Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 06/03/1978 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di realizzare infrastrutture e impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 10.000 milioni nell'anno 1978, in lire 15.000 milioni nell'anno 1979, in lire 20.000 milioni [...] |
§ 27.6.121 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101.
Norme per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia
(G.U. 13 aprile 1978, n. 102)
Al fine di realizzare infrastrutture e impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, è assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 10.000 milioni nell'anno 1978, di lire 15.000 milioni nell'anno 1979, di lire 20.000 milioni nell'anno 1980, e di lire 16.000 milioni nell'anno 1981 per provvedere direttamente o anche a mezzo degli enti locali previa stipula di apposite convenzioni:
alla costruzione a Gorizia della strada di circonvallazione e di collegamento del nodo di smistamento rappresentato dal ponte IX Agosto con il valico di Salcano e il complesso confinario di S. Andrea la cui spesa è valutata in lire 5.000 milioni;
al completamento del raccordo autostradale tra il punto franco nuovo del porto di Trieste, la zona industriale e la strada statale n. 202 in località Padriciano, la cui spesa è valutata in lire 56.000 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 10.000 milioni nell'anno 1978, in lire 15.000 milioni nell'anno 1979, in lire 20.000 milioni nell'anno 1980 e in lire 16.000 milioni nell'anno 1981, si fa fronte con le disponibilità del cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.