Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1986 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori [...] |
Art. 2. 1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della [...] |
Art. 4. All'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, le parole: "entro il 2 [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26331 - Legge 28 febbraio 1986, n. 45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.
(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)
Il
All'art. 1:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 20 della
All'art. 3:
sono soppresse le parole: ", anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate,".
All'art. 4:
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale, obbligatoria", di cui all'art. 19, primo comma, della
9-ter. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del
All'art. 5:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento".
All'art. 6:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. All'art. 5, comma 3, del
All'art. 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'art. 6 del
All'art. 8:
al comma 1, le parole: "31 maggio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986".
All'art. 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con
Ente autonomo teatro comunale di Firenze |
L. |
5.682.244.900; |
Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova |
L. |
13.859.386.467; |
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli |
L. |
8.866.116.293; |
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo |
L. |
8.394.754.267; |
Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma |
L. |
22.521.601.121; |
Ente autonomo teatro regio di Torino |
L. |
1.507.982.622; |
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della
il comma 3 è soppresso.
1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'art. 3, comma 16, del
2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.
3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 della
2. L'art. 2, primo comma, della
All'art. 1, comma 4, del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.