§ 45.1.125 – D.L. 28 agosto 1987, n. 355.
Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/08/1987
Numero:355


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987
Art. 3.      1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 recepiti con i decreti del [...]
Art. 4.      1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 45.1.125 – D.L. 28 agosto 1987, n. 355. [1]

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazione al personale.

(G.U. 29 agosto 1987, n. 201).

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

     2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

     a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

     b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi per ciascuno dei detti anni con utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 e quanto a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti anni mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 177 miliardi e lire 197 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989; "Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 198 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; "Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi" per lire 60 miliardi e lire 40 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989 [2].

 

          Art. 2.

     1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

     a) Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

     b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

     c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

     2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

     a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

     b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

     a) per l'anno 1987:

     1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali";

     2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Nuova disciplina della finanza regionale";

     3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 1986;

     4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

     b) per gli anni 1988 e 1989:

     1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto "Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

     2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto "Nuova disciplina della finanza regionale", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

     3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

     4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, 8 maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987, n. 269 e 20 maggio 1987, n. 270.

     2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 ottobre 1987, n. 434.

[2] Lettera sostituita dalla L. di conversione 26 ottobre 1987, n. 434.