Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 06/09/1999 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Ambiti territoriali ottimali. |
Art. 3. Forme di cooperazione. |
Art. 4. Costituzione della forma di cooperazione. |
Art. 5. Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale. |
Art. 6. Competenze dell'Agenzia. |
Art. 7. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. |
Art. 8. Finanziamento delle Agenzie di ambito. |
Art. 8 bis. Gestione delle reti ed impianti. |
Art. 8 ter. Affidamento del servizio. |
Art. 8 quater. Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. |
Art. 8 quinquies. Criteri per la gestione dei servizi. |
Art. 8 sexies. Funzioni regionali. |
Art. 9. Funzioni regionali. |
Art. 10. Attivazione del servizio idrico integrato. |
Art. 11. Salvaguardia delle gestioni esistenti. |
Art. 12. Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato. |
Art. 13. Tariffa per il servizio idrico integrato. |
Art. 14. Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato. |
Art. 15. Servizio di gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 16. Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti. |
Art. 17. Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 18. Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 18 bis. Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 19. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 20. Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 21. Compiti dell'Autorità. |
Art. 22. Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 23. Carta del servizio pubblico. |
Art. 24. Comitati consultivi degli utenti. |
Art. 25. Personale. |
Art. 25 bis. Sanzioni. |
Art. 25 ter. Metodo tariffario. |
Art. 26. Iniziative di studio e ricerca. |
Art. 27. Norme finanziarie. |
Art. 27 bis. Disposizioni transitorie. |
Art. 28. Abrogazione di norme. |
§ 2.3.28 - Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
(B.U. n. 113 del 9 settembre 1999).
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. Ai sensi e per gli effetti del
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi [1].
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilità della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale [3].
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale [4].
Art. 2. Ambiti territoriali ottimali. [5]
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8 della
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli Enti locali interessati avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui all'art. 3, può modificare le circoscrizioni e la denominazione degli ambiti territoriali ottimali con:
a) l'unificazione di due o più ambiti contigui di cui al comma 1;
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000 unità.
3. L'unificazione di due o più ambiti territoriali ottimali di cui alla lett. a) del comma 2 può essere richiesta dalla Conferenza dei Sindaci, prevista all'art. 4, di ciascuno degli ambiti interessati con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento.
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del comma 2, può essere richiesto su proposta dei Comuni interessati dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della Conferenza dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con la stessa maggioranza.
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli ambiti territoriali ottimali può essere richiesta, unicamente nei casi previsti al comma 2, successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), con deliberazione dell'Assemblea della forma di cooperazione prevista all'art. 3 [6].
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati può, inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito interessato e intesa con la Regione contermine.
CAPO II
Forme di cooperazione
Art. 3. Forme di cooperazione. [7]
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'articolo 30 del
b) [consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del
2. [La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" e ha personalità giuridica di diritto pubblico] [10].
3. [L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del
3 bis. [Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5] [12].
4. [Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento] [13].
5. [Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle Province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4] [14].
6. [Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali [partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia] [15].
7. [Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori] [16].
Art. 4. Costituzione della forma di cooperazione. [17]
[1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Conferenza dei Sindaci dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento. La conferenza approva, altresì, uno schema degli atti necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della Conferenza dei Sindaci non sia intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la forma di cooperazione dell'ambito è quella prevista all'art. 3, comma 1, lett. b).
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.]
Art. 5. Altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale.
1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevedono la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Agenzia determina le condizioni e le modalità per l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. L'Agenzia di cui all'art. 3 assume, inoltre, le opportune iniziative di coordinamento e di accordo con i Comuni dell'ambito che, non avendo eventualmente proceduto al conferimento delle funzioni relative ai servizi pubblici ulteriori, ne hanno conservato il relativo esercizio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
Art. 6. Competenze dell'Agenzia. [18]
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi [19].
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.
3. [L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia più vantaggioso nel caso di affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti [20];
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici] [21].
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b), e) e f) del comma 3 [22].
Art. 7. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. [23]
[1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.]
Art. 8. Finanziamento delle Agenzie di ambito. [25]
[1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale [27].
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge.]
CAPO II bis [28]
Art. 8 bis. Gestione delle reti ed impianti. [29]
1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.
Art. 8 ter. Affidamento del servizio. [30]
1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità , trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della
2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità , è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività . Resta ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Art. 8 quater. Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. [31]
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli Comuni.
Art. 8 quinquies. Criteri per la gestione dei servizi. [32]
1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non può essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio.
2. Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non può essere effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.
3. L'Agenzia di ambito può affidare ai soggetti gestori dei servizi nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonché della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilità.
FUNZIONI REGIONALI
Art. 8 sexies. Funzioni regionali. [34]
1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 9. Funzioni regionali. [35]
Art. 10. Attivazione del servizio idrico integrato.
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter [36];
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate [39];
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) [40].
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis [41].
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato [42].
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3 [43].
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia [44].
Art. 11. Salvaguardia delle gestioni esistenti.
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonché provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia costituita da una società a prevalente capitale pubblico, la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa [45].
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
Art. 12. Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato. [46]
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano è predisposto nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito [47].
3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso [48].
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della
Art. 13. Tariffa per il servizio idrico integrato.
1. [L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al D.M. Lavori pubblici 1 agosto 1996, determina la tariffa che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori [50].
Art. 14. Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato.
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio [51].
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2 bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio [52].
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione [53].
4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria [54].
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati [55].
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 15. Servizio di gestione dei rifiuti urbani. [56]
1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare [57].
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani, organizza le attività del servizio nel rispetto della previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti delle Province ai sensi dell'art. 128 della
Art. 16. Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti.
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione [59]:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità [60];
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni [61];
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento [62].
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 è della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito.
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5 [63].
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato [64].
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1 [65].
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia [66].
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio affidate a società ed imprese consortili mediante procedure ad evidenza pubblica [67].
Art. 17. Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. [68]
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire [69].
2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso [70].
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.
Art. 18. Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con
1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza [72].
2. [La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del
2 bis. I regolamenti di cui all’articolo 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata [74].
Art. 18 bis. Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani. [75]
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
1 bis. Nella convenzione per l’affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d’ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente [76].
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all’articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall’Agenzia. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d’ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall’Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto [77].
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità . Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità .
5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
Art. 19. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani. [78]
1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 27, comma 2 della
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del
CAPO V
Qualità dei servizi e forme
di garanzia per i consumatori
Art. 20. Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. [80]
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenze nel settore dei servizi pubblici.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuita una indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali [81].
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal secondo comma dell'art. 4 della
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità Montane della regione nonché dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base regionale [82].
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente [83].
Art. 21. Compiti dell'Autorità. [84]
1. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23;
b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta [85];
c) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
d) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
e) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani [86];
f) definisce parametri di valutazione anche socio economici delle politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani [87];
f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti [88];
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorità può richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro attività.
4. L'Autorità collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito ai sensi dell'art. 21 della
5. L'Autorità, entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, nonché con le forme associative nelle quali gli utenti ed i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorità è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22. Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. [90]
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul loro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della
a) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;
c) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;
e) attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
f) attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi [91].
3. L'Osservatorio è autorizzato, ai sensi della
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate.
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 2.
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.
Art. 23. Carta del servizio pubblico. [92]
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della
Art. 24. Comitati consultivi degli utenti. [94]
[1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorità di cui all'art. 20, la Giunta sottopone al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.]
Art. 25. Personale.
1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del Codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.
6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. [96].
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della
10. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.
10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti [97].
CAPO VI
Sanzioni e norme finanziarie transitorie finali [98]
Art. 25 bis. Sanzioni. [99]
1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.
Art. 25 ter. Metodo tariffario. [100]
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell’entità dei costi di gestione e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della
3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Art. 26. Iniziative di studio e ricerca.
1. La Regione per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge può, anche su proposta dell'Autorità di cui al precedente art. 20, affidare ad enti, istituti di ricerca, aziende specializzate e a liberi professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione ed organizzazione di dati, anche finalizzati ad attività di pianificazione.
2. Le Agenzie per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi di programma con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.
Art. 27. Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della
Art. 27 bis. Disposizioni transitorie. [101]
1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.
2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può, anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'Agenzia affida direttamente segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.
4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del servizio.
5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 16, comma 2.
6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità , i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della
Art. 28. Abrogazione di norme.
1. E' abrogato l'articolo 19 della
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[6] Comma così modificato dall’art. 2 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[8] Lettera così modificata dall’art. 3 della
[9] Lettera modificata dall’art. 3 della
[10] Comma abrogato dall'art. 33 della
[11] Comma così modificato dall’art. 3 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[13] Comma abrogato dall'art. 33 della
[14] Comma abrogato dall'art. 33 della
[15] Comma abrogato dall'art. 33 della
[16] Comma abrogato dall'art. 33 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[19] Comma così modificato dall’art. 4 della
[20] Lettera così sostituita dall’art. 4 della
[21] Comma abrogato dall'art. 33 della
[22] Comma così modificato dall’art. 4 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[24] Comma così modificato dall’art. 5 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[26] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[27] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[28] Capo II bis e artt. 8 bis. – 8 quinquies. aggiunti dall’art. 7 della
[29] Capo II bis e artt. 8 bis. – 8 quinquies. aggiunti dall’art. 7 della
[30] Capo II bis e artt. 8 bis. – 8 quinquies. aggiunti dall’art. 7 della
[31] Capo II bis e artt. 8 bis. – 8 quinquies. aggiunti dall’art. 7 della
[32] Capo II bis e artt. 8 bis. – 8 quinquies. aggiunti dall’art. 7 della
[33] Capo II ter e art. 8 sexies aggiunti dall’art. 8 della
[34] Capo II ter e art. 8 sexies aggiunti dall’art. 8 della
[35] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[36] Lettera così sostituita dall’art. 10 della
[37] Comma così modificato dall’art. 10 della
[38] Comma modificato dall'art. 28 della
[39] Lettera così modificata dall’art. 10 della
[40] Lettera abrogata dall’art. 10 della
[41] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[42] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[43] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[44] Comma così modificato dall'art. 28 della
[45] Comma così modificato dall’art. 11 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[47] Comma così modificato dall’art. 12 della
[48] Comma così sostituito dall’art. 12 della
[49] Comma modificato dall’art. 13 della
[50] Comma così modificato dall'art. 28 della
[51] Comma così modificato dall’art. 14 della
[52] Comma aggiunto dall’art. 14 della
[53] Comma così modificato dall’art. 14 della
[54] Comma così sostituito dall’art. 14 della
[55] Comma aggiunto dall’art. 14 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[57] Comma così sostituito dall’art. 15 della
[58] Comma così modificato dall’art. 15 della
[59] Comma così modificato dall’art. 16 della
[60] Lettera così modificata dall’art. 16 della
[61] Lettera così sostituita dall’art. 16 della
[62] Lettera così modificata dall’art. 16 della
[63] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[64] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[65] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[66] Comma così modificato dall’art. 16 della
[67] Comma così modificato dall’art. 16 della
[68] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[69] Lettera così modificata dall’art. 17 della
[70] Comma così sostituito dall’art. 17 della
[71] Comma così modificato dall’art. 18 della
[72] Comma aggiunto dall’art. 18 della
[73] Comma sostituito dall’art. 18 della
[74] Comma aggiunto dall’art. 45 della
[75] Articolo aggiunto dall’art. 19 della
[76] Comma aggiunto dall’art. 46 della
[77] Comma aggiunto dall’art. 46 della
[78] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[79] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[80] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[81] Comma così modificato dall’art. 21 della
[82] Comma così modificato dall’art. 21 della
[83] Comma così sostituito dall’art. 21 della
[84] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[85] Lettera aggiunta dall’art. 22 della
[86] Lettera così modificata dall’art. 22 della
[87] Lettera così modificata dall’art. 22 della
[88] Lettera aggiunta dall’art. 22 della
[89] Comma così modificato dall’art. 22 della
[90] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[91] Comma così modificato dall’art. 23 della
[92] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[93] Comma così sostituito dall’art. 24 della
[94] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[95] Comma così modificato dall’art. 25 della
[96] Comma abrogato dall’art. 25 della
[97] Comma aggiunto dall’art. 25 della
[98] Rubrica così modificata dall’art. 26 della
[99] Articolo aggiunto dall’art. 26 della
[100] Articolo aggiunto dall’art. 47 della
[101] Articolo aggiunto dall’art. 27 della