§ 2.1.55 – L. 18 dicembre 1964, n. 1412.
Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:18/12/1964
Numero:1412


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare [...]
Art. 5. 


§ 2.1.55 – L. 18 dicembre 1964, n. 1412. [1]

Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(G.U. 4 gennaio 1964, n. 2).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.

 

          Art. 2. [2]

     Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e all'art. 32, primo comma, lett. a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle province nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1964-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67, a presentare:

     a) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;

     b) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;

     c) denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascuno.

     Le denunce di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro per il lavoro e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:

     entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali;

     entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni;

     entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;

     entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni.

     Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate da braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonché denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

          Art. 3. [3]

     Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, indebito vantaggio ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti o infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 [4].

     Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

     Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo della sanzione amministrativa stabilita dal primo comma del presente articolo [5].

     Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione può anche ridurre l'importo di essa.

     La deliberazione della Commissione è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilasciano non veritiere [6].

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59.

 

          Art. 5. [7]

     La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, può avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 334.

[3] Per una proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 334.

[4] La sanzione amministrativa di cui al presente comma sostituisce, per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la previgente sanzione dell’ammenda. L’importo di tale sanzione è stato così elevato dall'art. 114 della stessa L. n. 689/1981.

[5] La sanzione amministrativa di cui al presente comma sostituisce, per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la previgente sanzione dell’ammenda.

[6] Le disposizioni del presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 1969 dall'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 334.

[7] Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1969 dall'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 334.