§ 86.11.37 - D.L. 2 luglio 1982, n. 402 .
Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:02/07/1982
Numero:402


Sommario
Art. 1.      Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le [...]
Art. 2.  [11]
Art. 3.  [12]
Art. 4.  [13]
Art. 5.  [14]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.11.37 - D.L. 2 luglio 1982, n. 402 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.

(G.U. 5 luglio 1982, n. 182)

 

 

     Art. 1.

     Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767 [2] .

     Le predette contabilità speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attività di gestione ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è fissato al 31 dicembre 1984 [3] .

     I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.

     Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1981, n. 344 [4] .

     Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanità [5] .

     All'art. 3, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole "dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria" [6] .

     A partire dal 1° settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonché dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'INPS. Le modalità di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro [7] .

     Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni [8] .

     (Omissis) [9]

     Senza che ciò comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'art. 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344 [10] .

 

          Art. 2. [11]

 

          Art. 3. [12]

 

          Art. 4. [13]

     A partire dal 1° luglio 1982 per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento di contributi per l'assistenza stessa si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. [14]

     Il personale di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'art. 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132, che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 3 settembre 1982, n. 627.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma modificato dalla legge di conversione. Il termine 30 giugno 1983 è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[13]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.