Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 21/10/2008 |
Numero: | 1034 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 885/2006 è inserito il seguente capo 1 bis |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.2.189 - Regolamento 21 ottobre 2008, n. 1034.
Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
(G.U.U.E. 22 ottobre 2008, n. L 279)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
(2) La norma de minimis prevista dal presente regolamento non si applica alle riduzioni ed alle esclusioni imposte dagli Stati membri ai beneficiari nell’ambito della condizionalità in base all’articolo 6, paragrafo 1, del
(3) L’obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati superiori a 100 EUR può essere soddisfatto in diversi modi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l’applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel
"CAPO 1 bis
RECUPERO DEI DEBITI
Art. 5 bis
Norma de minimis
Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del
Art. 5 ter
Modalità di recupero
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
[2] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
[****] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1."