Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 30/12/1985 |
Numero: | 787 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui [...] |
Art. 2. 1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo [...] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. 1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al [...] |
Art. 5. 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, [...] |
Art. 6. 1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di [...] |
Art. 7. 1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e [...] |
Art. 8. 1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 30 settembre 1986. |
Art. 9. 1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni [...] |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 63.1.27 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 787. [1]
Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.
(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, 2 e 3, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti;
c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del
4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della
1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-1997, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo 1989-1997 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
In attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del
1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del
2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del
3. Il trattamento previsto dalla
4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del
5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.
6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del
7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del
8. I benefici previsti dall'articolo 16 della
9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della
9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della
9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del
1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con
2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. [7]
1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del
3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Riorganizzazione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato".
3-bis. All'articolo 5, comma 3, del
1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del
2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della
1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla
2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.
1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con
Ente autonomo teatro comunale di Firenze L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova " 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli " 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo " 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma " 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio di Torino " 1.507.982.622. [11]
2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della
3. [13]
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Termine differito al 1° luglio 1988 dall'art. 6 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[13] Comma abrogato dalla legge di conversione.