regione promuove l'intesa con gli Enti locali per l'estensione delle prescrizioni e dei controlli di cui al presente articolo alle procedure di acquisizione e gestione automatizzata di dati realizzate dagli enti medesimi.
Art. 5. Diritto d'accesso e segreto d'ufficio. 1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, quarto comma, dello Statuto, adotta le procedure necessarie a garantire agli enti pubblici, alle organizzazioni sociali ed economiche, alle istituzioni scientifiche e culturali ed ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati ed ai servizi del SIR.
2. La Regione assicura altresì:
a) il diritto di chiunque ad ottenere le informazioni concernenti la propria persona e ad ottenere gratuitamente la correzione di eventuali errori ed omissioni;
b) il diritto degli enti pubblici e dei servizi, aziende ed istituti regionali che forniscono dati per il SIR, all'accesso gratuito ai dati forniti alle relative elaborazioni su tali dati ed alla restituzione delle elaborazioni riassuntive e di raffronto;
c) il diritto degli enti pubblici all'accesso alle informazioni elaborate a scala regionale.
3. La Regione promuove altresì la diffusione dell'informazione statistica, il coordinamento e lo sviluppo ad ogni livello delle iniziative e degli strumenti atti a dare efficace applicazione alla disposizione di cui al primo comma.
4. I dati e le informazioni coperti dal segreto d'ufficio non possono essere resi noti se non nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Art. 6. Promozione della partecipazione di enti ed organismi alla realizzazione del sistema informativo regionale. 1. Nella realizzazione del SIR la Regione promuove la partecipazione ed il raccordo con gli enti ed organismi interessati, con particolare riferimento agli Enti locali, agli organi centrali e periferici dello Stato (anche ai sensi dell'art. 34 della
Art. 7. Indirizzi per la realizzazione del sistema informativo regionale. 1. Il SIR è costituito da basi informative fondamentali, consistenti in aggregati coerenti di informazioni formalmente individuate, a cui sono applicate procedure atte a garantire il grado di significatività, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni stesse.
2. Il SIR è diretto a realizzare l'organizzazione dei flussi informativi in basi informative per le quali siano garantiti criteri uniformi di acquisizione, validazione e aggiornamento dei dati e l'utilizzo integrato dei dati tra basi informative diverse.
3. Il SIR è diretto, altresì, a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie al controllo delle funzioni delegate, la verifica della efficienza ed efficacia della spesa, e degli effetti degli interventi realizzati; a questo fine sono riorganizzate le basi di dati costituite a fini gestionali.
4. La Regione promuove lo sviluppo delle basi informative degli Enti locali territoriali la cui realizzazione è rilevante al fine della qualità dei dati necessari al sistema informativo o comunque con questo integrabili. Assicura altresì l'estrazione dalle proprie basi informative delle informazioni di sintesi richieste a livello statale e comunitario.
Art. 8. Articolazione del sistema informativo regionale. 1. Il SIR si articola a livello regionale, infraregionale, comunale, secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. Ciascun livello, alla propria scala, acquisisce, verifica, aggiorna, elabora ed integra i flussi informativi ed assicura l'unificazione delle basi informative fondamentali.
Art. 9. Funzioni in campo informativo a scala regionale. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, con il concorso degli Enti locali interessati, delle basi informative fondamentali, e sviluppo delle azioni di sperimentazione e di coordinamento tecnico-metodologico ad esse connesse;
b) elaborazione delle informazioni e dei dati finalizzati necessari alla programmazione regionale, alle verifiche di conformità dell'esercizio delle funzioni delegate agli indirizzi regionali, ai servizi specialistici istituiti a livello regionale;
c) formazione delle basi di dati o delle elaborazioni necessarie per le finalità informative del livello statale e comunitario;
d) promozione della realizzazione delle strutture del SIR a livello infraregionale, comunale ed intercomunale;
e) promozione delle iniziative di selezione, formazione ed aggiornamento del personale da destinare al SIR.
Art. 10. Funzioni in campo informativo a scala infraregionale. 1. Le Provincie, il Circondario di Rimini, le Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena, nella realizzazione del sistema informativo a scala infraregionale, assicurano:
a) la realizzazione delle basi informative a scala infraregionale nel rispetto delle indicazioni sui dati e sulle modalità di acquisizione, validazione e aggiornamento degli stessi definite su base regionale;
b) il coordinamento e la validazione delle basi informative di interesse del SIR realizzate a scala comunale e intercomunale;
c) il collegamento con le strutture di elaborazione operanti a scala regionale ed intercomunale, promuovendo le opportune forme di raccordo informativo e informatico tra i Comuni;
d) l'acquisizione e validazione dei dati di sintesi forniti da altri enti ed aziende operanti a scala infraregionale di interesse del SIR.
2. Gli enti ed organismi di cui al primo comma collaborano alla realizzazione delle rilevazioni previste a scala ampia e, in rapporto alle elaborazioni sviluppate per i piani di competenza infraregionale assicurano il ritorno agli Enti locali delle elaborazioni riassuntive e di raffronto.
Art. 11. Ruolo del Comune. Raccordo informativo a scala intercomunale. 1. Il Comune rappresenta al proprio livello il riferimento primario per l'organizzazione delle basi informative fondamentali secondo criteri omogenei atti a consentire la confrontabilità dei dati su base regionale.
2. In rapporto all'assolvimento di tale ruolo, la Regione, d'intesa con gli enti ed organismi infraregionali, favorisce le opportune forme di raccordo tra i Comuni finalizzate a realizzare a scala intercomunale:
a) il coordinamento dell'acquisizione delle basi informative di interesse del SIR derivanti da dati elaborati a livello comunale o da aziende o enti costituiti a livello comunale e intercomunale, ivi comprese le basi informative del settore sanitario costituite a scala di Unità sanitaria locale;
b) la realizzazione del collegamento nelle forme più idonee con le strutture di elaborazione automatica dei dati dei Comuni;
c) l'integrazione dei flussi informativi a fini prevalentemente gestionali di interesse del sistema informativo locale e la formazione delle basi di dati per le elaborazioni da realizzare a scala regionale e infraregionale.
3. La Regione favorisce altresì la collaborazione tra i Comuni per la realizzazione delle applicazioni informatiche per le quali non appaia conveniente l'automazione a livello del singolo Comune.
Art. 12. Raccordo tra gli Enti locali per la realizzazione del sistema informativo. 1. La Giunta regionale promuove le opportune forme di raccordo a livello politico e tecnico con gli Enti locali per la elaborazione delle linee e dei progetti di realizzazione del SIR.
Art. 13. Programmi pluriennali e annuali e protocolli per la formalizzazione delle basi informative. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma pluriennale per la realizzazione del SIR, articolato per programmi-stralcio annuali.
2. Detto programma è approvato nell'ambito e con le procedure previste per il programma regionale di sviluppo.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti ed organismi interessati, approva i protocolli attinenti le basi informative fondamentali. Essi contengono, tra l'altro, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5, le indicazioni concernenti i soggetti, i tempi e le modalità procedurali per l'attivazione delle basi informative, nonché le risorse finanziarie e l'adeguamento delle strutture necessarie per l'impianto e la gestione delle basi stesse.
4. La Giunta regionale adotta le disposizioni e direttive tecniche e procedurali e di dettaglio per l'applicazione dei protocolli di cui al terzo comma.
Art. 14. Strutture organizzative regionali. 1. All'art. 24, secondo comma, della
«13. Servizio informativo e Statistica (omissis)».
2. Nello stesso comma, dopo il n. 13, sono inseriti i seguenti:
«13 bis. Servizio informatico (omissis)».
«13 ter. Servizio cartografico (omissis)».
3. Le competenze analitiche, l'articolazione ed il coordinamento dei servizi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con i provvedimenti previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 12 della L.R 18 agosto 1984 n. 44.
4. Con gli stessi atti amministrativi sono adottate le disposizioni e procedure atte ad assicurare l'unitarietà dell'azione delle strutture centrali regionali nello sviluppo del programma di realizzazione del SIR e per l'automazione dei servizi regionali in rapporto agli interlocutori esterni e rispetto al raccordo con gli altri servizi e strutture regionali operanti con compiti di attivazione ed utilizzo di sistemi informativi di settore.
5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto individua il dirigente responsabile della adozione delle procedure per la tutela del segreto statistico, della riservatezza dei dati e delle misure che assicurano l'acquisizione, validazione e trasmissione all'ISTAT e alle Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti - con le modalità nei termini stabiliti - sulla base delle intese definite a tale scopo.
6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie ad assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti di cui al quinto comma.
Art. 15. Promozione e partecipazione a strutture societarie. 1. Per la realizzazione di rilevanti progetti informatici del sistema informativo regionale la Regione può promuovere la costituzione di strutture societarie nelle forme e secondo le tipologie consentite dalla legislazione vigente. In tal caso la partecipazione della Regione è disposta con apposito provvedimento legislativo [2].
Art. 16. Concorso finanziario regionale al funzionamento delle strutture di coordinamento. 1. Alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena che abbiano costituito una struttura di coordinamento della realizzazione del sistema informativo a scala infraregionale è riconosciuto un contributo annuo regionale forfettario in rapporto all'assolvimento dei compiti aggiuntivi di interesse del SIR, nella misura massima del 4% del costo della corrispondente struttura regionale di coordinamento.
2. Ai Comuni o loro associazioni o consorzi o alle Comunità montane che realizzano il coordinamento a scala intercomunale delle attività aggiuntive di interesse del SIR, di cui al secondo comma dell'art. 11, è riconosciuto un contributo forfettario annuo regionale nella misura del 2% di quanto indicato al primo comma.
Art. 17. Interventi per la realizzazione del Sistema informativo. 1. Per l'impianto ed il funzionamento del SIR la Regione, nei limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali, provvede al finanziamento:
a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del SIR nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;
b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze finalizzate alla rappresentazione dell'economica regionale e delle dinamiche connesse, nonché per l'esecuzione di rilevazioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello nazionale e comunitario;
c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del personale delle strutture di coordinamento, nonché di borse di studio regionali per stages presso le strutture del SIR, per tesi di laurea o ricerche di interesse regionale;
d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso alle informazioni del SIR.
2. La Regione concorre altresì al finanziamento:
a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a carattere specialistico;
b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base informativa definiti su base regionale;
c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei diritti di cui all'art. 4;
d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di valore strategico per la costruzione del SIR, nonché per il concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle intese all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi informativi privati e SIR.
3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo [3].
Art. 18. Copertura finanziaria. (omissis).
Art. 19. Adozione degli indirizzi per la realizzazione del Sistema informativo regionale. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta gli indirizzi per la realizzazione del SIR.
2. Tenuto conto degli interventi in campo informativo e informatico attivati con riferimento ai diversi settori dell'attività regionale, agli indirizzi previsti al primo comma dovrà essere associato il contestuale adeguamento delle procedure e delle disposizioni esistenti che sono in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.
Art. 20. Norme di coordinamento. 1. Le Unità sanitarie locali, gli enti ed istituti dipendenti dalla Regione o sottoposti alla sua vigilanza, nella realizzazione di progetti di sistema informativo e di informatizzazione sono tenuti ad operare nel rispetto degli indirizzi per la realizzazione del SIR di cui al primo comma dell'art. 19.
2. Le modalità di raccordo e coordinamento in materia sono definite ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21.
3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attribuzione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione dei pareri dei competenti servizi regionali che attestino la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate [4].
Art. 21. Disposizioni finali. 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma di attuazione della presente legge.
2. Detto programma contiene le indicazioni concernenti l'applicazione delle norme della presente legge, le disposizioni procedurali e di salvaguardia necessarie a garantire il coordinamento delle iniziative adottate, la coerenza della stesse con gli orientamenti indicati nella presente legge.
[1] Abrogata dall’art. 27 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della