Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/08/1988 |
Numero: | 349 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'art. [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988 |
§ 98.1.26508 - Legge 10 agosto 1988, n. 349.
Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
(G.U. 16 agosto 1988, n. 191)
1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'art. 25 del
2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'art. 52 della