§ 98.1.27716 - D.L. 21 gennaio 1984, n. 4 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali [...]
Art. 2.      1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto [...]
Art. 3.      Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con [...]
Art. 4.      1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.284 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27716 - D.L. 21 gennaio 1984, n. 4 [1] .

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

(G.U. 23 gennaio 1984, n. 22)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984 [2] .

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

 

          Art. 2.

     1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 giugno 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267 [3] .

     2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 giugno 1984 [4] .

 

          Art. 3.

     Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 30 aprile 1984 [5] . [6]

 

          Art. 4.

     1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984 [7].

     1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 [8] .

     2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

     2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 [9] .

     2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purché gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985 [10] .

     2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio [11] .

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.284 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 [12] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 22 marzo 1984, n. 30.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Termine differito al 31 ottobre 1984, dall'art. 1 del D.L. 29 giugno 1984, n. 277

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[9]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[10]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[11]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.