§ 41.7.135 - Legge 5 agosto 1981, n. 453.
Rinnovo della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:05/08/1981
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione [...]
Art. 2.      Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle [...]
Art. 3.      Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione [...]


§ 41.7.135 - Legge 5 agosto 1981, n. 453.

Rinnovo della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(G.U. 11 agosto 1981, n. 219)

 

     Art. 1.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

     Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

     1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;

     2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

     4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta;

     5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 2.

     Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonchè ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonchè la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.

     Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.

 

          Art. 3.

     Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.