Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 27/10/2008 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 55.2.49 - L. 27 ottobre 2008, n. 166.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
(G.U. 27 ottobre 2008, n. 252)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «”di cui all'articolo 27, comma 2,” sono inserite le seguenti: “lettera a), ovvero”» sono sostituite dalle seguenti: «“ “decreto legislativo n. 270”,” sono inserite le seguenti: “ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,”»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 27, comma 2, del
“b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)”»;
al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «Per le società» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese»;
al comma 5, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: “Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,”»;
al comma 10:
al capoverso 4-quater, dopo le parole: «princìpi di trasparenza» sono inserite le seguenti: «e non discriminazione» e le parole: «e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;
al capoverso 4-quinquies, le parole: «Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;
al capoverso 4-sexies, le parole: «L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto»;
al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «Cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del
13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del
“3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto”.
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del
All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della
“345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies”.
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato».