§ 63.1.28 - L. 1 marzo 1986, n. 64.
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:01/03/1986
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione.
Art. 2.  Coordinamento degli interventi.
Art. 3.  Dipartimento per il Mezzogiorno.
Art. 4.  Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Art. 5.  Completamenti, trasferimenti e liquidazioni.
Art. 6.  Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Art. 7.  Accordo di programma.
Art. 8.  Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito.
Art. 9.  Incentivi finanziari per le attività produttive.
Art. 10.  Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari.
Art. 11.  Incentivi alle iniziative industriali sostitutive.
Art. 12.  Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica.
Art. 13.  Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie.
Art. 14.  Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali.
Art. 15.  Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva.
Art. 16.  Disposizioni riguardanti il personale.
Art. 17.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 18.  Disposizioni finanziarie.


§ 63.1.28 - L. 1 marzo 1986, n. 64. [1]

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 14 marzo 1986, n. 61, S.O.).

 

TITOLO I

Obiettivi ed organizzazione del nuovo

intervento straordinario nel Mezzogiorno

 

Art. 1. Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione. [2]

     [1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della L. 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

     2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

     3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della L. 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

     4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2, L. 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito pro capite, l'emigrazione.

     5. [3].

     6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

     7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

     a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

     b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

     c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

     d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

     8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 2. Coordinamento degli interventi. [4]

     [1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

     2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

     3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

     4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

     5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

     6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento].

     7. [5].

 

     Art. 3. Dipartimento per il Mezzogiorno. [6]

     [1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

     2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

     3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo alle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti].

 

     Art. 4. Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. [7]

     [1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

     2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

     3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

     a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

     b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

     c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

     4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

     5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da 7 componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

     7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

     8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri].

 

     Art. 5. Completamenti, trasferimenti e liquidazioni. [8]

     [1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

     2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate del CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

     3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:

     a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

     b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

     c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

     d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

     e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

     4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

     5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi].

 

     Art. 6. Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. [9]

     [1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obbiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

     a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

     b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

     c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

     2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

     a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

     b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

     c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

     d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di

commercializzazione;

     e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

     f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

     g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

     h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

     i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

     l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

     m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

     n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

     o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

     p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

     q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

     r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

     3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

     4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi].

 

     Art. 7. Accordo di programma. [10]

     1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

     2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

     3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

     4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

     5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

 

     Art. 8. Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito. [11]

     [Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale].

 

TITOLO II

Disposizioni agevolative per le attività

produttive e norme finanziarie

 

     Art. 9. Incentivi finanziari per le attività produttive.

     1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

     a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

     b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

     c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

     d) favorire l'occupazione.

     2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

     a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

     b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

     c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

     3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

     a) ai settori produttivi agevolabili;

     b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

     c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

     d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

     e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella «Relazione generale sulla situazione economica del paese».

     4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

     5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

     6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

     7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

     a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

     b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

     c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

     8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

     9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

     a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

     b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

     10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.

     11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3, D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

     12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

     13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

     16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

     17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

     18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

     19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

     20. [12].

     21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari.

     1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

     2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

     3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

     4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

 

     Art. 11. Incentivi alle iniziative industriali sostitutive.

     1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

     2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

 

     Art. 12. Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica.

     1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

     2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

     3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

     4. E' costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

     5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

     7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

     8. [Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni] [13].

     9. [Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico] [14].

     10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

     11. [Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] [15].

     12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

     13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

 

     Art. 13. Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie.

     Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 1.

 

     Art. 14. Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali.

     1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie [16].

     2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

     5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

     6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 15. Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva.

     1. E' concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

     2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 66, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

     3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

     4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'art. 20, L. 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

     5. [17].

     6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

 

     Art. 16. Disposizioni riguardanti il personale. [18]

     [1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis, D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte].

 

     Art. 17. Disposizioni finali e transitorie. [19]

     [1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775 fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

     3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

     4. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

     5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

     7. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

     9. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

     10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170, del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

     11. E' autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime; semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

     12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

     13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

     15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

     16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

     17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

     18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

     19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775].

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie. [20]

 


[1] Abrogata dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[3] Modifica il secondo comma, art. 2, della L. 1° dicembre 1983, n. 651.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[5] Comma abrogato dall'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 362. Aggiungeva un comma dopo il quinto all'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[12] Modifica l'art. 11 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data indicata nel comma 4 dello stesso art. 9, D.Lgs. 297/99.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data indicata nel comma 4 dello stesso art. 9, D.Lgs. 297/99.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data indicata nel comma 4 dello stesso art. 9, D.Lgs. 297/99.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 11 luglio 1988, n. 258.

[18] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[19] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.

[20] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, a decorrere dal 1° maggio 1993.