§ 2.2.6/1 - Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 17.
Soppressione dell'azienda regionale delle foreste ARF.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:29/03/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'ARF.
Art. 2.  Ripartizione delle funzioni.
Art. 3.  Gestione provvisoria e liquidazione.
Art. 4.  Disposizione finale.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.6/1 - Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 17.

Soppressione dell'azienda regionale delle foreste ARF.

(B.U. n. 29 del 1-4-1993).

 

Art. 1. Soppressione dell'ARF.

     1. L'Azienda regionale delle foreste (ARF), istituita a norma della L.R. 25 maggio 1974, n. 18 è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Ripartizione delle funzioni. [1]

     1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione [2].

     2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il medesimo provvedimento é approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.

     3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.

     4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.

     5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di cui al comma 4, la Regione può acquistare dagli stessi il materiale vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge del 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 3. Gestione provvisoria e liquidazione.

     1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario per la gestione provvisoria delle funzioni dell'Azienda soppressa e per la sua liquidazione.

     2. Il Commissario è scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali e la sua nomina ha effetto dalla soppressione dell'Azienda. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato alle attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle funzioni. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore a sei mesi.

     3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale, fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 ed entro i limiti del suo mandato. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato:

     a) ad avvalersi delle strutture organizzative e del personale del ruolo regionale assegnatogli con I' atto di nomina;

     b) ad assumere personale a tempo determinato o stagionale secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27;

     c) ad assumere gli impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.

     4. Il Commissario sottopone alla Giunta regionale, per I'approvazione, un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni ed il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso in cui subentrano la Regione o gli altri Enti indicati nell'art. 2.

     5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale che approva, altresì, le variazioni di bilancio conseguenti all'iscrizione delle attività o delle passività che risultano dalla liquidazione.

     6. La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.

 

     Art. 4. Disposizione finale.

     1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario incaricato della gestione provvisoria e della liquidazione, l'Amministrazione straordinaria dell'Azienda, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario di cui all'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 6. Abrogazioni

     1. Al comma 3 dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 45 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.

[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 luglio 2013, n. 9.