Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 06/09/1993 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Partecipazione. |
Art. 3. Esercizio dei diritti sociali. |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.2.42 - Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 30.
Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna.
(B.U. n. 77 del 9 settembre 1993).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, alla società per azioni "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR" con sede in Ravenna, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del porto di Ravenna.
Art. 2. Partecipazione.
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare azioni della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR" fino ad un importo massimo di lire un miliardo.
2. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di rappresentante legale della Regione a norma dell'art. 21 dello Statuto regionale, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.
Art. 3. Esercizio dei diritti sociali.
1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo [1].
2. Spetta comunque al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimino il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.
3. Spetta inoltre al Consiglio regionale provvedere, a norma dell'art. 47, comma 3 dello Statuto regionale, alla nomina della rappresentanza della Regione negli organi della Società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR".
Art. 4. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 29 della