§ 4.1.10 - Legge Regionale 19 aprile 1975, n. 24 e succ. modificazioni. -
Formazione di una cartografia regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/04/1975
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Scopi della legge. La Regione Emilia-Romagna, per assolvere le funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale, per favorire l'attività di pianificazione degli enti territoriali nonché [...]
Art. 2.  Affidamento dei lavori. La Giunta regionale affiderà i lavori per la elaborazione e la realizzazione delle carte e delle foto di cui all'art. 1 della presente legge a istituti di ricerca, a studi [...]
Art. 3.  Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della cartografia regionale.
Art. 4.  Modalità per la concessione dei contributi.
Art. 5.  Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici. La Regione produrrà a suo carico le riprese fotografiche ed i materiali citati all'art. 1; gestirà la distribuzione e venderà copie di quanto [...]
Art. 6.  Determinazione del fondo. Per le finalità indicate nella presente legge la Regione Emilia-Romagna provvederà, negli esercizi finanziari a partire dal 1975, allo stanziamento di fondi la cui [...]
Art. 7.  Finanziamento col ricorso al credito. Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei [...]
Art. 8.  Norma finale. L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spesa a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui al [...]


§ 4.1.10 - Legge Regionale 19 aprile 1975, n. 24 e succ. modificazioni. -

Formazione di una cartografia regionale.

(B.U. n. 61 del 22-4-1975).

 

Art. 1. Scopi della legge. La Regione Emilia-Romagna, per assolvere le funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale, per favorire l'attività di pianificazione degli enti territoriali nonché l'attività di ricerca dell'istituto dei beni culturali si doterà di una carta planoaltimetrica di base denominata «Carta Tecnica Regionale» (C.T.R) e di carte tematiche operative di ambito regionale o sub-regionale riguardanti i fenomeni ecologici, economici, culturali, amministrativi, demografici, urbanistici e sanitari [1].

     La Regione Emilia-Romagna si doterà inoltre, per gli stessi fini, di riprese fotografiche speciali per studi a livello scientifico connessi a ricerche di carattere fisico, geomorfologico, faunistico, vegetazionale e di geografia antropica; di un archivio fotografico e strumenti idonei alla lettura e all'archiviazione delle carte e degli elaborati di cui al presente articolo.

 

     Art. 2. Affidamento dei lavori. La Giunta regionale affiderà i lavori per la elaborazione e la realizzazione delle carte e delle foto di cui all'art. 1 della presente legge a istituti di ricerca, a studi professionali, a singoli professionisti o a ditte altamente specializzate, scelti a trattativa privata.

     I soggetti incaricati procederanno all'esecuzione dei lavori in base a programmi predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale nonché in base a «Capitolati speciali dei lavori» di volta in volta predisposti dalla Giunta.

     I soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed alla osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.

 

     Art. 3. Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della cartografia regionale. [2] Per la realizzazione della Carta Tecnica Regionale e delle carte tematiche di cui all'art. 1, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, i Comitati comprensoriali, le Province e gli altri enti pubblici dell'Emilia-Romagna, che intendono fare eseguire in proprio la cartografia relativa al loro territorio o a parte di esso, devono presentare alla Regione il loro piano di produzione cartografica nelle scale previste nei rispettivi capitolati speciali dei lavori.

     La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani presentati, potrà concorrere alla spesa della produzione cartografica con un contributo dal 30 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa non potrà essere superiore al costo medio, per ettaro, sostenuto dalla Regione; l'eventuale eccedenza sarà a totale carico dell'ente richiedente.

     Allo stesso contributo di cui al precedente comma, potranno essere ammessi i Comuni e gli altri enti pubblici della Regione che abbiano iniziato non prima del 30 giugno 1973 la produzione cartografica sulla base di norme tecniche simili e congrue con quelle previste per la redazione della cartografia regionale.

 

     Art. 4. Modalità per la concessione dei contributi. [3] Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:

     a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della C.T.R. o delle carte tematiche di cui all'art. 1 relative al territorio prescelto;

     b) che il prodotto cartografico sia conforme alle norme tecniche stabilite nei capitolati speciali dei lavori di cui all'art. 2 della presente legge;

     c) che i lavori siano terminati entro i termini contrattualmente stabiliti;

     d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad apposite commissioni nominate dal Presidente della Giunta regionale.

     Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della Giunta regionale i seguenti documenti ed elaborati:

     Per la Carta Tecnica Regionale:

     a) una copia della delibera di spesa;

     b) un tipo e un controtipo di ogni originale, fotoincisi su pellicola elioriproducente;

     c) due copie eliografiche di tutti gli «elementi» eseguiti;

     d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.

     Per la cartografia tematica:

     a) una copia della delibera di spesa;

     b) i lucidi originali relativi ad ogni colore, conformi al capitolato speciale dei lavori, pronti per la stampa;

     c) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.

 

     Art. 5. Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici. La Regione produrrà a suo carico le riprese fotografiche ed i materiali citati all'art. 1; gestirà la distribuzione e venderà copie di quanto prodotto anche dagli altri enti che avranno fruito del contributo, a chiunque ne faccia richiesta [4].

     Il prezzo per ogni oggetto sarà determinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

     I proventi della vendita dei prodotti sopramenzionati saranno introitati in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

     Gli enti che avranno fruito del contributo per la realizzazione della C.T.R. o delle carte tematiche potranno cedere a loro volta copie del materiale cartografico di loro proprietà, ma allo stesso prezzo praticato dalla Regione [5].

 

     Art. 6. Determinazione del fondo. Per le finalità indicate nella presente legge la Regione Emilia-Romagna provvederà, negli esercizi finanziari a partire dal 1975, allo stanziamento di fondi la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.

 

     Art. 7. Finanziamento col ricorso al credito. Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonché alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la Regione Emilia-Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 8. Norma finale. L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spesa a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui al precedente articolo.

 

 


[1] Così modificato dall'art.. 1 della L.R. 8/7/1977 n. 32 (B.U. n. 101 del 9/7/1977).

[2] L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 3 della L.R. 8/7/1977 n. 32 (B.U. n. 101 del 9/7/1977).

[3] L'art. 4 è stato così modificato dall'art. 4 della L.R. 8/7/1977 n. 32 (B.U. n. 101 del 9/7/1977).

[4] Il primo comma dell'art. 5 è stato così modificato dall'art. 5 della L.R. 8/7/1977 n. 32 (B.U. n. 101 del 9/7/1977).

[5] Il quarto comma dell'art. 5 è stato così modificato dall'art. 5, secondo comma, della L.R. 8/7/1977 n. 32 (B.U. n. 101 del 9/7/1977).