Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.6 norme processuali |
Data: | 15/02/2007 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno [...] |
Art. 2. Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015 |
Art. 2 bis. Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. [...] |
Art. 3. (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità [...] |
Art. 4. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di [...] |
Art. 4 bis. Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali |
Art. 4 ter. Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola |
Art. 5. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di [...] |
Art. 5 bis. Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle [...] |
Art. 5 ter. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 23.6.6 - D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. [1]
Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
(G.U. 15 febbraio 2007, n. 38)
Art. 1. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della
1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della
a) errore di persona;
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo] [4].
3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del
4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla
5. Ai fini del recupero di cui al presente articolo, appartengono alla categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito [6].
6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «de minimis» di cui alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione, del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale [7].
7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «de minimis».
8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente [8].
9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della
Art. 2. Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'art. 1, comma 950, della
Art. 2 bis. Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della
1. L'art. 19-bis della
«Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della
2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purchè integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;
b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;
c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della
4. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'art. 19.
5. Per quanto non previsto dal presente art. l'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varietà da conservazione» iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Art. 3. (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006) [12].
1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'art. 26-quater, comma 1, del
4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e unaquota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile [13].
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della
7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'art. 11 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992» e le parole: «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'art. 1 della
Art. 4. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)
1. All'articolo 4 del
2. All'articolo 50, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
3. Il comma 34 dell'articolo 1 della
«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni nè concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della
4. Al codice della proprietà industriale, di cui al
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della
Art. 4 bis. Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali [18]
1. Al comma 16 dell'articolo 1 del
Art. 4 ter. Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola [19]
1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal
2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento.
Art. 5. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».
Art. 5 bis. Attuazione del
1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal
2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.
4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per iservizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 ter. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro [22]
1. Alla
a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più»;
b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;
c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;
d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: «Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013».
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
Art. 1. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della
1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della
a) errore di persona;
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo.
3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del
4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla
5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.
7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «de minimis».
8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della
Art. 2. Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della
Art. 3. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del
4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 4. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.
1. All'articolo 4 del
2. All'articolo 50, comma 1, del
3. Il comma 34 dell'articolo 1 della
4. Al
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della
Art. 5. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonchè ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) è soppressa;
c) l'articolo 7 è abrogato;
d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;
e) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 2 del
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.