Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/12/2005 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale. |
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale. |
Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale. |
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 5. Cartografia regionale. |
Art. 6. Interventi per la forestazione. |
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 8. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa. |
Art. 9. Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all’offerta turistica di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993. |
Art. 10. Valorizzazione delle attività ittiche. |
Art. 11. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. |
Art. 12. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 14. Opere acquedottistiche e fognarie. |
Art. 15. Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico. |
Art. 16. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. |
Art. 17. Parco regionale del delta del Po. |
Art. 18. Parchi regionali e riserve naturali. |
Art. 19. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale. |
Art. 20. Rete viaria di interesse regionale. |
Art. 21. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA. |
Art. 22. Protezione civile. Interventi di emergenza. |
Art. 23. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione. |
Art. 24. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina. |
Art. 25. Fondo sociale regionale. |
Art. 26. Investimento per i servizi educativi per l’infanzia. |
Art. 27. Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d’area. |
Art. 28. Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria. |
Art. 29. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”. |
Art. 30. Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl). |
Art. 31. Politiche regionali a favore dei giovani. |
Art. 32. Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 34. Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura. |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994. |
Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997. |
Art. 37. Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell’area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998. |
Art. 38. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002. |
Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003. |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004. |
Art. 41. Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali. |
Art. 42. Copertura finanziaria. |
Art. 43. Entrata in vigore. |
§ 6.2.81 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008
(B.U. 22 dicembre 2005, n. 165).
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell’informazione secondo le finalità indicate nell’articolo 13 della
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
Esercizio 2006: Euro 800.000,00
b) Cap. 03909 “Impianto di un sistema informativo regionale – Comunicazione pubblica (art. 17,
Esercizio 2006: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17,
Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00
d) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17,
Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.
Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale.
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 5. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
Esercizio 2006: Euro 500.000,00.
Art. 6. Interventi per la forestazione.
1. Per l’effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2,
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4, comma 3,
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d),
Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.
Art. 8. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 21222 “Contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis,
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
Art. 9. Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all’offerta turistica di cui all’articolo 8 della
1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all’offerta turistica regionale, previsti all’articolo 8 della
Art. 10. Valorizzazione delle attività ittiche.
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della
Art. 11. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione attraverso l’APT Servizi, del piano annuale della azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l’APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all’articolo 13 della
Esercizio 2006: + Euro 150.000,00
Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.
Art. 12. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi finalizzati all’acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura.
1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’art. 3 della
b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. b) della
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 14. Opere acquedottistiche e fognarie.
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della
a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
Art. 15. Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico.
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della
Art. 16. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della
a) Cap. 37332 “Fondo per l’anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell’articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1,
Esercizio 2006: Euro 500.000,00
b) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3,
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
Art. 17. Parco regionale del delta del Po.
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della
Art. 18. Parchi regionali e riserve naturali.
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 4 della
Art. 19. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 20. Rete viaria di interesse regionale.
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B),
Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d’area di cui alla
a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1,
Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00.
Art. 21. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all’aumento del capitale sociale, approvato dall’assemblea della Società SAB. – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai sensi della
Art. 22. Protezione civile. Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 23. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell’attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell’assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;
b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;
c) spese per il funzionamento dell’Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.
Art. 24. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della
Art. 25. Fondo sociale regionale.
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell’articolo 48 della
Art. 26. Investimento per i servizi educativi per l’infanzia.
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.
Art. 27. Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d’area.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d’area di cui alla
Art. 28. Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria.
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie. Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie “Mario Allegretti” per un importo di Euro 325.000,00 e “San Pancrazio” per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario sopraindicate.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta per l’esercizio finanziario 2006 un’autorizzazione di spesa di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.
Art. 29. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 30. Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl).
1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER s.r.l.), di cui alla
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI “Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)” afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l’esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.
Art. 31. Politiche regionali a favore dei giovani.
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della
Art. 32. Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali.
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2006 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2005:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
1.150.000,00 |
2) |
2775 |
1.2.3.3.4425 |
100.000,00 |
3) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
50.460,45 |
4) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
140.439,55 |
5) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
12.636.178,13 |
6) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.304.118,40 |
7) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
10.742.611,29 |
8) |
14070 |
1.3.1.3.6200 |
212.143,01 |
9) |
14170 |
1.3.1.3.6200 |
239.280,00 |
10) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
3.716.447,36 |
11) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
1.104.340,52 |
12) |
21078 |
1.3.2.3.8000 |
2.000.000,00 |
13) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.693.294,86 |
14) |
23417 |
1.3.2.3.8350 |
6.484.667,25 |
15) |
23419 |
1.3.2.3.8350 |
391.213,32 |
16) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
5.421.052,91 |
17) |
25780 |
1.3.3.3.10010 |
477.247,71 |
18) |
27500 |
1.3.4.3.11600 |
484.255,30 |
19) |
27718 |
1.3.4.3.11600 |
516.456,90 |
20) |
27727 |
1.3.4.3.11610 |
500.000,00 |
21) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
5.197.595,40 |
22) |
30644 |
1.4.1.3.12630 |
146.092,15 |
23) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
1.656.550,00 |
24) |
30880 |
1.4.1.3.12620 |
255.319,62 |
25) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
3.361.538,74 |
26) |
30895 |
1.4.1.3.12620 |
32.924,12 |
27) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
44.397.150,26 |
28) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
15.077.652,28 |
29) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
2.183.258,22 |
30) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
14.647.891,70 |
31) |
32116 |
1.4.1.3.12820 |
2.033.417,88 |
32) |
32121 |
1.4.1.3.12820 |
41.156,44 |
33) |
32123 |
1.4.1.3.12820 |
1.208.282,47 |
34) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
2.745.553,50 |
35) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
284.760,44 |
36) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.569.844,66 |
37) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
5.913.447,03 |
38) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
4.195.434,00 |
39) |
37376 |
1.4.2.3.14223 |
5.315.917,50 |
40) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
1.000.000,00 |
41) |
38025 |
1.4.2.3.14300 |
25.822,84 |
42) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
1.807.599,15 |
43) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
845.090,00 |
44) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
2.025.065,29 |
45) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
3.719.264,41 |
46) |
39185 |
1.4.2.3.14500 |
172.730,40 |
47) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
3.626.526,42 |
48) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
2.854.773,37 |
49) |
41102 |
1.4.3.3.15800 |
3.821.781,05 |
50) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
2.678.202,58 |
51) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
1.036.440,61 |
52) |
41550 |
1.4.3.3.15800 |
409.874,14 |
53) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
311.188,11 |
54) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
125.000,00 |
55) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
3.191.982,77 |
56) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
1.914.827,41 |
57) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
6.045.023,28 |
58) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
24.742.903,52 |
59) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
121.310,21 |
60) |
45172 |
1.4.3.3.16200 |
328.202,45 |
61) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
13.257.656,29 |
62) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
1.500.000,00 |
63) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
19.919.362,79 |
64) |
45190 |
1.4.3.3.16200 |
135.913,80 |
65) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
4.990.139,38 |
66) |
46110 |
1.4.3.3.16600 |
1.033.000,00 |
67) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
645.571,12 |
68) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
649.813,86 |
69) |
47010 |
1.4.4.3.17400 |
1.000.000,00 |
70) |
47015 |
1.4.4.3.17400 |
1.065.827,59 |
71) |
47111 |
1.4.4.3.17400 |
428.080,34 |
72) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
4.855.138,45 |
73) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
3.222.883,57 |
74) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
6.416.562,17 |
75) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
3.294.421,02 |
76) |
64400 |
1.5.1.3.19100 |
1.087.795,00 |
77) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
5.044.627,68 |
78) |
65712 |
1.5.2.3.21080 |
768.634,06 |
79) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
1.094.888,60 |
80) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
2.427.935,61 |
81) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
20.335.849,79 |
82) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
4.520.154,80 |
83) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
10.227.839,46 |
84) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
1.786.553,68 |
85) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
619.000,00 |
86) |
75303 |
1.6.4.3.26500 |
266.621,48 |
87) |
78569 |
1.4.2.3.14380 |
451.352,69 |
88) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
379.325,62 |
Art. 33. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 11 della
«Art. 11 bis. Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa.
1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 14, per la realizzazione di case destinate all’assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all’acquisizione in proprietà.
2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l’onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all’articolo 11, comma 2.
4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 34. Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura.
1. Ai componenti del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 “Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati – Spese obbligatorie” afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 – Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali – del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e nell’ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai bilanci degli esercizi successivi.
Art. 35. Modifiche alla
1. Il testo dell’articolo 2 della
«1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla
2. Nel comma 2 dell’articolo 3 della
«b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l’artigianato di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
«3 bis. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2, lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell’intervento regionale e l’entità del contributo nell’ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.».
4. Nel comma 1 dell’articolo 5 della
«c bis) all’allestimento e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio.».
5. Nel comma 2 dell’articolo 5 della
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
«2 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell’intervento regionale e l’entità del contributo, nell’ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.».
Art. 36. Modifiche alla
1. Nel comma 3 dell’articolo 3 della
«i bis) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di “Centri commerciali naturali”, intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio- economico dell’area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell’area oggetto di intervento.».
2. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della
3. Dopo l’articolo 10 della
«Art. 10 bis. Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di “Centri commerciali naturali”.
1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di “Centri commerciali naturali” presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell’atto della Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.».
Art. 37. Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell’area metropolitana bolognese –
1. L’ultimo periodo dell’articolo 52 della
Art. 38. Modifiche alla
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Nell’articolo 7 della
«1 bis. La Regione può altresì realizzare progetti di iniziativa diretta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della
3. Nel comma 1 dell’articolo 9 della
4. Nell’articolo 11 della
a) nel comma 7 dopo la parola «nonché» sono aggiunte le parole: «apposite convenzioni»;
b) nel comma 8 la locuzione: «Detta convenzione disciplina» è sostituita dalla locuzione: «Le convenzioni disciplinano» e alla lettera c) le parole «della convenzione» sono sostituite dalle parole «delle convenzioni».
Art. 39. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della
2. L’articolo 38 della
«Art. 38. Erogazione dei servizi mediante accreditamento.
1. Per l’erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall’adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è comunque subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 35 e dell’accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. La Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza Regione- Autonomie locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all’accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell’accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con l’obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima dell’emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere della competente Commissione assembleare.
4. All’accreditamento provvedono i Comuni referenti per l’ambito distrettuale, individuati ai sensi dell’articolo 29, comma 3. L’accreditamento è rilasciato nell’ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all’articolo 29 per il territorio interessato. L’accreditamento costituisce altresì condizione per l’erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all’articolo 40.
5. Le Province assicurano il monitoraggio sull’attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.».
3. L’articolo 41 della
«Art. 41. Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi.
1. Fino all’avvio del sistema di accreditamento di cui all’articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall’ambito di applicazione del medesimo articolo, le Amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.».
4. Al comma 3 dell’articolo 23 della
Art. 40. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
«3 bis. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell’Assemblea legislativa. È facoltà dell’Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l’assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l’applicazione dell’articolo 43, comma 4 della
Art. 41. Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali.
1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 25 della
2. L’attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla richiesta del personale interessato. L’onere del comando è a carico del soggetto gestore del servizio.
Art. 42. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – Stato di previsione dell’Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 43. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2006. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.