§ 45.1.106 – L. 26 luglio 1984, n. 414.
Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:26/07/1984
Numero:414


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della [...]
Art. 2.      Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e [...]
Art. 3.      Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto 1° luglio 1937, [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 45.1.106 – L. 26 luglio 1984, n. 414.

Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma.

(G.U. 3 agosto 1984, n. 213).

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, a decorrere dall'anno finanziario 1984 è elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello di lire 50 milioni previsto dall'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

 

          Art. 2.

     Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, fissato dalla legge 13 maggio 1980, n. 190, a decorrere dall'anno finanziario 1984 è elevato a lire 3.000 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

          Art. 3.

     Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, fissato dalla legge 13 maggio 1980, n. 190, a decorrere dall'anno finanziario 1984, è elevato a lire 2.000 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.