§ 98.1.26331 - Legge 28 febbraio 1986, n. 45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1986
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori [...]
Art. 2.      1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della [...]
Art. 4.      All'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, le parole: "entro il 2 [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26331 - Legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie".

     All'art. 3:

     sono soppresse le parole: ", anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate,".

     All'art. 4:

     dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

     "9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale, obbligatoria", di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     9-ter. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986";

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     "10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".

     All'art. 5:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento".

     All'art. 6:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. All'art. 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico"".

     All'art. 7:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata, la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977"".

     All'art. 8:

     al comma 1, le parole: "31 maggio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986".

     All'art. 9:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze

L.

5.682.244.900;

Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova

L.

13.859.386.467;

Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli

L.

8.866.116.293;

Ente autonomo teatro Massimo di Palermo

L.

8.394.754.267;

Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma

L.

22.521.601.121;

Ente autonomo teatro regio di Torino

L.

1.507.982.622;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312";

     il comma 3 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. La società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha diritto a continuare l'attività dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili già intestate al dante causa, purchè le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La società di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che è subentrata a tale titolare.

     3. I soggetti, già iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della società di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuità, purchè mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività.

     2. L'art. 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è abrogato.

 

          Art. 4.

     All'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, le parole: "entro il 2 febbraio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.