Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/02/1995 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella [...] |
§ 98.1.26957 - Legge 24 febbraio 1995, n. 46.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
(G.U. 27 febbraio 1995, n. 48)
1. Il
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da ripartire secondo il disposto dell'art. 2, comma 10, della
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della
All'art. 2:
al comma 1, all'alinea, le parole: ", limitatamente alla quota B, delle quantità" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B";
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita";
al comma 1, lettera a), dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "della quota B";
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.
2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994".
Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della
2. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 della