Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 09/03/1990 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Costituzione della Società. 1. La Regione Emilia-Romagna, interessata ad una più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, è autorizzata a partecipare alla [...] |
Art. 2. Capitale sociale. 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di [...] |
Art. 3. Perfezionamento della partecipazione alla società. 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la [...] |
Art. 4. Esercizio dei diritti sociali. 1. I diritti conseguenti alla proprietà delle azioni da parte della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale. |
Art. 5. Nomina degli amministratori. 1. La Regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del Codice [...] |
Art. 6. Copertura finanziaria. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a Lire 340.000.000, per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi [...] |
Art. 7. Entrata in vigore. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino [...] |
§ 2.2.31 - Legge Regionale 9 marzo 1990, n. 17. - Costituzione di una
società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale.
(B.U. n. 22 del 13-3-1990).
Art. 1. Costituzione della Società. 1. La Regione Emilia-Romagna, interessata ad una più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni, promossa dalla Regione medesima e dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, istituito con
Art. 2. Capitale sociale. 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di Lire 340.000.000 sul capitale sociale di Lire 1.000.000.000.
2. Per le medesime finalità l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di Lire 170.000.000 sul capitale sociale di Lire 1.000.000.000.
3. La Regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna detengono la maggioranza assoluta delle azioni della società di cui alla presente legge, ed esercitano il diritto d'opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.
Art. 3. Perfezionamento della partecipazione alla società. 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli atti da adottare per il perfezionamento della costituzione della società.
Art. 4. Esercizio dei diritti sociali. 1. I diritti conseguenti alla proprietà delle azioni da parte della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.
3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto.
Art. 5. Nomina degli amministratori. 1. La Regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del Codice civile.
2. Le nomine, di cui al comma precedente, avvengono secondo quanto previsto dall'art. 62, terzo comma, dello Statuto della Regione Emilia- Romagna.
Art. 6. Copertura finanziaria. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a Lire 340.000.000, per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9,
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, della
Art. 7. Entrata in vigore. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.