§ 1.2.189 - Regolamento 21 ottobre 2008, n. 1034.
Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:21/10/2008
Numero:1034


Sommario
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 885/2006 è inserito il seguente capo 1 bis
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.2.189 - Regolamento 21 ottobre 2008, n. 1034.

Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

(G.U.U.E. 22 ottobre 2008, n. L 279)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], in particolare l’articolo 42,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri devono recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Tuttavia l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, paragrafo 7, di detto regolamento autorizzano gli Stati membri a non portare avanti il procedimento di recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare. Per assicurare un’applicazione efficace e corretta di tali disposizioni, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero. È opportuno fissare tale soglia a 100 EUR, al netto degli interessi, dato che i casi di recupero concernenti somme inferiori a tale importo costituiscono una percentuale significativamente inferiore allo 0,1 % dell’importo complessivo dei pagamenti indebitamente versati oggetto di una comunicazione degli Stati membri alla Commissione, a norma dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione [2]. La fissazione di tale soglia non osta all’applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni suindicate nei casi, debitamente giustificati, concernenti importi superiori a 100 EUR.

 

(2) La norma de minimis prevista dal presente regolamento non si applica alle riduzioni ed alle esclusioni imposte dagli Stati membri ai beneficiari nell’ambito della condizionalità in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [3], in quanto l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento prevede un regime specifico che consente di non applicare le riduzioni o le esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR.

 

(3) L’obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati superiori a 100 EUR può essere soddisfatto in diversi modi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l’applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nel regolamento (CE) n. 885/2006 è inserito il seguente capo 1 bis:

 

"CAPO 1 bis

 

RECUPERO DEI DEBITI

 

Art. 5 bis

 

Norma de minimis

 

Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [****], le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR.

 

Art. 5 ter

 

Modalità di recupero

 

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

 

[2] GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

 

[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

 

[****] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1."