Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/01/1984 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali [...] |
Art. 2. 1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto [...] |
Art. 3. Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con [...] |
Art. 4. 1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.284 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27716 - D.L. 21 gennaio 1984, n. 4 [1] .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.
(G.U. 23 gennaio 1984, n. 22)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), del
1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 giugno 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del
2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del
Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del
1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del
1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del
2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della
2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.284 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 [12] .
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Termine differito al 31 ottobre 1984, dall'art. 1 del
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma inserito dalla legge di conversione.
[11] Comma inserito dalla legge di conversione.
[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.