§ 98.1.18588 - Legge 11 ottobre 1983, n. 546.
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1983
Numero:546


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il Decreto-Legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria, con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del Decreto-Legge 20 giugno 1983, n. 294


§ 98.1.18588 - Legge 11 ottobre 1983, n. 546.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

(G.U. 12 ottobre 1983, n. 280)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il Decreto-Legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti:

     "(3.1) E' disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1983.

     (3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo, la regione Lombardia, le provincie autonome di Trento e Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma (1)";

     il comma (4) è sostituito con il seguente:

     "(4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo", e quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a lire 46 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo"".

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - (1) Il secondo comma dell'art. 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è soppresso.

     (2) Il secondo comma dell'art. 77 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

     "Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente art. 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari"".

     All'art. 2:

     al comma (1), le parole: "che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo" sono sostituite con le seguenti: "la cui dotazione è integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo";

     dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti:

     "(3.1) Per le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito del disposto di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985.

     (3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati nei termini purchè corrisposti entro il 10 gennaio 1984";

     dopo il comma (6), è aggiunto il seguente:

     "(6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subìto, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore";

     il comma (9) è sostituito con il seguente:

     "(9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'art. 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130; quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine"".

     All'art. 3:

     al comma (1), dopo le parole "e dell'artigianato" sono inserite le altre: ", sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984", e sono aggiunte in fine le parole: ", con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno";

     al comma (3), alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo:

     "Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria";

     dopo il comma (6), è inserito il seguente:

     "(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo".

     All'art. 4:

     al comma (1), le parole: "103 miliardi" sono sostituite con le altre: "195 miliardi";

     il comma (3) è sostituito con il seguente:

     "(3) All'onere di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977" e quanto a lire 92 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130".

     All'art. 5, il comma (2) è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del Decreto-Legge 20 giugno 1983, n. 294.