Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/06/1984 |
Numero: | 277 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali [...] |
Art. 2. 1. Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1984 |
§ 98.1.27736 - D.L. 29 giugno 1984, n. 277 [1] .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.
(G.U. 2 luglio 1984, n. 180)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 3.300 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia” [3].
3. Il termine di cui all'articolo 3 del
4. All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'art. 4 del
5. Il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 2, decimo comma, del
6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente quinto comma, valutato in lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per detto anno 1986 dell'accantonamento Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91".
6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1°gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire 130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
7. [7].
8. [8].
8-bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della
8-ter. Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del
1. Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del
1-bis. Il vice presidente, di cui al primo comma, secondo alinea, dell'articolo 1 del
1-ter. Dopo le parole "approvazione stessa", di cui al terzo comma dell'articolo 1-bis del
2. Al potenziamento dei servizi statali dell'impiego il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede anche con l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo, per l'intero territorio nazionale, inerenti alle attività per il mercato del lavoro nei suoi aspetti istituzionali ivi compresa la Cassa integrazione guadagni.
3. Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni di cui al primo comma e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'art. 6-quater del
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1984.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1985 dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1985 dall'art. 1 del
[5] Comma inserito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1987, dall'art. 2 del
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[8] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma inserito dalla legge di conversione.
[13] Comma inserito dalla legge di conversione.