Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 09/12/1993 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente all'Unità sanitaria locale n. 4, al Comune di Parma, all'Amministrazione provinciale di Parma e [...] |
Art. 2. 1. La fondazione ha lo scopo di progettare, realizzare e diffondere materiale audiovisivo ad alto contenuto tecnico-scientifico; progettare e realizzare con la tecnica audiovisiva programmi [...] |
Art. 3. 1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'articolo 1. |
Art. 4. 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo [...] |
Art. 5. 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." - Centro internazionale per la diffusione multimediale [...] |
Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della [...] |
§ 2.2.43 - Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 41.
Partecipazione della regione Emilia Romagna alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." - Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze.
(B.U. n. 104 del 13 dicembre 1993).
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente all'Unità sanitaria locale n. 4, al Comune di Parma, all'Amministrazione provinciale di Parma e all'Università di Parma, alla istituzione della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." - Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze - che sarà costituita con apposito atto pubblico ai sensi delle norme del codice civile.
1. La fondazione ha lo scopo di progettare, realizzare e diffondere materiale audiovisivo ad alto contenuto tecnico-scientifico; progettare e realizzare con la tecnica audiovisiva programmi didattici rivolti all'aggiornamento degli operatori sanitari e alla divulgazione dell'educazione sanitaria, promuovere e attuare ricerche, studi, convegni e seminari in campo formativo ed educativo e, in particolare, curare l'organizzazione e la realizzazione di una rassegna internazionale del film medico-scientifico.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'articolo 1.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo statuto della fondazione.
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." - Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze - con un contributo di Lire 150 milioni.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio 1994.