§ 55.2.49 - L. 27 ottobre 2008, n. 166.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:27/10/2008
Numero:166


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 55.2.49 - L. 27 ottobre 2008, n. 166.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

(G.U. 27 ottobre 2008, n. 252)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, le parole: «”di cui all'articolo 27, comma 2,” sono inserite le seguenti: “lettera a), ovvero”» sono sostituite dalle seguenti: «“ “decreto legislativo n. 270”,” sono inserite le seguenti: “ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,”»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

 

“b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)”»;

 

al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «Per le società» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese»;

 

al comma 5, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma»;

 

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

«6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: “Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,”»;

 

al comma 10:

 

al capoverso 4-quater, dopo le parole: «princìpi di trasparenza» sono inserite le seguenti: «e non discriminazione» e le parole: «e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;

 

al capoverso 4-quinquies, le parole: «Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;

 

al capoverso 4-sexies, le parole: «L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto»;

 

al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «Cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

 

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

 

«13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.

 

13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti».

 

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

 

«Art. 1-bis. - 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».

 

All'articolo 2:

 

al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

 

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

 

«5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: “di un euro a passeggero” sono sostituite dalle seguenti: “di tre euro a passeggero”. Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

 

“3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto”.

 

5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291”.

 

5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».

 

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

«2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

“345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

 

345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

 

345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

 

345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

 

345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

 

345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies”.

 

2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

“Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

 

2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato».