§ 4.4.4 - Legge Regionale 31 agosto 1978, n. 39. - Interventi per la
ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale «Daphne».


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/08/1978
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3, lettera o), dello statuto regionale e delle competenze ad essa trasferite dall'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977 [...]
Art. 2.  Commissione di studio e consulenze. La Giunta regionale, allo scopo di acquisire ed approfondire le conoscenze dei fenomeni di cui all'articolo precedente è autorizzata a nominare, con il concorso [...]
Art. 3.  Campagne di ricerca. La Giunta regionale, sempre nel quadro delle finalità indicate nel precedente articolo, è autorizzata, sentite le competenti Commissioni consiliari, ad organizzare ed effettuare [...]
Art. 4.  Uso della motonave «Daphne». La motonave «Daphne», al pari dei mezzi mobili di rilevamento dell'inquinamento e delle reti provinciali di controllo ambientale, è inserita nella struttura regionale [...]
Art. 5.  Esercizio della motonave. Di norma l'esercizio della motonave «Daphne» è affidato, ai sensi dell'art. 265 e seguenti del Codice della Navigazione e dietro corrispettivo, ad un armatore da [...]
Art. 6.  Equipaggiamento della motonave. L'equipaggiamento-tipo minimo che dovrà operare a servizio della motonave è costituito come segue:
Art. 7.  Operatori tecnici. In relazione alle particolari caratteristiche della motonave prestano permanentemente servizio sulla stessa due o più operatori tecnici con il compito di attendere alla [...]
Art. 8.  Assicurazione della motonave. L'armatore è tenuto a provvedere ad una idonea copertura assicurativa dell'imbarcazione, dell'equipaggio, di eventuali terzi trasportati nonché della strumentazione [...]
Art. 9.  Spese di esercizio e manutenzione della motonave. Ai fini della determinazione del corrispettivo a favore dell'armatore, di cui al precedente articolo 5, verranno presi in considerazione i seguenti [...]
Art. 10.  Commissione di vigilanza. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una apposita Commissione di vigilanza sull'esercizio della motonave, così composta:
Art. 11.  Compiti della Commissione di vigilanza. La Commissione di vigilanza cura che la motonave venga usata e mantenuta secondo le norme della buona tecnica e nel rispetto del Codice della Navigazione.
Art. 12.  Autorizzazione di spesa. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge - studi, consulenze e campagne di ricerca - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. [...]
Art. 13.  Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1978 a complessive L. 380.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante [...]
Art. 14.  Variazione di bilancio. (omissis).


§ 4.4.4 - Legge Regionale 31 agosto 1978, n. 39. - Interventi per la

ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale «Daphne».

(B.U. n. 120 del 1-9-1978).

 

Art. 1. Finalità. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3, lettera o), dello statuto regionale e delle competenze ad essa trasferite dall'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove le iniziative atte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei al progressivo miglioramento della situazione in atto, con particolare riferimento ai fenomeni eutrofizzazione del mare Adriatico, dell'erosione marina e della difesa attiva delle coste.

     Tali iniziative, ove possibile, saranno assunte e sviluppate in collaborazione con le altre Regioni e con i competenti organi dello Stato e mediante il coinvolgimento diretto degli Enti locali e dei Comitati comprensoriali interessati [1].

 

     Art. 2. Commissione di studio e consulenze. La Giunta regionale, allo scopo di acquisire ed approfondire le conoscenze dei fenomeni di cui all'articolo precedente è autorizzata a nominare, con il concorso delle competenti Commissioni del Consiglio regionale, Commissioni di studio e di ricerca, avvalendosi sia di tecnici collaboratori regionali o di dipendenti di Enti locali sia di scienziati e studiosi particolarmente versati nelle discipline di volta in volta interessate.

     Ai componenti di tali Commissioni compete il trattamento previsto dalle vigenti leggi regionali.

     In casi particolari e per motivate esigenze la Giunta regionale potrà avvalersi, per periodi determinati, di consulenti specializzati da nominare con il concorso delle competenti Commissioni consiliari.

     Nei casi di cui al precedente comma, le deliberazioni di conferimento degli incarichi prevederanno anche i compensi da assegnare di volta in volta ai singoli consulenti, tenuto conto della natura e dell'importanza degli incarichi conferiti.

 

     Art. 3. Campagne di ricerca. La Giunta regionale, sempre nel quadro delle finalità indicate nel precedente articolo, è autorizzata, sentite le competenti Commissioni consiliari, ad organizzare ed effettuare campagne di ricerca, di studio, di sperimentazione e di controllo mirate al raggiungimento di obiettivi determinati.

     Dette campagne potranno essere espletate dalla Regione, oltreché direttamente mediante proprio personale e mezzi eventualmente all'uopo acquisiti, anche avvalendosi delle Province, dei Comuni e consorzi al fine di utilizzare i loro laboratori qualificati e dotati di idonea strumentazione, nonché utilizzando l'apporto di istituti universitari e di altri enti di ricerca, delle strutture del C.N.R. ed anche di laboratori privati in relazione alla loro specializzazione tecnica ed operativa.

     In tali casi, apposite convenzioni disciplineranno di volta in volta i reciproci rapporti tra la Regione e gli Enti ed Istituti interessati con riferimento anche alla utilizzazione dei dati ottenuti.

 

     Art. 4. Uso della motonave «Daphne». La motonave «Daphne», al pari dei mezzi mobili di rilevamento dell'inquinamento e delle reti provinciali di controllo ambientale, è inserita nella struttura regionale dei sistemi di controllo coordinata dal centro regionale previsto dalla legge regionale 24 marzo 1975 n. 19.

     L'uso della motonave è finalizzato alle campagne di ricerca per lo studio dei fenomeni riguardanti l'inquinamento, l'eutrofizzazione del mare Adriatico e dei corsi d'acqua e le erosioni marine per la parte interessante il territorio regionale, nonché per rilievi batimetrici e correntimetrici e per studi comunque attinenti il rilevamento e la determinazione di parametri connessi con i predetti fenomeni.

     L'impiego della motonave può essere esteso ad altre zone dell'Adriatico nel quadro di ricerche finalizzate al risanamento di detto mare, previe apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale con altre Regioni della costa adriatica e con organi dello Stato od altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

     La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, con provvedimenti motivati, potrà autorizzare di volta in volta l'utilizzazione della motonave per usi diversi da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo, ma pur sempre rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e compatibilmente con le possibilità operative del natante e degli strumenti in dotazione allo stesso.

 

     Art. 5. Esercizio della motonave. Di norma l'esercizio della motonave «Daphne» è affidato, ai sensi dell'art. 265 e seguenti del Codice della Navigazione e dietro corrispettivo, ad un armatore da individuarsi preferibilmente tra Enti pubblici.

     La Giunta regionale stipula le convenzioni necessarie ad assicurare detto esercizio ed impartisce all'armatore le direttive vincolanti circa l'uso della motonave.

 

     Art. 6. Equipaggiamento della motonave. L'equipaggiamento-tipo minimo che dovrà operare a servizio della motonave è costituito come segue:

     a) il comandante-motorista;

     b) un marinaio.

     Sono fatti salvi, comunque, i provvedimenti dell'autorità marittima competente ai sensi del Codice della Navigazione.

     Nel caso di esercizio della motonave a mezzo di armatore, questi provvederà ad assumere e sostituire il personale suddetto, sentita la Regione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria applicabili per le singole qualifiche.

 

     Art. 7. Operatori tecnici. In relazione alle particolari caratteristiche della motonave prestano permanentemente servizio sulla stessa due o più operatori tecnici con il compito di attendere alla utilizzazione delle apparecchiature scientifiche installate a bordo e di provvedere alla prima elaborazione dei dati raccolti, in collegamento con le strutture di ricerca operanti a terra interessate alle singole campagne.

     Detti operatori sono assunti a cura della Regione ai sensi dell'art. 61 dello statuto regionale e posti alle dipendenze del competente assessorato regionale.

 

     Art. 8. Assicurazione della motonave. L'armatore è tenuto a provvedere ad una idonea copertura assicurativa dell'imbarcazione, dell'equipaggio, di eventuali terzi trasportati nonché della strumentazione scientifica installata a bordo e ad aggiornare periodicamente i valori massimali.

 

     Art. 9. Spese di esercizio e manutenzione della motonave. Ai fini della determinazione del corrispettivo a favore dell'armatore, di cui al precedente articolo 5, verranno presi in considerazione i seguenti oneri: costo dell'equipaggiamento, costo del carburante, oneri di assicurazione, costo della manutenzione ordinaria, materiale di consumo delle apparecchiature di laboratorio installate a bordo, materiale di consumo ordinario (acqua, olio, energia elettrica ecc.), spese generali e quanto altro documentabile attinente all'esercizio della motonave.

     Gli oneri per la manutenzione straordinaria nonché per il completamento ed il rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione installata a bordo della motonave saranno assunti direttamente dalla Regione.

 

     Art. 10. Commissione di vigilanza. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una apposita Commissione di vigilanza sull'esercizio della motonave, così composta:

     - tre funzionari della Regione;

     - il comandante dell'Ufficio di Porto ove la motonave ha il proprio ricovero abituale o un suo delegato;

     - un rappresentante dell'Ente cui venga affidata la gestione.

     I componenti la Commissione durano in carica circa cinque anni e possono essere confermati.

 

     Art. 11. Compiti della Commissione di vigilanza. La Commissione di vigilanza cura che la motonave venga usata e mantenuta secondo le norme della buona tecnica e nel rispetto del Codice della Navigazione.

     La Commissione vigilerà altresì affinché vengano osservati, nell'uso della motonave, gli indirizzi e le prescrizioni emanati dalla Regione fornendo periodicamente notizie alla Giunta regionale.

     La Commissione di vigilanza esaminerà anche la gestione amministrativa e contabile connesse all'esercizio della motonave fornendo i pareri richiesti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. Autorizzazione di spesa. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge - studi, consulenze e campagne di ricerca - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 250.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.

     Per gli oneri inerenti gli operatori tecnici di bordo e per l'esercizio e la manutenzione della motonave da ricerca «Daphne», secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 9 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 130.000.000.000, sia in termini di competenza sia di cassa.

     Agli oneri per il finanziamento della Commissione di cui all'art. 10 della presente legge sarà provveduto con fondi di cui al capitolo 30050 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

     Per gli esercizi successivi al 1978 l'autorizzazione annuale di spesa sarà disposta con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11, primo comma della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.

 

     Art. 13. Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'anno 1978 a complessive L. 380.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 86350 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposito elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

 

     Art. 14. Variazione di bilancio. (omissis).

 

 


[1] I comitati comprensoriali sono stati soppressi dall'art. 40 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 (riportata al § 1.8.2).