Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 cooperazione |
Data: | 01/11/1993 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 3). |
Art. 29. (Norme transitorie e finali). |
Art. 30. (Testo coordinato). |
§ 4.6.9 - Legge Regionale 1 novembre 1993, n. 15.
Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative.
(B.U. 16 novembre 1993, n. 56 - S.O. n. 1).
CAPO I
Modifiche alla
Artt. 1. - 16.
(Omissis)
CAPO II
Modifiche alla
Art. 17. (Modifiche all'articolo 3).
(Omissis).
CAPO III
Modifiche alla
Artt. 18. - 28.
(Omissis).
CAPO IV
Norme transitorie e finali e testo coordinato
Art. 29. (Norme transitorie e finali).
1. Le somme eventualmente versate alla Regione dalla data del 22 febbraio 1992, in forza dell'articolo 11 della
2. Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, le associazioni riconosciute devono comunicare alla Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la loro decisione in merito alla costituzione o meno, ai sensi dell'articolo 31 bis della
3. L'Ufficio del registro delle cooperative attiva le nuove categorie e sottocategorie di cui all'articolo 2 della
4. La condizione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), della
5. Le «cooperative di solidarietà sociale», già costituite all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nella categoria «cooperative sociali».
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno conseguentemente modificati i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7 e 28 luglio 1988, n. 15, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1955, n. 145 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 1991, n. 11/L. Tali modifiche, stante il disposto dell'articolo 15, comma 8, della
7. In attesa che il registro dei revisori contabili, previsto dal
8. Fino all'istituzione del registro dei revisori contabili previsto dal
9. Le casse rurali, aventi sede legale nella regione Trentino-Alto Adige, ad avvenuto espletamento di quanto previsto dal
Le denominazioni di cui sopra saranno senza qualsiasi aggiunta od integrazione.
Art. 30. (Testo coordinato).
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare le norme del Capo I della presente legge con le norme contenute nella