Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 26/07/1984 |
Numero: | 414 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della [...] |
Art. 2. Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e [...] |
Art. 3. Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto 1° luglio 1937, [...] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente [...] |
§ 45.1.106 – L. 26 luglio 1984, n. 414.
Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma.
(G.U. 3 agosto 1984, n. 213).
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della
Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell'articolo 45 della
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di cui al regio
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma", istituito con
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.