§ 98.1.26957 - Legge 24 febbraio 1995, n. 46.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/02/1995
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella [...]


§ 98.1.26957 - Legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

(G.U. 27 febbraio 1995, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727

     All'art. 1:

     al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da ripartire secondo il disposto dell'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo art. 2, comma 10".

     All'art. 2:

     al comma 1, all'alinea, le parole: ", limitatamente alla quota B, delle quantità" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B";

     al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

     "0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita";

     al comma 1, lettera a), dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "della quota B";

     al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonchè nelle isole";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.

     2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

     2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994".

     Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

     2. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo".