Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 24/04/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Misure. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 4.5.37 – L.R. 24 aprile 2006, n. 4.
Misure per l’accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale.
(B.U. 24 aprile 2006, n. 56).
Art. 1. Finalità.
1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 12 del
Art. 2. Misure.
1. Ai titolari di concessione per l’esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della
a) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale – Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso – Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2002, prot. 7578/2002:
Euro 10.533.589,93 anni 2006-2011
Euro 3.779.948,04 anni 2006-2016
Euro 2.121.604,94 anni 2006-2016
b) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale – Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso – Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2003, prot. 5632/2003:
Euro 1.495.142,73 anni 2006-2017
Euro 1.395.846,90 anni 2006-2017
Euro 1.395.846,90 anni 2006-2017
2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le finalità di cui all’articolo 1, individuati nei Contratti di programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale con apposito atto, sentita la Commissione assembleare competente in materia di trasporti, anche riguardo all’utilizzo delle risorse, quando si rendano necessarie variazioni o integrazioni al programma di investimenti stabilisce la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonché l’esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione dei medesimi. Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma di cui al comma 2.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito dei limiti d’impegno di cui all’articolo 2, per l’importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni legislative richiamate all’articolo 1.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31, comma 4, lettera a), della
Art. 4. Modifiche all’articolo 52 della
1. Nella rubrica dell’articolo 52 della
2. Nel comma 1 dell’articolo 52 della
3. Nel comma 1 dell’articolo 52 della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.