Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 15/09/1980 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. |
Art. 2. Movimenti di terreno. |
Art. 3. Deposito cauzionale. |
Art. 4. Interventi compensativi. |
Art. 5. Procedure. |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. Norma transitoria. |
Art. 11. Disposizione finanziaria. |
§ 4.1.18 - Legge Provinciale 15 settembre 1980, n. 31. [1]
Disposizioni varie in materia forestale.
(B.U. 16 settembre 1980, n. 47).
Art. 1. Violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. [2]
1. Per le violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo, contenute nel regolamento di cui all'articolo 10 del
Art. 2. Movimenti di terreno. [3]
1. Fino all'emanazione di una disciplina organica in materia di tutela delle aree forestali e di vincolo idrogeologico, le disposizioni di cui all'articolo 20 del
a) lavori in aree a pascolo sottoposte a vincolo idrogeologico;
b) discariche e altri impianti per la gestione dei rifiuti, in aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
c) strade e relative varianti, purché interessino anche solo parzialmente aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
d) condotte e reti sotterranee e opere connesse, purché interessino anche solo parzialmente aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
e) linee di distribuzione aerea nonché impianti di telecomunicazione e similari, purché interessino anche solo parzialmente aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
f) interventi di sistemazione dei versanti, in aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, quando non costituiscano opere pubbliche di competenza della Provincia.
2. Il servizio competente in materia di foreste si esprime in ogni caso, ai sensi dell'articolo 20 del
3. Qualora, in fase di esecuzione dei lavori, si verifichino o si tema il verificarsi dei danni e delle turbative di cui all'articolo 1 del
4. Per la violazione del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 10.000 a lire 60.000 per ogni metro cubo di materiale movimentato calcolato, a giudizio del verbalizzante, allo scavo o al riporto, in caso di omissione della dichiarazione preventiva prescritta dall'articolo 20 dei
b) da lire 300.000 a lire 1.800.000 in caso d'inosservanza, non valutabile in relazione alla volumetria del materiale movimentato, di prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 20 del
Art. 3. Deposito cauzionale.
Il comitato tecnico forestale ed il servizio provinciale competente in materia di foreste possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle trasformazioni di coltura di cui all'articolo 21 del
Qualora l'importo della cauzione superasse la somma di lire 3.000.000 la prestazione della stessa può avvenire anche mediante fideiussione bancaria, che dovrà se necessario, essere rinnovata annualmente.
La cauzione sarà determinata tenendo conto del costo che l'amministrazione dovrebbe sopportare per la esecuzione in forma diretta delle opere prescritte e non eseguite e degli eventuali ripristini, e potrà essere periodicamente aggiornata in rapporto alla variazione dei costi.
Verificandosi il caso di esecuzione in forma diretta, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia è prelevata, con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, dal deposto cauzionale.
Qualora non sia stato effettuato un deposto, o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del
In caso di trasformazione abusiva delle superfici boscate il comitato tecnico forestale e, ove competente al rilascio dell'autorizzazione, il servizio provinciale competente in materia di foreste possono imporre lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. In caso di mancata esecuzione, i predetti organismi diffidano l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia di importo corrispondente alla spesa prevista; in tal caso il servizio provinciale competente in materia di foreste cura l'esecuzione dei lavori. Ove l'interessato non effettui il deposito, ovvero qualora l'esecuzione dei lavori abbia comportato una spesa superiore a quella prevista, la riscossione delle somme dovute è disposta secondo le norme previste dall'articolo 51 della
Le disposizioni del presente articolo sono inoltre applicabili per assicurare l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità forestale per l'esecuzione di movimenti di terreno.
Art. 4. Interventi compensativi. [6]
1. Allo scopo di assicurare il mantenimento di un equilibrato assetto idrogeologico e forestale del territorio, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale, in applicazione della
2. Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla realizzazione di opere forestali e di miglioramento dei boschi esistenti, di opere idraulico-forestali o di antincendio oppure al versamento di una somma pari al costo del rimboschimento di un'area delle stesse dimensioni di quella trasformata; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale per essere destinata alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito del territorio dell'ente interessato.
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni della
2. All'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della
3. Le sanzioni previste dalla presente legge si applicano anche quando uno stesso fatto è soggetto alle sanzioni amministrative previste da altre leggi, nonché quando con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o siano commesse più violazioni della stessa disposizione. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dalla
(Omissis) [8].
(Omissis) [9].
(Omissis) [10].
(Omissis) [11].
Art. 10. Norma transitoria.
1. Fino a quando il comitato tecnico forestale non avrà provveduto alla approvazione dell'elenco delle strade forestali e delle piste di esbosco di cui al quarto comma dell'articolo 6 della
Art. 11. Disposizione finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge, in quanto relativi ad interventi diretti dalla Provincia, gravano sull'apposito capitolo del bilancio provinciale disposto a termini dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 della
2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 115 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 78 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 78 della
[4] Comma così modificato dall’art. 5 della
[5] Comma inserito dall’art. 5 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 78 della
[8] Modifica l'art. 17 della
[9] Modifica l'art. 8 della
[10] Sostituisce l'art. 6 e aggiunge l'art. 6 bis della
[11] Abroga la