Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/12/2010 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale |
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi |
Art. 4. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere |
Art. 5. Cartografia regionale |
Art. 6. Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale |
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 8. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi |
Art. 9. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011) |
Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico |
Art. 12. Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009 |
Art. 13. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo per l'emergenza abitativa |
Art. 14. Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello |
Art. 15. Fondo per la conservazione della natura |
Art. 16. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 17. Opere acquedottistiche e fognarie |
Art. 18. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale |
Art. 19. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale |
Art. 20. Interventi ed opere di difesa della costa |
Art. 21. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate |
Art. 22. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì |
Art. 23. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali |
Art. 24. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 25. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza |
Art. 26. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 27. Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. |
Art. 28. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale |
Art. 29. Fondo regionale per la non autosufficienza |
Art. 30. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina |
Art. 31. Edilizia sanitaria |
Art. 32. Fondo sociale regionale straordinario |
Art. 33. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi |
Art. 34. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini" |
Art. 35. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 36. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) |
Art. 37. Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali |
Art. 38. Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale |
Art. 39. Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero |
Art. 40. Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali |
Art. 41. Completamento di programmi speciali d'area |
Art. 42. Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1997 |
Art. 43. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 44. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 |
Art. 45. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 |
Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004 |
Art. 47. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie |
Art. 48. Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 |
Art. 49. Riordino delle partecipazioni societarie regionali |
Art. 50. Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti |
Art. 51. Disposizione transitoria in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria |
Art. 52. Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione |
Art. 53. Mezzo proprio per missioni |
Art. 54. Copertura finanziaria |
Art. 55. Entrata in vigore |
§ 6.2.109 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 14.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013
(B.U. 23 dicembre 2010, n. 179)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2011: |
Euro |
157.824,24; |
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, |
Esercizio 2011: |
Euro |
255.967,69; |
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2011: |
Euro |
5.024.839,33 |
Esercizio 2013: |
Euro |
4.018.000,00. |
|
|
|
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.
Art. 5. Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03850 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( |
Esercizio 2011: |
Euro |
50.000,00; |
b) |
Cap. 03861 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software ( |
Esercizio 2011: |
Euro |
397.837,38; |
c) |
Cap. 03854 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( |
Esercizio 2011: |
Euro |
350.000,00. |
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul cap. 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono ridotte di Euro 147.837,38.
Art. 6. Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) |
Cap. 16400 |
"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.500.000,00; |
b) |
Cap. 16352 |
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.200.000,00. |
b bis) [1] |
Cap. 16332 |
"Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.017.647,59. |
Art. 8. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300 pari a Euro 3.710.000,00.
Art. 9. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2011)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) |
Cap. 23752 |
"Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
11.184.659,00; |
2) |
Cap. 23754 |
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
5.065.341,00; |
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) |
Cap. 23758 |
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013" |
|
Euro |
1.442.899,46 [2]. |
2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, è disposta, per l'esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) |
Cap. 23692 |
"Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
2.000.000,00 [3]. |
Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) |
Cap. 25558 |
"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), |
|
Esercizio 2011: |
Euro 8.000.000,00 |
|
Esercizio 2012: |
Euro 8.000.000,00; |
b) [4] |
Cap. 25564 |
"Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), |
|
Esercizio 2011: |
Euro 5.052.000,00. |
|
Esercizio 2012: |
Euro 5.052.000,00. |
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
a) |
Cap. 25572 |
"Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (Art. 8, |
|
Esercizio 2011: |
Euro 300.000,00; |
b) |
Cap. 25780 |
"Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, |
|
Esercizio 2011: |
Euro 900.000,00. |
Art. 12. Attuazione della
1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla realizzazione di interventi per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali" e per i progetti di piccole e medie imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a finanziamento nell'ambito di graduatorie approvate dalla Regione Marche e successivamente definanziati a seguito dell'entrata in vigore della
a) |
Cap. 25519 |
"Trasferimento ai comuni di cui alla |
Esercizio 2011: |
Euro |
190.000,00; |
b) |
Cap. 25521 |
"Contributo straordinario alle piccole e medie imprese del turismo per la realizzazione di progetti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili (art. 4, |
Esercizio 2011: |
Euro |
50.000,00; |
c) |
Cap. 25523 |
"Contributo straordinario ai comuni di cui alla |
Esercizio 2011: |
Euro |
110.000,00. |
2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 13. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo per l'emergenza abitativa [5]
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già erogati di cui all'articolo 11 della
Art. 14. Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 15. Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) |
per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della |
Art. 16. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 17. Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della
a) |
Cap. 35305 |
"Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, |
|
Esercizio 2011: |
Euro 2.000.000,00. |
Art. 18. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la realizzazione di interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, sono ridotte di Euro 132.000,00.
2. Contestualmente, per opere di consolidamento e per interventi di sistemazione dei versanti è disposta, per l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 132.000,00, a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 19. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
a) |
Cap. 37374 |
"Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, |
|
Esercizio 2011: |
Euro 2.000.000,00. |
Art. 20. Interventi ed opere di difesa della costa [6]
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della
Art. 21. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
Art. 22. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 234.510,00 per l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 23. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla
1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) |
Cap. 41250 |
"Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (Art. 9, lett. c) e d), |
Esercizio 2011: |
Euro |
300.000,00; |
b) |
Cap. 41360 |
"Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 9, lett. a), |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.890.000,00; |
c) |
Cap. 41570 |
"Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art. 9, lett. f), |
Esercizio 2011: |
Euro |
200.000,00; |
2) 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali:
a) |
Cap. 41900 |
"Contributi in conto capitale ai comuni per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (Art. 9, lett. b), |
Esercizio 2011: |
Euro |
50.000,00. |
Art. 24. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) |
Cap. 45184 |
"Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), |
Esercizio 2011: |
Euro |
16.232.800,00 |
a bis) [7] |
Cap. 45175 |
"Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, |
Esercizio 2011: |
Euro |
2.000.000,00; |
a ter) [8] |
Cap. 45177 |
"Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.950.000,00. |
Art. 25. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del
Art. 26. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2011, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, "Assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (extra-LEA)", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 27. Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
1. Al fine di garantire continuità con il progetto di sperimentazione gestionale realizzato e di assicurare lo sviluppo di una struttura di eccellenza in un settore di rilevante interesse sanitario, l'Azienda Usl di Imola è autorizzata, unitamente ad altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale interessati, al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte dalla Società e ne disciplina l'assetto fondamentale di organizzazione e funzionamento. La Giunta regionale definisce altresì le linee di sviluppo della struttura, garantendone la piena integrazione nel sistema sanitario regionale e favorendo la conclusione degli accordi al fine di consentire alla Società lo svolgimento di un ruolo strategico nella rete riabilitativa regionale e di assumere rilevanza nazionale.
Art. 28. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale [9]
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51771 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del |
|
Euro |
3.620.512,00; |
b) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
Euro |
15.384.408,00; |
c) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
Euro |
9.495.080,00. |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.392.947,45, costituendo per l'esercizio 2010 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2011, sul Capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2011, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
Euro |
119.014,45; |
b) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
Euro |
1.841.678,32; |
c) |
Cap. 51801 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
Euro |
300.000,00. |
Art. 29. Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della
Art. 30. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della
Art. 31. Edilizia sanitaria
1. Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera di Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2011, a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul Capitolo 65775 "Interventi per il completamento della struttura ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara", afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in Sanità.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma 1, in relazione anche al piano di dismissione immobiliare già approvato dall'Azienda.
Art. 32. Fondo sociale regionale straordinario
1. Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali, è finanziato il fondo sociale regionale straordinario.
2. Il fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato, nell'ambito della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 33. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare nell'esercizio 2011 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga da corrispondere all'INPS, autorizzate per l'esercizio 2010 dall'articolo 40 della
Art. 34. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 35. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della
Art. 36. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 37. Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
555.534,31 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
668.000,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
9.760,98 |
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
3.477.088,31 |
5) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
5.586.988,87 |
6) |
3889 |
1.2.1.3.1510 |
1.727.410,03 |
7) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
1.331.668,11 |
8) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
8.952.912,51 |
9) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.664.256,00 |
10) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
265.768,00 |
11) |
14070 |
1.3.1.3.6200 |
173.393,01 |
12) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
2.130.248,79 |
13) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
2.196.217,38 |
14) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
12.200.000,00 |
15) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.512.534,95 |
16) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
13.000.000,00 |
17) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
350.000,00 |
18) |
23508 |
1.3.2.3.8220 |
55.000,00 |
19) |
25523 |
1.3.3.3.10050 |
1.000.000,00 |
20) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
1.736.033,94 |
21) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
1.707.730,70 |
22) |
27500 |
1.3.4.3.11600 |
484.255,30 |
23) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
9.816.480,63 |
24) |
30644 |
1.4.1.3.12630 |
108.068,61 |
25) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
1.868.569,00 |
26) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
1.876.860,89 |
27) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
15.924.759,63 |
28) |
31116 |
1.4.1.3.12650 |
15.000.000,00 |
29) |
31125 |
1.4.1.3.12645 |
2.000.000,00 |
30) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
344.900,69 |
31) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
2.183.258,22 |
32) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
15.646.953,52 |
33) |
32116 |
1.4.1.3.12820 |
533.417,88 |
34) |
32121 |
1.4.1.3.12820 |
41.156,44 |
35) |
32123 |
1.4.1.3.12820 |
8.282,47 |
36) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
2.794.246,11 |
37) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
1.500.000,00 |
38) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
100.108,00 |
39) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
40) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
810.530,00 |
41) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.853.644,66 |
42) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
3.530.893,99 |
43) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
5.239.874,33 |
44) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
92.525,00 |
45) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
4.772.005,87 |
46) |
37427 |
1.4.2.3.14223 |
250.000,00 |
47) |
37429 |
1.4.2.3.14223 |
800.000,00 |
48) |
37431 |
1.4.2.3.14223 |
3.200.000,00 |
49) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
50) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
1.423.965,52 |
51) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
6.220.735,51 |
52) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
2.182.209,02 |
53) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
4.624.885,77 |
54) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
3.200.505,16 |
55) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
1.587.787,62 |
56) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
6.167.829,96 |
57) |
41550 |
1.4.3.3.15800 |
150.000,00 |
58) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
192.000,00 |
59) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
395.000,00 |
60) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
10.643,82 |
61) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
3.217.872,87 |
62) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
867.528,83 |
63) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
3.247.489,46 |
64) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
19.694.464,41 |
65) |
43272 |
1.4.3.3.16010 |
8.100.000,00 |
66) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
242.620,42 |
67) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
659.646,81 |
68) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
1.717.666,90 |
69) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
3.949.267,00 |
70) |
45179 |
1.4.3.3.16200 |
2.500.000,00 |
71) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
22.564.491,10 |
72) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
7.400.000,00 |
73) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
3.084.259,76 |
74) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
1.334.813,86 |
75) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
244.644,08 |
76) |
47315 |
1.4.4.3.17400 |
3.000.000,00 |
77) |
47317 |
1.4.4.3.17400 |
1.500.000,00 |
78) |
47445 |
1.4.4.3.17430 |
1.300.000,00 |
79) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
4.959.908,44 |
80) |
48274 |
1.4.4.3.17559 |
141.535,60 |
81) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
17.100.524,95 |
82) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
101.252,21 |
83) |
64400 |
1.5.1.3.19100 |
1.700.000,00 |
84) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
33.446,41 |
85) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
1.289.316,31 |
86) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
3.887.068,95 |
87) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
17.653.585,36 |
88) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
4.545.977,64 |
89) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
4.946.142,61 |
90) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
14.166.947,14 |
91) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
1.700.000,00 |
92) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
1.638.989,62 |
93) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
7.277.683,02 |
94) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
9.897.657,70 |
95) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
819.000,00 |
96) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
1.312,45 |
97) |
78440 |
1.4.2.3.14384 |
2.402,35 |
98) |
78458 |
1.4.2.3.14384 |
103.301,24 |
99) |
78464 |
1.4.2.3.14384 |
38.437,67 |
100) |
78476 |
1.4.2.3.14384 |
18.621,80 |
101) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
5.732.487,19 |
102) |
78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.150.000,00 |
Art. 38. Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della
2. A seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", alla quale competerà la gestione della rete.
3. Al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ad una società nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da costituire attraverso la fusione delle società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l." e "ATC S.p.A." in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società interessate alla fusione stessa.
4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è finalizzata:
a) a perseguire l'innovazione dei servizi grazie ad un'offerta di trasporto intermodale articolata e diversificata, tale da coprire adeguatamente diversi segmenti contigui o complementari del mercato del trasporto pubblico locale;
b) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare le proprie aree e bacini di attività e di ampliare considerevolmente le opportunità di business nel settore del trasporto pubblico locale anche tramite alleanze con altri operatori;
c) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti per supportare le istituzioni locali e regionali deputate a definire le politiche di trasporto.
5. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00, da conferire in parte in denaro e in parte in natura, al fine di realizzare la paritarietà del valore fra le due società interessate alla fusione all'atto della medesima.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento", afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio, per l'istituzione e la dotazione finanziaria di apposita U.P.B. e relativo capitolo, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 39. Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", voce n. 12, elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 40. Proroga degli organi di amministrazione dei consorzi fitosanitari provinciali
1. Al fine di avviare un processo di riordino e razionalizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali di cui alla
Art. 41. Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica finanziati nell'ambito dei programmi di cui alla
2. Le opere relative agli interventi finanziati devono essere completate entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire alla Regione entro il termine perentorio di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base della spesa sostenuta ed effettivamente rendicontata entro i termini stabiliti.
Art. 42. Modifiche alla
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 43. Modifiche alla
1. L'articolo 10 della
"Art. 10
Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali.".
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della
3. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 31 della
"e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;".
4. Il comma 1 dell'articolo 32 bis della
"1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla
5. Al comma 2 dell'articolo 32 bis della
6. Il comma 2 dell'articolo 33 della
"1. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi enunciati nell'atto di indirizzo generale di cui all'articolo 8.".
7. L'articolo 47 della
Art. 44. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 48 della
2. Al comma 3 dell'articolo 48 della
3. Al comma 4 dell'articolo 48 della
4. Al comma 4 dell'articolo 48 della
Art. 45. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 48 della
"1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.".
Art. 46. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 51 della
"4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.".
Art. 47. Modifiche alla
1. All'articolo 23 della
a) nell'ultimo periodo del comma 3, le parole "la cessazione del regime" sono sostituite dalle parole "la concessione dei provvedimenti";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011.".
Art. 48. Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del
1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, prevista dall'articolo 6, comma 5, del
2. Restano ferme le norme dell'articolo 20 della
3. A decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del
Art. 49. Riordino delle partecipazioni societarie regionali
1. Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli eventuali interventi di modificazione degli assetti societari necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati dalla Regione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a mantenere le quote di partecipazione in società di capitali già autorizzate con le leggi regionali vigenti, per lo svolgimento di attività di interesse generale o di servizi di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 27, della
Art. 50. Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti
1. Nelle more del riordino complessivo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della
Art. 51. Disposizione transitoria in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria
1. Dall'inizio della IX legislatura e fino all'insediamento della Consulta di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 69, comma 3, dello Statuto regionale, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del suddetto articolo 69 sono esercitate dall'organo collegiale di cui all'articolo 16 bis della
Art. 52. Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della
2. L'importo da destinare alle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 118.840,95 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della
3. Le integrazioni avvengono a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla
Art. 53. Mezzo proprio per missioni
1. Il dipendente regionale o di enti pubblici strumentali della Regione, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale, può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e ciò risulti economicamente conveniente. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, può disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta il rimborso delle spese autostradali e una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle autorizzazioni all'uso del mezzo proprio già rilasciate, se ricorrono i presupposti definiti dal comma 1.
Art. 54. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 55. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[3] Comma inserito dall'art. 5 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 29 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[7] Lettera inserita dall'art. 13 della
[8] Lettera inserita dall'art. 13 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[10] Comma così modificato dall'art. 20 della
[11] Comma così modificato dall'art. 29 della