§ 38.12.5 - D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
Misure urgenti in materia di dighe.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.12 norme tecniche
Data:08/08/1994
Numero:507


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 38.12.5 - D.L. 8 agosto 1994, n. 507. [1]

Misure urgenti in materia di dighe.

(G.U. 22 agosto 1994, n. 195).

 

Art. 1.

     1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 [2].

     2. - 3. [3].

     4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

     5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

     6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico- archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

     7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     7 bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata [4].

 

     Art. 2.

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

     a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonchè per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

     c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

     d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

     e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

     f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

     g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

     h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

     i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano [5].

     2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

     2 bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento [6].

 

     Art. 3.

     1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

     2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

     3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere [7].

     4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:

     a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

     b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza [8];

     c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle [9];

     c bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio [10];

     d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

     e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

     f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

     g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

     5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro tre mesi, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1 [11].

     6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

     7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

     9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati di provata esperienza nel settore ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale [12].

     10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

     11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 4.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

     2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

     3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro. Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro [13].

     5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

     6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

     7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

 

     Art. 5. [14]

 

     Art. 6. [15]

     1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 7.

     1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994 [16].

     3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1996, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a due anni, un numero non superiore a 50 unità di personale in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 [17].

     4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19941996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-quater, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici [18].

     2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

 

     Art. 9.

     1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10.

     1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere il trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire la corrispondenza fra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'amministrazione di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Ministero dei lavori pubblici. L'amministrazione di provenienza provvede alla corrispondente riduzione di organico [19].

     2. In attesa del procedimento di trasferimento, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il presidente della regione Toscana, può avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

 

     Art. 11. [20]

     1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a quattro anni dalla rispettiva data di scadenza [21].

 

     Art. 12. [22]

 

     Art. 13.

     1. In attesa, della emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

 

     Art. 14.

     1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

 

     Art. 15.

     1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

 

     Art. 16.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 ottobre 1994, n. 584.

[2] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[3] Modificano l'art. 10 della L. 18 maggio 1989, n. 183.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584 e così modificato dall'art. 43 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 marzo 2013 dall'art. 1, comma 420, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

[6] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[7] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[9] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[11] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[12] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

[14] Modifica gli artt. 24 e 28 del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.

[15] Articolo così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[16] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[17] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[18] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[19] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 ottobre 1994, n. 584.

[20] I termini di cui al presente articolo sono prorogati di due anni per effetto dell'art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 17 agosto 1999, n. 290.

[22] Sostituisce il comma 3, art. 32, della L. 5 gennaio 1994, n. 36.