§ 5.1.50 - Legge Provinciale 5 settembre 1988, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/09/1988
Numero:33


Sommario
Art. 25.      1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso il n. 27 - servizio di prevenzione.
Art. 26.      1. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli da 13 a 25, le norme concernenti il servizio di prevenzione, contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, e in altre leggi [...]
Art. 27.      1. Il disposto del primo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, si applica anche con riguardo alle determinazioni demandate al piano sanitario provinciale da norme [...]
Art. 28.      1. In relazione al trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle di competenza del servizio multizonale di prevenzione, ai sensi dell'articolo 70, [...]
Art. 29.      (Omissis)
Art. 30.      1. Gli oneri relativi all'utilizzazione di personale non dipendente per i fini di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, sono assunti a carico del fondo [...]
Art. 31.  Disposizioni transitorie concernenti la programmazione delle iniziative in materia di formazione del personale addetto ai servizi socio
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legge [...]
Art. 34.  Rimborsi di spese sostenute per l'accesso a prestazioni sanitarie.
Art. 35.  Criteri e modalità di applicazione.
Art. 36.  Effettuazione dei rimborsi.
Art. 37.  Contabilità separata.
Art. 38.  Prestazioni particolari ad invalidi civili.
Art. 39.      (Omissis)


§ 5.1.50 - Legge Provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria.

(B.U. 13 settembre 1988, n. 41).

 

     Artt. 1. - 11.

     (Omissis) [1].

 

     Artt. 12. - 24.

     (Omissis) [2].

 

Art. 25.

     1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso il n. 27 - servizio di prevenzione.

     2. Il disposto del precedente comma 1 ha effetto dalla data che sarà stabilita per il trasferimento all'unità sanitaria locale competente delle funzioni spettanti al servizio multizonale di prevenzione di cui agli articoli 13 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 26.

     1. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli da 13 a 25, le norme concernenti il servizio di prevenzione, contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, e in altre leggi provinciali, si intendono riferite al servizio multizonale di prevenzione disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 27.

     1. Il disposto del primo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, si applica anche con riguardo alle determinazioni demandate al piano sanitario provinciale da norme modificative o integrative della predetta legge n. 29, ivi comprese quelle recate dalla presente legge. Il medesimo disposto si applica altresì in tutti i casi in cui norme di legge provinciale demandino al piano sanitario provinciale l'adozione di specifiche determinazioni.

 

     Art. 28.

     1. In relazione al trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle di competenza del servizio multizonale di prevenzione, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, con deliberazioni della Giunta provinciale sarà disposta la messa a disposizione delle unità sanitarie locali interessate del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti addetto, presso gli enti alle cui dipendenze presti servizio, all'esercizio delle funzioni medesime, in attesa dell'adozione del provvedimento legislativo con il quale saranno definite le condizioni e modalità per l'inquadramento del suddetto personale nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale.

     2. Durante il periodo di messa a disposizione continuano ad applicarsi al personale di cui al comma 1 le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico in vigore presso gli enti di provenienza.

     3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del provvedimento legislativo recante «Disposizioni integrative e transitorie concernenti il personale delle unità sanitarie locali» circa l'inquadramento dei medici condotti interni presso le sanità sanitarie locali [3].

 

     Art. 29.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 30.

     1. Gli oneri relativi all'utilizzazione di personale non dipendente per i fini di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, sono assunti a carico del fondo sanitario provinciale di parte corrente nell'ambito delle spese contemplate dall'articolo 4, numero 3), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

     2. Parimenti sono assunti a carico del fondo sanitario provinciale di parte corrente, nell'ambito delle spese indicate al precedente comma 1, gli oneri relativi alla realizzazione delle iniziative e delle attività previste dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, qualora le stesse rivestano specifica rilevanza per il servizio sanitario provinciale.

Ove l'intervento della Provincia avvenga nella forma del concorso ad iniziative o attività organizzate da soggetti diversi, si osservano i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie concernenti la programmazione delle iniziative in materia di formazione del personale addetto ai servizi socio

- sanitari.

     1. Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, per il periodo 1° luglio 1988 - 30 giugno 1989, si provvede attraverso apposito piano che sarà approvato dalla Giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano al predetto piano ed alle iniziative previste dal medesimo le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2 e 3, e dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 24.

     2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del provvedimento legislativo concernente «Approvazione del piano sanitario provinciale per il triennio 1989 - 1991», con le prime direttive annuali che saranno emanate per l'attuazione del piano sanitario provinciale sarà provveduto a raccordare l'applicazione delle previsioni contenute nel piano di cui al comma 1 con la programmazione delle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale definita dal piano sanitario provinciale .

     3. Per quanto concerne le iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale addetto o da impiegare nei servizi socio - assistenziali, dopo la scadenza del periodo di efficacia del piano di cui al comma 1 troveranno applicazione gli strumenti di programmazione previsti dal provvedimento legislativo concernente «Ordinamento dei servizi socio - assistenziali in provincia di Trento» [5].

 

     Art. 32.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 33.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle recate dalla presente legge e dal provvedimento legislativo concernente «Ordinamento dei servizio socio-assistenziali in provincia di Trento».

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, con le successive modificazioni, comprese quelle recate dalla presente legge.

 

     Art. 34. Rimborsi di spese sostenute per l'accesso a prestazioni sanitarie.

     1. Allo scopo di favorire la fruizione di prestazioni sanitarie che si rendano necessarie in relazione agli interventi o alle patologie indicati al comma 2 e che non siano erogabili nell'ambito del servizio sanitario provinciale, la Provincia autonoma di Trento assume a proprio carico, a decorrere dal 10 gennaio 1987, gli oneri inerenti alla concessione del rimborso delle spese di cui al comma 3 a favore dei soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria da parte del servizio medesimo.

     2. Gli interventi e patologie di cui al comma 1 devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

     a) trapianti di organi, ivi compresa la tipizzazione e l'assistenza post - operatoria;

     b) patologie congenite ad altissimo rischio invalidante;

     c) patologie acquisite che richiedono altissima specializzazione sia nella fase terapeutica che in quella riabilitativa.

     3. Ai soggetti aventi titolo viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi che si rendano necessari e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengano erogate le prestazioni sanitarie, in Italia o all'estero. Ove sia necessaria la presenza di un accompagnatore, il rimborso è esteso alle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza di quest'ultimo.

 

     Art. 35. Criteri e modalità di applicazione.

     1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi e le patologie in ordine ai quali la legge stessa trova applicazione e i criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 3 del precedente articolo 34.

     2. La Giunta provinciale procede annualmente ad aggiornare, ove necessario, le determinazioni adottate ai sensi del comma 1.

 

     Art. 36. Effettuazione dei rimborsi.

     1. All'effettuazione dei rimborsi previsti dal precedente articolo 34 provvede l'unità sanitaria locale del Comprensorio della valle dell'Adige, in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 35.

     2. Per ottenere il rimborso gli aventi titolo devono chiedere l'autorizzazione all'effettuazione delle prestazioni sanitarie all'unità sanitaria locale indicata al comma 1, che accerta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la fruizione delle suddette prestazioni al di fuori del territorio provinciale e, successivamente, devono presentare alla stessa unità sanitaria locale la documentazione delle spese sostenute.

     3. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini di conseguire il rimborso delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa nei limiti consentiti dal comma 1 dell'articolo 34, gli interessati devono presentare domanda nel termine che sarà stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 35.

 

     Art. 37. Contabilità separata.

     1. Per l'amministrazione delle somme occorrenti per l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 34 l'unità sanitaria locale del Comprensorio della valle dell'Adige istituisce in bilancio apposita contabilità separata.

 

     Art. 38. Prestazioni particolari ad invalidi civili. [7]

     [1. Ai soggetti richiamati all'articolo 1 del D.M. 2 marzo 1984 per i quali non possa essere fornita adeguata assistenza protesica anche ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato D.M. è prevista la corresponsione dei contributi finanziari da determinare da parte della Giunta provinciale al fine di creare condizioni di superamento degli handicap nei casi per i quali un intervento autonomo e personalizzato puo migliorare lo strumento protesico di cui è fornito il disabile].

 

     Art. 39.

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Modificano la L.P. 6 dicembre 1980, n. 33.

[2] Modificano la L.P. 29 agosto 1983, n. 29.

[3] Si tratta del disegno di legge 29 marzo 1988, n. 282, decaduto alla fine della IX legislatura provinciale.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 24 dicembre 1990, n. 34.

[5] Si tratta del testo unificato del d.d.l. 13 aprile 1987, n. 202 e del d.d.l. 12 ottobre 1987, n. 236, decaduto alla fine della IX legislatura provinciale.

[6] Sostituisce l'art. 9 della L.P. 20 marzo 1978, n. 14.

[7] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 62 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 21 novembre 1998, n. 41.