Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 30/04/1981 |
Numero: | 168 |
Sommario |
Art. 1. Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio [...] |
Art. 2. I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei [...] |
Art. 3. I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di [...] |
Art. 4. Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di [...] |
Art. 5. [3] |
Art. 6. [4] |
Art. 7. [5] |
Art. 8. [6] |
Art. 8 bis. [7] |
Art. 8 ter. [8] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 86.11.31 - D.L. 30 aprile 1981, n. 168 [1] .
Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.
(G.U. 2 maggio 1981, n. 119)
Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati e attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della
Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.
La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'art. 12-bis del
Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.
All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.
I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 67 della
In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.
I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della
Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della
Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.
Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'art. 64 della
Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorità sanitaria competente [2] .
Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.
All'art. 54 della
"Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale''.
Gli incarichi di cui all'art. 3 del
Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 29 settembre 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del
Ai fini di cui all'art. 2 del
Ai fini di cui all'art. 22 della
Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 22, primo e secondo comma, della
Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'art. 52, quarto comma, della
(Omissis) [9]
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[6] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma abrogato dall'art. 1 del