§ 2.1.72 – D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:11/08/1993
Numero:375


Sommario
Art. 1.  (Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro).
Art. 2.  (Registro d'impresa).
Art. 3.  (Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo).
Art. 4.  (Prospetto di paga).
Art. 5.  (Denuncia aziendale).
Art. 6.  (Dichiarazione della manodopera occupata).
Art. 7.  (Piano colturale).
Art. 8.  (Controlli).
Art. 9.  (Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratoriper manifesta illegittimità).
Art. 10.  (Ricorsi in materia di accertamento contributivo).
Art. 11.  (Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli).
Art. 12.  (Categorie di lavoratori agricoli subordinati).
Art. 13.  (Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato).
Art. 14.  (Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazionedei contributi e delle prestazioni).
Art. 15.  (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditoriagricoli a titolo principale).
Art. 16.  (Organi di amministrazione e controllo dello SCAU).
Art. 17.  (Agevolazioni contributive).
Art. 18.  (Fiscalizzazione).
Art. 19.  (Attività di vigilanza).
Art. 20.  (Sanzioni).


§ 2.1.72 – D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

(G.U. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.).

 

     Art. 1. (Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro).

     1. [1].

     2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.

     3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate:

     a) [2];

     b) le modalità di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge;

     c) le modalità di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali;

     d) le modalità di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3.

     4. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero, tramite idoneo supporto informativo.

     5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     6. [3].

     7. [4].

 

          Art. 2. (Registro d'impresa).

     1. [5].

     2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda.

     3. [6].

     4. [7].

     5. [8].

 

          Art. 3. (Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo).

     1. Presso lo SCAU è istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilità agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.

     2. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali già disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali.

     3. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed è aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati.

     4. L'anagrafe è realizzata e gestita in modo da garantire:

     a) l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;

     b) la piena connettività con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate.

     5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalità di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati.

     6. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU può utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.

 

          Art. 4. (Prospetto di paga).

     1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. (Denuncia aziendale).

     1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:

     a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

     b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;

     c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

     d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;

     e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;

     f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.

     2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo SCAU ed è presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività al predetto ente.

     3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.

     4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.

     5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.

 

          Art. 6. (Dichiarazione della manodopera occupata).

     1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati.

     2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalità, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito dallo SCAU; le generalità, la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonché, per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresì contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire.

     3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati.

     4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione è altresì presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perché possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonché alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.

     5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalità previste dall'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

     6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti.

 

          Art. 7. (Piano colturale). [9]

 

          Art. 8. (Controlli).

     1. Nei casi di omissione e per il controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello SCAU, nell'esercizio degli accertamenti di ufficio, possono tra l'altro:

     a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5:

     1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;

     2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

     3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno l'obbligo di fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica qualora dispongano di idonea strumentazione, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti delle aziende e di singoli lavoratori, con esenzione di spese e diritti. Dei risultati degli accertamenti è data comunicazione agli interessati.

     b) per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all'art. 6, avvalersi degli atti del collocamento e di elementi attinenti a posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni altro elemento di riscontro. Gli effetti di carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai datori di lavoro.

     2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:

     a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;

     b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;

     c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;

     d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.

     3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni [10].

     4. [11].

     5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.

 

          Art. 9. (Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratoriper manifesta illegittimità).

     1. Tra i motivi di manifesta illegittimità di cui al terzo comma dell'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, rientrano i casi in cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell'art. 8, ovvero sulla base di accertamenti ispettivi, provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di non iscrizione o di cancellazione.

 

          Art. 10. (Ricorsi in materia di accertamento contributivo).

     1. Contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU entro trenta giorni dalla data della notifica.

     2. La decisione della commissione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

     3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.

 

          Art. 11. (Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli).

     1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine in ricorso si intende respinto.

     2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

     3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola.

 

          Art. 12. (Categorie di lavoratori agricoli subordinati).

     1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.

     2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.

 

          Art. 13. (Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1.

 

          Art. 14. (Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazionedei contributi e delle prestazioni).

     1. Il comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è sostituito dal seguente:"1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.".

 

          Art. 15. (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditoriagricoli a titolo principale).

     1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.

     2. La decisione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso: trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

     3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.

 

          Art. 16. (Organi di amministrazione e controllo dello SCAU).

     1. La commissione centrale dello SCAU di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è composta da:

     a) il presidente, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone esperte in economia sociale agraria;

     b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale o un suo delegato, il direttore generale per l'impiego o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) due funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze;

     d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

     e) un rappresentante dell'INPS;

     f) un rappresentante dell'INAIL.

     2. La commissione è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è assistita da un funzionario del Servizio, in qualità di segretario, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

     3. Il collegio dei revisori dello SCAU di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è composta da:

     a) due funzionari con qualifica di dirigente generale, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e l'altro in rappresentanza del Ministero del tesoro, entrambi collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza;

     b) un esperto in materia di bilancio e revisione, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella commissione di cui al comma 1.

     4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 17. (Agevolazioni contributive). [12]

 

          Art. 18. (Fiscalizzazione). [13]

 

          Art. 19. (Attività di vigilanza).

     1. Presso ciascun ufficio dello SCAU è istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unità, in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.

 

          Art. 20. (Sanzioni).

     1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo [14].

     2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.'. L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo [15].


[1] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[2] Lettera abrogata dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[6] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[8] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[9] Articolo abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[10] Comma così sostituito dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[12] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[13] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.