§ 80.9.176 - Legge 22 luglio 1961, n. 628.
Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/07/1961
Numero:628


Sommario
Art. 1.      Il ministero del lav. e della prev. soc. è costituito dalle seguenti Direzioni generali
Art. 2.      Sono organi periferici del ministero del lav. e della prev. soc.
Art. 3.      L'Ispettorato del lavoro è costituito da
Art. 4.      L'Ispettorato del lavoro ha il compito
Art. 5.      Ferme le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 d. pres. 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di [...]
Art. 6.      Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui [...]
Art. 7.      Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non [...]
Art. 8.      Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo [...]
Art. 9.  [15]
Art. 10.  [16]
Art. 11.      Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da
Art. 12.      Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni
Art. 13.      Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati [...]
Art. 14.      L'art. 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente
Art. 15.  [18]
Art. 16.      I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al min. del lav., annessi al d. 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la [...]
Art. 17.      Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto [...]
Art. 18.      I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del min. del lav. sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo [...]
Art. 19.      Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del min. per il lav., di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme [...]
Art. 20.      Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del min. del lav., i quali, dopo sei mesi [...]
Art. 21. a
Art. 22.      Il personale già appartenente all'Associazione naz. prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 15 del r. d. l. 28 dicembre 1931, n. [...]
Art. 23.      Gli impiegati di cui all'art. 339 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica [...]
Art. 24.      I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi [...]
Art. 25.      Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella [...]
Art. 26.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e [...]
Art. 27. a
Art. 28.      Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per [...]
Art. 29.      Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate
Art. 30.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 9
Art. 31.      Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decr. del Presidente della Repubblica su proposta dei min. per il lav. per l'industria, di concerto con il min. [...]
Art. 32.      All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: [...]


§ 80.9.176 - Legge 22 luglio 1961, n. 628.

Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(G.U. 27 luglio 1961, n. 184)

 

Capo I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 

     Art. 1.

     Il ministero del lav. e della prev. soc. è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

     1) Direzione gen. degli affari generali e del personale;

     2) Direzione gen. dei rapporti di lavoro;

     3) Direzione gen. dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori; [1]

     4) Direzione gen. del collocamento della manodopera;

     5) Direzione gen. della previdenza e dell'assistenza sociale;

     6) Direzione gen. della cooperazione.

 

          Art. 2.

     Sono organi periferici del ministero del lav. e della prev. soc.:

     a) l'Ispettorato del lavoro;

     b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

Capo II

ISPETTORATO DEL LAVORO

 

          Art. 3.

     L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

     a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello [2];

     b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

     c) un Ispettorato medico centrale.

     La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

     Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

     Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dello Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione gen. degli affari generali e del personale.

     Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal ministero del lavoro. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

     Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

     Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il ministro per il lav. può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

     L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal min. del lavoro.

 

          Art. 4.

     L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

     a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite dalle leggi;

     b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

     c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

     d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori di opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

     e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

     Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.

     Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

     L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

     Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

     Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione[3].

 

          Art. 5.

     Ferme le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 d. pres. 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto naz. per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto naz. della previdenza sociale, dall'Istituto naz. per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

     Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

 

          Art. 6.

     Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'art. 12 d. pres. 19 marzo 1955, n. 520.

 

          Art. 7.

     Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

     Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

 

          Art. 8.

     Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

     Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

     La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

 

          Art. 9. [15]

 

          Art. 10. [16]

 

Capo III

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

 

          Art. 11.

     Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

     1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello [17];

     2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

     3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

     4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del min. per il lavoro.

     Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il ministro per il lavoro può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

     Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del min. per il lavoro; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il min. per il lav. è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei "corrispondenti", a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

     Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'art. 28 della legge 29 apr. 1949, n. 264.

     La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

     Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

     Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

 

          Art. 12.

     Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

     a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione;

     b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;

     c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

     d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

     e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal min. per il lavoro.

     Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente art. 11.

     Gli Uffici prov. del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione le seguenti funzioni:

     a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

     b) collocamento dei lavoratori;

     c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;

     d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

     e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;

     f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

     g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

     h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal d. pres. 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

     i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal min. per il lavoro.

     I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

     Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

 

          Art. 13.

     Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici di lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.

     Alla direzione degli Uffici prov. del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

 

          Art. 14.

     L'art. 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

     “L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decr. del min. per il lav., di intesa con il min. per il tesoro.

     I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

     L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

     Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

     Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del t. u. approvato con 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del d. pres. 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

     I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

     Nei concorsi per collocatori di 3ª classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo".

 

          Art. 15. [18]

 

Capo IV

NORME GENERALI

 

          Art. 16.

     I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al min. del lav., annessi al d. 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella A allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al d. 29 nov. 1956, n. 1563; nonché le tabelle D, E, F, G, allegate alla legge 22 dic. 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle tabelle A, A-bis, B e C allegate alla presente legge.

     Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso min. dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti, istituiti ai sensi del d. 30 nov. 1954, n. 1496, presso il min. del lav. Ispettorato del lavoro, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 17.

     Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.

     Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2° classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purché abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

     L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

     Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

     Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

     Le assunzioni di cui al comma precedente per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1a classe, ai sensi dell'art. 153, ultimo comma, del t. u. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'art. 161, quarto comma, del citato testo unico.

     Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

     Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

     La disposizione di cui all'art. 173, quarto comma, del t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

     Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

     Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

     Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 18.

     I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del min. del lav. sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dello Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del min. per il lav., di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del min. del lavoro.

 

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 20.

     Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del min. del lav., i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 d. legisl. 7 apr. 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

     Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

 

          Art. 21.

     Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 del r. d. 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'art. 34 d. pres. 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1a classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.

 

          Art. 22.

     Il personale già appartenente all'Associazione naz. prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 15 del r. d. l. 28 dicembre 1931, n. 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

     Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

     Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

     Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli artt. 1 e 3 del r. d. 8 ott. 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'art. 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'art. 34 d. pres. 19 marzo 1955, n. 520.

 

          Art. 23.

     Gli impiegati di cui all'art. 339 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

 

          Art. 24.

     I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'art. 344 d. pres. 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o a ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'art. 6 d. legisl. 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

     Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

     Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

 

          Art. 25.

     Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del min. del lav. può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

 

          Art. 26.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A-Casa, nonché al personale adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 legge 29 apr. 1949, n. 264, e successive modificazioni.

     Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al t. u. 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni 45.

     Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal d. legisl. 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

     L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, quarto e quinto comma, t. u. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

 

          Art. 27.

     In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2a e 3a classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

 

          Art. 28.

     Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonché per le promozioni mediante esami, fissati dal t. u. 10 genn. 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.

 

          Art. 29.

     Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

 

          Art. 30.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 9.

 

          Art. 31.

     Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decr. del Presidente della Repubblica su proposta dei min. per il lav. per l'industria, di concerto con il min. per il tes., alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del min. del lav. per il trattamento economico del personale assegnato al min. dell'ind. in base al d. pres. 12 maggio 1953, n. 1265.

 

          Art. 32.

     All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: "Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del min. del tes. per l'esercizio medesimo.

     Il min. per il tes. è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Tabella A - Ruolo d'amministrazione centrale.

 

 

Coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

 

 

dal 1° luglio 1961

dal 1° luglio 1963

 

Carriera direttiva

 

 

900

Direttori generali

6

6

670

Ispettori generali

14

17

500

Direttori di divisione

50

60

402

Direttori di sezione

65

80

325

Consiglieri di 1ª classe

 

 

271

Consiglieri di 2ª classe, statistici ed attuari (1)

197

242

229

Consiglieri di 3ª classe

____

____

 

 

332

405

 

Carriera di concetto

 

 

500

Ispettori capi e ragionieri capi

4

5

402

Ispettori principali e ragionieri principali

9

12

325

Primi ispettori e primi ragionieri

14

18

271

Ispettori e ragionieri

16

23

229

Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti

 

 

202

Vice ispettori e vice ragionieri

18

27

 

 

____

____

 

 

61

85

 

Carriera esecutiva

 

 

271

Archivisti capi

18

20

229

Primi archivisti

34

38

202

Archivisti

41

46

180

Applicati

 

 

157

Applicati aggiunti

133

150

 

 

____

____

 

 

226

254

229

Assistenza alla vigilanza

1

1

 

Carriera del personale ausiliario

 

 

180

Commessi capi

1

1

173

Commessi

11

13

159

Uscieri capi

34

39

151

Uscieri

 

 

142

Inservienti

63

72

 

 

____

____

 

 

109

125

173

Agenti tecnici capi

1

1

159

Agenti tecnici

9

10

 

 

____

____

 

 

10

11

 

 

 

 

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10% dei posti a concorso.

 

     Tabella A-bis - Tabella degli stipendi annui lordi del personale dei gruppi A e B dell'ex commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

 

Coefficiente

Personale

Lire

 

A

Vice Ispettore

 

229

B

Vice segretario aggiunto

687.000

 

 

Vice ragioniere

 

 

A

Ispettore aggiunto

 

271

B

Segretario aggiunto

813.000

 

 

Ragioniere

 

 

A

Ispettore

 

325

B

Primo segretario

975.000

 

 

Primo ragioniere

 

 

A

Primo ispettore

 

402

B

Segretario Principale

1.206.000

 

 

Ragioniere Principale

 

 

A

Ispettore Principale

 

500

B

Segretario capo

1.500.000

 

 

Ragioniere capo

 

 

     Tabella B - Ruolo dell'ispettorato del lavoro.

 

Coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

 

 

dal 1° luglio 1961

dal 1° luglio 1963

1

2

3

4

 

Carriera direttiva

 

 

670

Ispettori generali

22

30

500

Ispettori capi

91

120

402

Ispettori superiori

130

174

325

Ispettori principali e consiglieri di 1ª classe

 

 

271

Ispettori di 1a classe e consiglieri di 2ª classe

451

556

229

Ispettori di 2a classe e consiglieri di 3ª classe

 

 

 

 

____

____

 

 

694

880

 

Carriera di concetto

 

 

500

Ispettori capi aggiunti e segretari capi

16

20

402

Ispettori principali aggiunti e segretari principali

45

60

325

Primi ispettori aggiunti e primi segretari

225

288

271

Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari

178

332

229

Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti

 

 

202

Ispettori aggiunti di 3ª classe e vice segretari

325

415

 

 

____

____

 

 

889

1.115

 

Carriera esecutiva

 

 

271

Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1ª classe

105

129

229

Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2ª classe

195

240

202

Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3ª classe

374

460

180

Applicati e ufficiali di vigilanza di 4ª classe

 

 

157

Applicati aggiunti

706

886

 

 

____

____

 

 

1.380

1.715

 

Carriera del personale ausiliario

 

 

173

Commessi

11

16

159

Uscieri capi

48

54

151

Uscieri

 

 

142

Inservienti

141

161

 

 

____

____

 

 

200

230

173

Agenti tecnici capi

17

25

159

Agenti tecnici

85

109

 

 

____

____

 

 

102

134

 

     Tabella C - Ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

Coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

 

 

dal 1° luglio 1961

dal 1° luglio 1963

1

2

3

4

 

Carriera direttiva

 

 

670

Ispettori generali

16

27

500

Direttori capi

82

112

402

Direttori

143

163

325

Consiglieri di 1ª classe

 

 

271

Consiglieri di 2ª classe

470

543

229

Consiglieri di 3ª classe

 

 

 

 

____

____

 

 

771

845

 

Carriera di concetto

 

 

500

Segretari capi

10

18

402

Segretari principali

30

56

325

Primi segretari

238

282

271

Segretari

310

322

229

Segretari aggiunti

 

 

202

Vice segretari

386

432

 

 

____

____

 

 

974

1.110

 

Carriera esecutiva

 

 

271

Archivisti capi

98

145

229

Primi archivisti

280

318

202

Archivisti

590

637

180

Applicati

 

 

157

Applicati aggiunti

1.126

1.330

 

 

____

____

 

 

2.094

2.430

 

Carriera del personale ausiliario

 

 

173

Commessi

17

21

159

Uscieri capi

90

100

151

Uscieri

 

 

142

Inservienti

285

300

 

 

____

____

 

 

395

421

173

Agenti tecnici capi

13

23

159

Agenti tecnici

85

107

 

 

____

____

 

 

98

130

 

     Tabella D - Ruolo ad esaurimento per gli impiegati degli Uffici del lavoro e della massima occupazione mantenuti nell'esercizio delle funzioni direttive per effetto dell'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Carriera direttiva

Coefficiente di stipendio

Qualifica

Numero dei posti

1

2

3

670

Isoettori generali

1

500

Direttori capi

7

402

Direttori

5

 

 

____

 

 

13

 

     Tabella E

 

Carriera

Coefficiente di stipendio

Importo

Direttiva

670

30.000

 

500

29.000

 

402

28.000

 

325

26.000

 

271

24.000

 

229

21.000

 

 

 

Di concetto

500

22.000

 

402

21.000

 

325

20.000

 

271

18.000

 

229

16.000

 

202

15.000

 

 

 

Esecutiva

271

12.000

 

229

11.500

 

202

11.000

 

180

10.500

 

157

10.000

 


[1] La Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori è stata soppressa dall'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 222, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[3] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[4] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[5] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[6] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[7] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[8] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[9] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[10] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[11] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[12] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[13] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[14] Comma abrogato dall'art. 91 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[16] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[17] Numero così sostituito dall'art. 1, comma 222, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[18] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.