§ 4.5.37 – L.R. 24 aprile 2006, n. 4.
Misure per l’accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:24/04/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Misure.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.5.37 – L.R. 24 aprile 2006, n. 4.

Misure per l’accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. 24 aprile 2006, n. 56).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 422 del 1997 sopraccitato, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 4 dicembre 1996, n. 611 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti), 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), la Regione con la presente legge intende creare le condizioni per accelerare le procedure finanziarie occorrenti a garantire la realizzazione di interventi urgenti, diretti al potenziamento e all’ammodernamento delle ferrovie regionali, tra i quali assumono particolare rilievo gli investimenti diretti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e all’acquisizione di materiale rotabile.

 

     Art. 2. Misure.

     1. Ai titolari di concessione per l’esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modifiche ed integrazioni, possono essere trasferite, in tutto o in parte, le somme elencate di seguito per ciascuno dei periodi di riferimento a fianco indicati:

     a) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale – Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso – Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2002, prot. 7578/2002:

     Euro 10.533.589,93 anni 2006-2011

     Euro 3.779.948,04 anni 2006-2016

     Euro 2.121.604,94 anni 2006-2016

     b) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale – Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso – Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2003, prot. 5632/2003:

     Euro 1.495.142,73 anni 2006-2017

     Euro 1.395.846,90 anni 2006-2017

     Euro 1.395.846,90 anni 2006-2017

     2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le finalità di cui all’articolo 1, individuati nei Contratti di programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1.

     3. La Giunta regionale con apposito atto, sentita la Commissione assembleare competente in materia di trasporti, anche riguardo all’utilizzo delle risorse, quando si rendano necessarie variazioni o integrazioni al programma di investimenti stabilisce la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonché l’esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione dei medesimi. Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito dei limiti d’impegno di cui all’articolo 2, per l’importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni legislative richiamate all’articolo 1.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004.

     1. Nella rubrica dell’articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono soppresse le parole da «Spostamento» a «in materia di» comprese.

     2. Nel comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 al primo periodo sono soppresse le parole da «Il termine» a «regionale e locale» comprese, nonché le parole da «è spostato» a «30 giugno 2005.» comprese.

     3. Nel comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 al secondo periodo prima delle parole «nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie» sono aggiunte le parole «da effettuarsi».

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.