§ 56.6.326 - D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:03/12/2010
Numero:205


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 3.  (Responsabilità estesa del produttore)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 6.  (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 9.  (Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 12.  (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 16.  (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 28.  (Attività di sgombero della neve)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 30.  (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 31.  (Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 35.  (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 36.  (Sanzioni)
Art. 37.  (Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti)
Art. 38.  (Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Art. 39.  (Disposizioni transitorie e finali)


§ 56.6.326 - D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

(G.U. 10 dicembre 2010, n. 288 - S.O. n. 269)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

     VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     VISTA la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive;

     VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B);

     VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

     ACQUISITO il parere della Conferenza unificata in data espresso nella seduta in data 29 luglio 2010;

     ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

     SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 177

     (Campo di applicazione e finalità)

     1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

     2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

     3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

     4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

     a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora;

     b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

     c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

     5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

     6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

     7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 178

     (Principi)

     1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonchè nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.

 

     Art. 3. (Responsabilità estesa del produttore)

     1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

 

     “Articolo 178 bis. (Responsabilità estesa del produttore)

     1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri:

     a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

     b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;

     c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;

     d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;

     e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

     2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

     3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 179

     (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

     1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

     a) prevenzione;

     b) preparazione per il riutilizzo;

     c) riciclaggio;

     d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

     e) smaltimento.

     2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

     3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

     4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

     5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

     a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

     b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

     c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

     d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

     e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

     6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

     7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

     8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “certificazione ambientale,” sono inserite le seguenti: “utilizzo delle migliori tecniche disponibili,”;

     b) al comma 1, lettera b), le parole: “gare d'appalto” sono sostituite dalle seguenti: “bandi di gara o lettere d'invito”;

     c) al comma 1, lettera c), le parole: “, con effetti migliorativi, ” sono soppresse;

     d) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

     e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     “1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinchè tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

     1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.

     1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

     1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).

     1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

 

     Art. 6. (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)

     1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

 

     “Articolo 180 bis. (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)

     1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

     a) uso di strumenti economici;

     b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

     c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della trutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;

     d) definizione di obiettivi quantitativi;

     e) misure educative;

     f) promozione di accordi di programma.

     2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

     3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 181

     (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

     1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonchè adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

     a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

     b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

     2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità.

     3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4. nonchè misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

     4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

     5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

     6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

     7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: “e di recupero” sono inserite le seguenti: “e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero”;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.”;

     c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     “4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

     5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.”;

     d) il comma 7 è abrogato.

 

     Art. 9. (Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici)

     1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

 

     “Articolo 182 bis. (Principi di autosufficienza e prossimità)

     1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

     a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

     b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

     c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

     2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.

 

     Art. 182 ter. (Rifiuti organici)

     1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

     a) la raccolta separata dei rifiuti organici;

     b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

     c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. “.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 183

     (Definizioni)

     1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

     a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

     b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

     c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

     d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

     e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

     f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

     g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

     h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

     i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

     l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

     m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

     1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

     2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

     3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

     n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchè le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

     o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

     p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

     q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

     r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

     s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

     t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

     u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

     v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

     z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

     aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

     bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

     1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

     2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

     3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

     4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

     5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

     cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

     dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

     ee) “compost di qualita”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

     ff) “digestato di qualita”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

     hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

     ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

     ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

     mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

     oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

     pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

     qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, lettera a), dopo la parola :“agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.”;

     b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;”;

     c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.”;

     f) dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti: “5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

     5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.”.

 

     Art. 12. (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)

     1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti:

 

     “Articolo 184 bis. (Sottoprodotto)

     1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

     a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

     b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

     c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

     d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

     2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

 

     Art. 184 ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto)

     1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

     b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

     c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

     d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

     2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

     3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

     4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

     5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 185

     (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

     1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

     a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

     b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

     c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

     d) i rifiuti radioattivi;

     e) i materiali esplosivi in disuso;

     f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana.

     2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

     a) le acque di scarico;

     b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

     c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

     d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

     3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

     4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali” sono sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis”.

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 187

     (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

     1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

     2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

     a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

     b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

     c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

     3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.”.

 

     Art. 16. (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) [1]

     [1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:

     a) l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 188

     (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

     1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

     2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

     3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

     a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

     b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

     4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

     5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.”;

     b) dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:

 

     “Articolo 188 bis. (Controllo della tracciabilità dei rifiuti)

     1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

     2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

     a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure

     b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

     3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonchè dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

     4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonchè dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

 

     Art. 188 ter. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))

     1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

     a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

     b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonchè le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

     c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

     d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

     e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

     f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;

     g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

     2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:

     a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

     b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

     c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

     d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

     e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

     3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

     4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

     5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonchè ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

     6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, parafrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

     7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

     8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

     10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.”;

     c) l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 189

     (Catasto dei rifiuti)

     1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

     2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

     3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

     a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

     b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

     c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

     d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

     e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

     f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

     6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.”;

     d) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 190

     (Registri di carico e scarico)

     1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

     2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

     3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

     4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

     5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

     6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

     7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” è sostituita dalla disgiunzione: “o”.

     8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

     9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.”;

     e) L'articolo 193 è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 193

     (Trasporto dei rifiuti)

     1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

     a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

     b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

     c) impianto di destinazione;

     d) data e percorso dell'istradamento;

     e) nome ed indirizzo del destinatario.

     2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

     3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico .

     4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

     5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonchè per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, nè al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

     6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

     7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

     8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

     9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

     10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

     11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonchè le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

     12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonchè le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purchè siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

     13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.”.

     2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.]

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 194

     (Spedizioni transfrontaliere)

     1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

     2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.

     3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.

     4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:

     a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

     b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;

     c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

     5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.

     6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:

     a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

     b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonchè, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.”.

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;

     b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

     “b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;

     b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;";

     c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono soppresse;

     d) al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria” sono soppresse.

     e) al comma 1, alle lettere m), n), o) ed r), le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

     f) al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: “criteri generali” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida,”;

     g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis) sono sostituite dalle seguenti:

     “f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

     g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

     h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

     i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

     l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

     m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

     n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

     o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

     p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

     q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

     r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;

     s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;

     t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;

     u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;

     v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.”;

     h) al comma 3, le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 5, dopo le parole: “Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici” sono inserite le seguenti: “gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,”;

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 199

     (Piani regionali)

     1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

     2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonchè una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

     3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

     a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonchè la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

     b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

     c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

     d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

     e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

     g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonchè ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

     h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

     i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

     l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonchè per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

     n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

     o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

     p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

     q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

     r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

     4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

     b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

     c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

     5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

     6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

     a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

     b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

     c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

     d) la stima degli oneri finanziari;

     e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

     7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

     8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

     9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

     10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonchè alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

     11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

     12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.

     13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito”;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

     a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

     b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

     c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

     1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonchè stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonchè il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;

     b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”;

     c) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.”;

     d) al comma 10, le parole: “Ove l'autorità” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità”;

     e) al comma 11, lettera a), le parole: “da smaltire o da recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “che possono essere trattati”;

     f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici” e le parole: “ed alla” sono sostituite dalle seguenti: “e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della”;

     g) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;

     h) al comma 11, lettera d), le parole: “da autorizzare” sono sostituite dalla seguente: “autorizzato”;

     i) al comma 11, lettera e), le parole: “di trattamento e di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per ciascun tipo di operazione”;

     l) al comma 11, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;”;

     m) al comma 11, lettera g), sono soppresse le parole: “A tale fine,”;

     n) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.”;

     o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”;

     p) al comma 14, la parola: “194” è sostituita dalle seguenti: “193, comma 1, ”;

     q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono sostituite dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;

     r) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: “17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

     a) ragione sociale;

     b) sede legale dell'impresa autorizzata;

     c) sede dell'impianto autorizzato;

     d) attività di gestione autorizzata;

     e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

     f) quantità autorizzate;

     g) scadenza dell'autorizzazione.

     17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”;

     s) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”;

     t) il comma 19 è sostituito dal seguente: “19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.”;

     u) il comma 20 è abrogato.

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.”;

     c) al comma 7, le parole “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212, comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 17,”;

     d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”;

     b) al comma 5 le parole: “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212, comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”.

     c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è così sostituito:

     “2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

     a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

     b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

     c) uno dal Ministro della salute;

     d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

     e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     f) uno dal Ministro dell'interno;

     g) tre dalle regioni;

     h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

     i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.”;

     b) il comma 4 è abrogato;

     c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:

     “5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

     6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

     7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

     8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.

     10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.

     11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

     12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

     13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonchè l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

     14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo

     15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

     a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

     b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

     c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;

     d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

     e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

     f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;

     g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

     16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

     17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

     19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.”;

     d) i commi da 20 a 28 sono abrogati.

     2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. L'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     “Articolo 214

     (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

     1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

     2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

     3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

     a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

     b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

     c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

     d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

     4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

     5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

     6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350.All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

     L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

     8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

     9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

     a) ragione sociale;

     b) sede legale dell'impresa;

     c) sede dell'impianto;

     d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

     e) relative quantità;

     f) attività di gestione;

     g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

     10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

     11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.”.

 

     Art. 28. (Attività di sgombero della neve)

     1. Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

 

     “Articolo 214 bis. (Sgombero della neve)

     1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2 e 3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,”.

 

     Art. 30. (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;

     b) il comma 7 è sostituito dai seguenti: “7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;

     c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di quanto previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono sostituite dalle seguenti: “e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonchè dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento”.

     d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

     “8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

     8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonchè le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.”;

     e) i commi da 11 a 15 sono abrogati.

 

     Art. 31. (Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)

     1. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

 

     “Articolo 216 bis. (Oli usati)

     1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l´ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l´ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

     3. Gli oli usati devono essere gestiti:

     a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

     b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

     c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV del presente decreto.

     4. Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonchè il principio di prossimità.

     5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento.

     6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

     7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

     8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.”.

 

     Art. 216 ter. (Comunicazioni alla Commissione europea)

     1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

     2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.

     3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste dall'eventuale attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).

     4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalità descritte nei commi 2 e 3.

     5. La parte quarta del presente decreto nonchè i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.”.

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di ottimizzare” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione,” e dopo le parole: “destinati alla vendita sul territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti:“, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1”;

     b) al comma 3, le parole: “il recupero” sono sostituite dalle seguenti: “la gestione”.

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”.

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro a tremila euro” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”.

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) [2]

     [1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

     2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;

     b) al comma 3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1” e le parole: “per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi”sono soppresse;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”;

     d) al comma 5, dopo le parole: “all'articolo 193” sono aggiunte le seguenti: “da parte dei soggetti obbligati”;

     e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

     5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.”.]

 

     Art. 36. (Sanzioni) [3]

     [1. Dopo l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

     “Articolo 260 bis. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

     1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

     2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

     3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

     4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

     5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

     6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

     7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

     8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

     9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

 

     Art. 260 ter. (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

     1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

     3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

     4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

     5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.”.]

 

     Art. 37. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti)

     1. Dopo l'articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:

 

     “Articolo 264 bis. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010)

     1. All'Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” è abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;

     b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011.

 

     Art. 264 ter. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonchè i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”.

 

     Art. 264 quater. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.”.

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

     1. All'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: “fermo restando quanto previsto” sono inserite le seguenti: “dall'articolo 188-ter e”.

 

     Art. 39. (Disposizioni transitorie e finali)

     1. [Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni] [4].

     2. [Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

     a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

     b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma] [5].

     2-bis. [Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto] [6].

     2-ter. [Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati] [7].

     2-quater. [Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi] [8].

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

     4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186 [9].

     5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

     6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.

     7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto l'allegato L riportato in allegato al presente decreto.

     8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

     9. [Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari [10]:

     a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

     b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno] [11].

     10. [Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta] [12].

     11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purchè ciò avvenga senza trasporto nè trattamento.

     12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. o).

     13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.

     14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.

     15. [Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio della rappresentatività sul piano nazionale, organizzazioni alle quali è possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010] [13].

     16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.

 

 

     ALLEGATO B

 

     Operazioni di smaltimento

     D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

     D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

     D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

     D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

     D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

     D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

     D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

     D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

     D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

     D10 Incenerimento a terra.

     D11 Incenerimento in mare.

     D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

     D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

     D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

     D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

     ------ Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

     In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

 

 

     ALLEGATO C

 

     Operazioni di recupero

     R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

     R2 Rigenerazione/recupero di solventi

     R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

     R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici

     R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

     R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

     R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

     R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

     R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

     R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

     R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

     R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

     R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

     -----  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

     - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

     - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:

     Efficienza energetica = [Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 × (Ew + Ef)] dove:

     Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

     Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

     Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)

     Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

     0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

     La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

     Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

     E' compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

     In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

 

 

     ALLEGATO D

 

     Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

     Introduzione

     Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.

     1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE.

     2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

     3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

     3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

     3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

     3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

     3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

     - punto di infiammabilità < o = 55 °C,

     - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,

     - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,

     - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,

     - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,

     - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,

     - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,

     - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,

     - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

     - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

     - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

     - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

     - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

     - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;

     Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

     5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I.

     6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

     7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

     8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

     9. Indice

     Capitoli dell'elenco

     01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali

     02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

     03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

     04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

     05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

     06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

     07 Rifiuti dei processi chimici organici

     08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

     09 Rifiuti dell'industria fotografica

     10 Rifiuti provenienti da processi termici

     11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

     12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

     13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

     14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

     15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

     16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

     17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

     18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

     19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

     20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

     01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali

     01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

     01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

     01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

     01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

     01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

     01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

     01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

     01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

     01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

     01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

     01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

     01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

     01 04 09 scarti di sabbia e argilla

     01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

     01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

     01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

     01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

     01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

     01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

     01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

     01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

     01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

     01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

     01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

     01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

     02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

     02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

     02 01 02 scarti di tessuti animali

     02 01 03 scarti di tessuti vegetali

     02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

     02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

     02 01 07 rifiuti della silvicoltura

     02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

     02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

     02 01 10 rifiuti metallici

     02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

     02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

     02 02 02 scarti di tessuti animali

     02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

     02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

     02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

     02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

     02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

     02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

     02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

     02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

     02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

     02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

     02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

     02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

     02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

     02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

     02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

     02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

     02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

     03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

     03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

     03 01 01 scarti di corteccia e sughero

     03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

     03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

     03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

     03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati

     03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

     03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

     03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

     03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

     03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

     03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

     03 03 01 scarti di corteccia e legno

     03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

     03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

     03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

     03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

     03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

     03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

     03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

     03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonchè dell'industria tessile

     04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

     04 01 01 carniccio e frammenti di calce

     04 01 02 rifiuti di calcinazione

     04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

     04 01 04 liquido di concia contenente cromo

     04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

     04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

     04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

     04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

     04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

     04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     04 02 rifiuti dell'industria tessile

     04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

     04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

     04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

     04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

     04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

     04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

     04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

     04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

     04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

     04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

     05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

     05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

     05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi

     05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

     05 01 05 * perdite di olio

     05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

     05 01 07 * catrami acidi

     05 01 08 * altri catrami

     05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

     05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

     05 01 12 * acidi contenenti oli

     05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

     05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

     05 01 15 * filtri di argilla esauriti

     05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

     05 01 17 bitumi

     05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

     05 06 01 * catrami acidi

     05 06 03 * altri catrami

     05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

     05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

     05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

     05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio

     05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

     05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

     06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

     06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

     06 01 02 * acido cloridrico

     06 01 03 * acido fluoridrico

     06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

     06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

     06 01 06 * altri acidi

     06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

     06 02 01 * idrossido di calcio

     06 02 03 * idrossido di ammonio

     06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

     06 02 05 * altre basi

     06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

     06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

     06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

     06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

     06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti

     06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

     06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

     06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico

     06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio

     06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti

     06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

     06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

     06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi

     06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

     06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

     06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

     06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro

     06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

     06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

     06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

     06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso

     06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

     06 09 02 scorie fosforose

     06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

     06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

     06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

     06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose

     06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

     06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

     06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

     06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

     06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

     06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

     06 13 03 nerofumo

     06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto

     06 13 05 * fuliggine

     06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 Rifiuti dei processi chimici organici

     07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

     07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

     07 01 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

     07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

     07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

     07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

     07 02 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

     07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

     07 02 13 rifiuti plastici

     07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

     07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

     07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso

     07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

     07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

     07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati

     07 03 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

     07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

     07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

     07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati

     07 04 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

     07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

     07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

     07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

     07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

     07 05 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

     07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

     07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

     07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

     07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

     07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

     07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

     07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

     07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

     07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

     07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

     07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

     07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

     07 07 08 * altri fondi e residui di reazione

     07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

     07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

     07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

     07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

     08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

     08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

     08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

     08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

     08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

     08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

     08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 0119

     08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori

     08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

     08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

     08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

     08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

     08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

     08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

     08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

     08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

     08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

     08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

     08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

     08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione

     08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

     08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

     08 03 19 * oli dispersi

     08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

     08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

     08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

     08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

     08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

     08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

     08 04 17 * olio di resina

     08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

     08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

     08 05 01 * isocianati di scarto

     09 Rifiuti dell'industria fotografica

     09 01 rifiuti dell'industria fotografica

     09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

     09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

     09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

     09 01 04 * soluzioni fissative

     09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio

     09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

     09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

     09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

     09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

     09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

     09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

     09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

     09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 Rifiuti prodotti da processi termici

     10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

     10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

     10 01 02 ceneri leggere di carbone

     10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

     10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

     10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

     10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

     10 01 09 * acido solforico

     10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

     10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

     10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

     10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

     10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

     10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

     10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

     10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

     10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

     10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

     10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

     10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

     10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

     10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

     10 02 02 scorie non trattate

     10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

     10 02 10 scaglie di laminazione

     10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

     10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

     10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

     10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

     10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

     10 03 02 frammenti di anodi

     10 03 04 * scorie della produzione primaria

     10 03 05 rifiuti di allumina

     10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria

     10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria

     10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

     10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

     10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

     10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

     10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

     10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

     10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

     10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

     10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

     10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

     10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

     10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

     10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

     10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

     10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

     10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria

     10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

     10 04 03 * arsenato di calcio

     10 04 04 * polveri dei gas di combustione

     10 04 05 * altre polveri e particolato

     10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

     10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

     10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

     10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

     10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

     10 05 03 * polveri dei gas di combustione

     10 05 04 altre polveri e particolato

     10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

     10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

     10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

     10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

     10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

     10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

     10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

     10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

     10 06 03 * polveri dei gas di combustione

     10 06 04 altre polveri e particolato

     10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

     10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

     10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

     10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

     10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

     10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

     10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

     10 07 04 altre polveri e particolato

     10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

     10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

     10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

     10 08 04 polveri e particolato

     10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria

     10 08 09 altre scorie

     10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

     10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

     10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

     10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

     10 08 14 frammenti di anodi

     10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

     10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

     10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

     10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

     10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

     10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

     10 09 03 scorie di fusione

     10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

     10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

     10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

     10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

     10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

     10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

     10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

     10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

     10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

     10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

     10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

     10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

     10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

     10 10 03 scorie di fusione

     10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

     10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

     10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

     10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

     10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

     10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

     10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

     10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

     10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

     10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

     10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

     10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

     10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

     10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

     10 11 05 polveri e particolato

     10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

     10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

     10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

     10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

     10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

     10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

     10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

     10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

     10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

     10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

     10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

     10 12 03 polveri e particolato

     10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     10 12 06 stampi di scarto

     10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

     10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

     10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

     10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

     10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

     10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

     10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

     10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

     10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

     10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

     10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

     10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

     10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

     10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

     10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

     10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

     10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

     10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

     11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

     11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

     11 01 05 * acidi di decappaggio

     11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

     11 01 07 * basi di decappaggio

     11 01 08 * fanghi di fosfatazione

     11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

     11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

     11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

     11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

     11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

     11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

     11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

     11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

     11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

     11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

     11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

     11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

     11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

     11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

     11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

     11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

     11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro

     11 03 02 * altri rifiuti

     11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

     11 05 01 zinco solido

     11 05 02 ceneri di zinco

     11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

     11 05 04 * fondente esaurito

     11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

     12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

     12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

     12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

     12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

     12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

     12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

     12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)

     12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

     12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

     12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

     12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

     12 01 10 * oli sintetici per macchinari

     12 01 12 * cere e grassi esauriti

     12 01 13 rifiuti di saldatura

     12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

     12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

     12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

     12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

     12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

     12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

     12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

     12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

     12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

     12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

     12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

     13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

     13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

     13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

     13 01 04 * emulsioni clorurate

     13 01 05 * emulsioni non clorurate

     13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

     13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

     13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

     13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

     13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

     (1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

     13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

     13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

     13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

     13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

     13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

     13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

     13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto

     13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

     13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

     13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

     13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori

     13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

     13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori

     13 04 oli di sentina

     13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna

     13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli

     13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione

     13 05 prodotti di separazione olio/acqua

     13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

     13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

     13 05 03 * fanghi da collettori

     13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua

     13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

     13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

     13 07 rifiuti di carburanti liquidi

     13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

     13 07 02 * petrolio

     13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

     13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

     13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

     13 08 02 * altre emulsioni

     13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

     14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

     14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

     14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC

     14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

     14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

     14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

     14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

     15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

     15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

     15 01 01 imballaggi in carta e cartone

     15 01 02 imballaggi in plastica

     15 01 03 imballaggi in legno

     15 01 04 imballaggi metallici

     15 01 05 imballaggi in materiali compositi

     15 01 06 imballaggi in materiali misti

     15 01 07 imballaggi in vetro

     15 01 09 imballaggi in materia tessile

     15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

     15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

     15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

     15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

     15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

     16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

     16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

     16 01 03 pneumatici fuori uso

     16 01 04 * veicoli fuori uso

     16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose

     16 01 07 * filtri dell'olio

     16 01 08 * componenti contenenti mercurio

     16 01 09 * componenti contenenti PCB

     16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

     16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

     16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

     16 01 13 * liquidi per freni

     16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

     16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

     16 01 16 serbatoi per gas liquido

     16 01 17 metalli ferrosi

     16 01 18 metalli non ferrosi

     16 01 19 plastica

     16 01 20 vetro

     16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

     16 01 22 componenti non specificati altrimenti

     16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

     16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

     16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

     16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

     16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

     16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

     16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

     16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

     16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

     (2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

     16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

     16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

     16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

     16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

     16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

     16 04 esplosivi di scarto

     16 04 01 * munizioni di scarto

     16 04 02 * fuochi artificiali di scarto

     16 04 03 * altri esplosivi di scarto

     16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

     16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

     16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

     16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

     16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

     16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

     16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

     16 06 batterie ed accumulatori

     16 06 01 * batterie al piombo

     16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

     16 06 03 * batterie contenenti mercurio

     16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

     16 06 05 altre batterie ed accumulatori

     16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

     16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

     16 07 08 * rifiuti contenenti olio

     16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

     16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

     16 08 catalizzatori esauriti

     16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

     16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

     16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

     16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

     16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

     16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori

     16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

     (3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

     16 09 sostanze ossidanti

     16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio

     16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

     16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

     16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti

     16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

     16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

     16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

     16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

     16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

     16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

     16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

     16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

     16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

     16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

     16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

     16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

     17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

     17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

     17 01 01 cemento

     17 01 02 mattoni

     17 01 03 mattonelle e ceramiche

     17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

     17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

     17 02 legno, vetro e plastica

     17 02 01 legno

     17 02 02 vetro

     17 02 03 plastica

     17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

     17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

     17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

     17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

     17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

     17 04 metalli (incluse le loro leghe)

     17 04 01 rame, bronzo, ottone

     17 04 02 alluminio

     17 04 03 piombo

     17 04 04 zinco

     17 04 05 ferro e acciaio

     17 04 06 stagno

     17 04 07 metalli misti

     17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

     17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

     17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

     17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

     17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

     17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

     17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

     17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

     17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

     17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

     17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

     17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto

     17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

     17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

     17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i)

     (i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.

     17 08 materiali da costruzione a base di gesso

     17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

     17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

     17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

     17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

     17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

     17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

     17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

     18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

     18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

     18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

     18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

     18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

     18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

     18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

     18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

     18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

     18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

     18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

     18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

     18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

     18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

     18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

     18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

     18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

     18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

     18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

     19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

     19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

     19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

     19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

     19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

     19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

     19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

     19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

     19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

     19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

     19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

     19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

     19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

     19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

     19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

     19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

     19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

     19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

     19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

     19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

     19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

     19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione

     19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

     19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

     19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

     19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

     19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)

     19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati

     19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

     19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

     19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

     (4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

     (5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

     19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

     19 04 01 rifiuti vetrificati

     19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

     19 04 03 * fase solida non vetrificata

     19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

     19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

     19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

     19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

     19 05 03 compost fuori specifica

     19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

     19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

     19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

     19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

     19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

     19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 07 percolato di discarica

     19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

     19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

     19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

     19 08 01 vaglio

     19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

     19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

     19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

     19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

     19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

     19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

     19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

     19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

     19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

     19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

     19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

     19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

     19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

     19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

     19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

     19 09 04 carbone attivo esaurito

     19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

     19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

     19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

     19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

     19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

     19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

     19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

     19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

     19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

     19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

     19 11 01 * filtri di argilla esauriti

     19 11 02 * catrami acidi

     19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi

     19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

     19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

     19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

     19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

     19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

     19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

     19 12 01 carta e cartone

     19 12 02 metalli ferrosi

     19 12 03 metalli non ferrosi

     19 12 04 plastica e gomma

     19 12 05 vetro

     19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose

     19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

     19 12 08 prodotti tessili

     19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

     19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

     19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

     19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

     19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

     19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

     19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

     19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

     19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

     19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

     19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

     19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

     19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

     20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

     20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

     20 01 01 carta e cartone

     20 01 02 vetro

     20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

     20 01 10 abbigliamento

     20 01 11 prodotti tessili

     20 01 13 * solventi

     20 01 14 * acidi

     20 01 15 * sostanze alcaline

     20 01 17 * prodotti fotochimici

     20 01 19 * pesticidi

     20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

     20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

     20 01 25 oli e grassi commestibili

     20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

     20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

     20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

     20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose

     20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

     20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

     20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

     20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

     20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

     20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

     20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

     20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose

     20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

     20 01 39 plastica

     20 01 40 metallo

     20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

     20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

     (6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

     20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

     20 02 01 rifiuti biodegradabili

     20 02 02 terra e roccia

     20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

     20 03 altri rifiuti urbani

     20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

     20 03 02 rifiuti dei mercati

     20 03 03 residui della pulizia stradale

     20 03 04 fanghi delle fosse settiche

     20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

     20 03 07 rifiuti ingombranti

     20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

 

 

     ALLEGATO I

 

     Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

     H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

     H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

     H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

     - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

     - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

     - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,

     o

     - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente

     infiammabili in quantità pericolose;

     H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

     H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

     H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

     H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

     H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;

     H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

     H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

     H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

     H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

     H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

     H13 «Sensibilizzanti»

     : sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

     H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

     H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

     Note

     1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

     2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

     Metodi di prova:

     I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

     -----  Se disponibili metodi di prova.

 

 

     ALLEGATO L

 

     Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti

     Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti

     1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.

     2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.

     3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

     Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione

     4. Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).

     5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell'industria.

     6. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.

     7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

     8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo.

     Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.

     9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

     10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.

     Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo

     11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

     12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

     13. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.

     14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.

     15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

     16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[4] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[5] Comma sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12..

[6] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12..

[7] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12..

[8] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12..

[9] Comma così modificato dall'art. 49 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[10] Alinea così modificato dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

[11] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[13] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.