Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 19/06/2000 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Rettifiche di errori materiali nell'articolo 38, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. |
Art. 2. Rettifica di errore materiale nell'articolo 39, in materia di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, della legge provinciale 13 dicembre 1999, [...] |
Art. 3. Rettifica di errore materiale nell'articolo 55, in materia di realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. |
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 6.4.26 - Legge Provinciale 19 giugno 2000, n. 7.
Rettifiche degli articoli 38 e 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali e di contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, e dell'articolo 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di lavori pubblici.
(B.U. 27 giugno 2000, n. 27).
Art. 1. Rettifiche di errori materiali nell'articolo 38, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della
1. Nell'articolo 38 della
2. [1].
3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 2. Rettifica di errore materiale nell'articolo 39, in materia di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, della
1. [2].
2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 3. Rettifica di errore materiale nell'articolo 55, in materia di realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto, della
1. [3].
2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Aggiunge l'art. 38 bis alla
[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 39 della
[3] Rettifica il comma 1, art. 55 della