§ 4.1.18 - Legge Provinciale 15 settembre 1980, n. 31.
Disposizioni varie in materia forestale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:15/09/1980
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Art. 2.  Movimenti di terreno.
Art. 3.  Deposito cauzionale.
Art. 4.  Interventi compensativi.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Disposizione finanziaria.


§ 4.1.18 - Legge Provinciale 15 settembre 1980, n. 31. [1]

Disposizioni varie in materia forestale.

(B.U. 16 settembre 1980, n. 47).

 

Art. 1. Violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. [2]

     1. Per le violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo, contenute nel regolamento di cui all'articolo 10 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), si applicano, salvo quanto prevedono l'articolo 17 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e l'articolo 2 della presente legge, le sanzioni amministrative di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), come da ultimo modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le misure minime e massime delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 950 del 1967 sono rideterminate in lire 20.000 e, rispettivamente, in lire 120.000.

 

     Art. 2. Movimenti di terreno. [3]

     1. Fino all'emanazione di una disciplina organica in materia di tutela delle aree forestali e di vincolo idrogeologico, le disposizioni di cui all'articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) si applicano per i movimenti di terreno relativi a:

     a) lavori in aree a pascolo sottoposte a vincolo idrogeologico;

     b) discariche e altri impianti per la gestione dei rifiuti, in aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;

     c) strade e relative varianti, purché interessino anche solo parzialmente aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;

     d) condotte e reti sotterranee e opere connesse, purché interessino anche solo parzialmente aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;

     e) linee di distribuzione aerea nonché impianti di telecomunicazione e similari, purché interessino anche solo parzialmente aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;

     f) interventi di sistemazione dei versanti, in aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, quando non costituiscano opere pubbliche di competenza della Provincia.

     2. Il servizio competente in materia di foreste si esprime in ogni caso, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, in ordine alle modalità esecutive dei movimenti di terreno relativi a tutti gli interventi, ricadenti in aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, soggetti alla procedura statale o provinciale di valutazione dell'impatto ambientale e alle disposizioni speciali vigenti in materia di disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci nonché dell'attività di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere.

     3. Qualora, in fase di esecuzione dei lavori, si verifichino o si tema il verificarsi dei danni e delle turbative di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l'autorità forestale può integrare in ogni tempo le prescrizioni impartite per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché imporre o integrare idonee prescrizioni per tutti gli altri interventi che comportino movimenti di terreno nell'ambito di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

     4. Per la violazione del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 10.000 a lire 60.000 per ogni metro cubo di materiale movimentato calcolato, a giudizio del verbalizzante, allo scavo o al riporto, in caso di omissione della dichiarazione preventiva prescritta dall'articolo 20 dei regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché in caso di realizzazione di opere difformi, o di modalità esecutive difformi, rispetto alla dichiarazione o al progetto approvato;

     b) da lire 300.000 a lire 1.800.000 in caso d'inosservanza, non valutabile in relazione alla volumetria del materiale movimentato, di prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e del presente articolo, ovvero di analoghe misure previste nel progetto approvato.

 

     Art. 3. Deposito cauzionale.

     Il comitato tecnico forestale ed il servizio provinciale competente in materia di foreste possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle trasformazioni di coltura di cui all'articolo 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, alla prestazione di una cauzione per la buona esecuzione dei lavori, mediante la consegna presso il tesoriere provinciale di una somma di denaro o di un libretto di deposto a risparmio di uguale importo, intestato al richiedente, vincolati a favore della Provincia [4].

     Qualora l'importo della cauzione superasse la somma di lire 3.000.000 la prestazione della stessa può avvenire anche mediante fideiussione bancaria, che dovrà se necessario, essere rinnovata annualmente.

     La cauzione sarà determinata tenendo conto del costo che l'amministrazione dovrebbe sopportare per la esecuzione in forma diretta delle opere prescritte e non eseguite e degli eventuali ripristini, e potrà essere periodicamente aggiornata in rapporto alla variazione dei costi.

     Verificandosi il caso di esecuzione in forma diretta, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia è prelevata, con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, dal deposto cauzionale.

     Qualora non sia stato effettuato un deposto, o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     In caso di trasformazione abusiva delle superfici boscate il comitato tecnico forestale e, ove competente al rilascio dell'autorizzazione, il servizio provinciale competente in materia di foreste possono imporre lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. In caso di mancata esecuzione, i predetti organismi diffidano l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia di importo corrispondente alla spesa prevista; in tal caso il servizio provinciale competente in materia di foreste cura l'esecuzione dei lavori. Ove l'interessato non effettui il deposito, ovvero qualora l'esecuzione dei lavori abbia comportato una spesa superiore a quella prevista, la riscossione delle somme dovute è disposta secondo le norme previste dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) [5].

     Le disposizioni del presente articolo sono inoltre applicabili per assicurare l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità forestale per l'esecuzione di movimenti di terreno.

 

     Art. 4. Interventi compensativi. [6]

     1. Allo scopo di assicurare il mantenimento di un equilibrato assetto idrogeologico e forestale del territorio, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale, in applicazione della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione di specie di cui all'articolo 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, possono essere subordinati al rimboschimento o al rinfoltimento compensativo di una superficie di norma non inferiore a quella trasformata, da effettuarsi a cura del titolare dell'autorizzazione nell'ambito del bacino idrografico o del territorio comunale, anche su proprietà diversa da quella del titolare dell'autorizzazione.

     2. Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla realizzazione di opere forestali e di miglioramento dei boschi esistenti, di opere idraulico-forestali o di antincendio oppure al versamento di una somma pari al costo del rimboschimento di un'area delle stesse dimensioni di quella trasformata; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale per essere destinata alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito del territorio dell'ente interessato.

 

 

     Art. 5. Procedure. [7]

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

     2. All'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 provvede il dirigente del servizio competente in materia di foreste.

     3. Le sanzioni previste dalla presente legge si applicano anche quando uno stesso fatto è soggetto alle sanzioni amministrative previste da altre leggi, nonché quando con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o siano commesse più violazioni della stessa disposizione. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere nella provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 6.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Fino a quando il comitato tecnico forestale non avrà provveduto alla approvazione dell'elenco delle strade forestali e delle piste di esbosco di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dal precedente articolo 8, si applicano, ai sensi e per gli effetti del citato comma, le individuazioni delle predette strade e piste, disposte dalla Giunta provinciale in applicazione delle norme precedentemente in vigore.

 

     Art. 11. Disposizione finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge, in quanto relativi ad interventi diretti dalla Provincia, gravano sull'apposito capitolo del bilancio provinciale disposto a termini dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[4] Comma così modificato dall’art. 5 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[8] Modifica l'art. 17 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 30.

[9] Modifica l'art. 8 della L.P. 25 luglio 1973, n. 16, l'art. 8 della L.P. 26 luglio 1973, n. 18 e l'art. 10 della L.P. 25 luglio 1973, n. 17.

[10] Sostituisce l'art. 6 e aggiunge l'art. 6 bis della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[11] Abroga la L.P. 26 luglio 1973, n. 19.