§ 4.6.9 - Legge Regionale 1 novembre 1993, n. 15.
Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:01/11/1993
Numero:15


Sommario
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 3).
Art. 29.  (Norme transitorie e finali).
Art. 30.  (Testo coordinato).


§ 4.6.9 - Legge Regionale 1 novembre 1993, n. 15.

Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative.

(B.U. 16 novembre 1993, n. 56 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7

 

     Artt. 1. - 16.

     (Omissis)

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15

 

Art. 17. (Modifiche all'articolo 3).

     (Omissis).

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24

 

     Artt. 18. - 28.

     (Omissis).

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali e testo coordinato

 

     Art. 29. (Norme transitorie e finali).

     1. Le somme eventualmente versate alla Regione dalla data del 22 febbraio 1992, in forza dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, restano acquisite al fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 quater della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni.

     2. Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, le associazioni riconosciute devono comunicare alla Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la loro decisione in merito alla costituzione o meno, ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, del fondo mutualistico previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     3. L'Ufficio del registro delle cooperative attiva le nuove categorie e sottocategorie di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. La condizione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 5 della presente legge, si applica nei confronti delle cooperative edilizie di abitazione, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     5. Le «cooperative di solidarietà sociale», già costituite all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nella categoria «cooperative sociali».

     6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno conseguentemente modificati i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7 e 28 luglio 1988, n. 15, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1955, n. 145 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 1991, n. 11/L. Tali modifiche, stante il disposto dell'articolo 15, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, avranno altresì per oggetto la previsione di interessi per il ritardato pagamento delle spese e competenze per la revisione ordinaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e di sanzioni per l'omesso pagamento delle stesse e la definizione del profilo professionale del revisore di cui all'articolo 21 della stessa legge regionale n. 7 del 1954.

     7. In attesa che il registro dei revisori contabili, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, venga istituito, le commissioni provinciali per le cooperative, nella scelta dei revisori di cui all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, sono tenute a seguire la procedura attualmente in vigore.

     8. Fino all'istituzione del registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 bis gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri nonché le persone iscritte nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I suddetti iscritti decadono non appena verrà istituito il registro dei revisori contabili.

     9. Le casse rurali, aventi sede legale nella regione Trentino-Alto Adige, ad avvenuto espletamento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, possono conservare la denominazione originaria che, per le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Bolzano, deve contenere in lingua italiana l'espressione «Cassa Raiffeisen» o «Cassa rurale», in lingua tedesca «Raiffeisenkasse» ed in lingua ladina «Cassa Raiffeisen»; le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Trento, possono conservare la sola denominazione originaria «Cassa rurale».

     Le denominazioni di cui sopra saranno senza qualsiasi aggiunta od integrazione.

 

     Art. 30. (Testo coordinato).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare le norme del Capo I della presente legge con le norme contenute nella legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché nella legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3, in forma di testo coordinato, nonché a riunire e coordinare le norme del Capo III della presente legge con le norme contenute nella legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, in forma di testo coordinato.