Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 13/12/2017 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 3. Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 19. Modifiche al Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 25. Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 36. Modifiche al Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 37. Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 42. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 44. Modifiche al Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 45. Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 50. Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 51. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 52. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 53. Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 54. Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 55. Modifiche alla Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 56. Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 57. Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 58. Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 59. Modifiche al Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 60. Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 61. Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 62. Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 63. Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 64. Abrogazioni |
Art. 65. Disposizioni transitorie |
Art. 66. Disposizioni di coordinamento e finali |
Art. 67. Disposizioni finanziarie |
§ 80.4.441 - D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(G.U. 12 gennaio 2018, n. 9)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 16 del
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1:
1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
«l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del
2) la lettera n-ter) è sostituita dalla seguente: «n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
3) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente: «n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;
4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;
5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la» è inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono inserite le seguenti: «nonchè alle applicazioni per la sua apposizione»;
6) dopo la lettera ee) è inserita la seguente: «ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS».
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilità delle informazioni digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilità delle informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonchè alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo, la parola «altresì» è soppressa;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».
Art. 3. Modifiche alla Sezione II, Capo I, del
1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole «anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell'esercizio dei diritti di accesso e»;
b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.
Art. 5. Modifiche all'articolo 3-bis del
1. All'articolo 3-bis del
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Identità digitale e Domicilio digitale»;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.»;
c) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida.»;
e) il comma 2 è abrogato;
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»;
g) al comma 4-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis» e le parole «ai cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»;
h) al comma 4-ter le parole «e conservato» sono sostituite dalle seguenti «ed è disponibile»;
i) al comma 4-quinquies:
1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, secondo periodo, la parola «Resta» è sostituita dalle seguenti: «Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta»;
b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo del domicilio digitale»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.»;
c) il comma 1-bis è abrogato;
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del
Art. 8. Modifiche all'articolo 6-bis del
1. All'articolo 6-bis del
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 9. Modifiche all'articolo 6-ter del
1. All'articolo 6-ter del
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i domicili digitali»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi».
2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 6 quater. (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). - 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
Art. 6 quinquies. (Consultazione e accesso). - 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi on-line semplici e integrati»;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.»;
c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri servizi» e le parole da «e livelli di qualità» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»;
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,».
Art. 11. Modifiche all'articolo 8-bis del
1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del
Art. 12. Modifiche all'articolo 13 del
1. Al comma 1 dell'articolo 13 del
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 14 del
Art. 14. Modifiche all'articolo 14-bis del
1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del
a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonchè di» sono inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo le parole «e controllo» sono inserite le seguenti: «sull'attuazione e»;
b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2»;
c) alla lettera c), dopo le parole «svolte dalle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della
d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» è soppressa e, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della
e) alla lettera i), le parole «sui soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sui conservatori di documenti informatici accreditati».
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 1, del
a) alla lettera b), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e»;
b) alla lettera c), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «promuove e»;
c) alla lettera e), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «stabilisce i».
Art. 17. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica amministrazione»;
2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite le seguenti: «identità e domicilio digitale,» e dopo le parole «e fruibilità» sono aggiunte le seguenti: «nonchè del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»;
3) dopo la lettera j) è inserita la seguente: «j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).»;
c) al comma 1-quater:
1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale.»;
2) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascuna amministrazione»;
d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
e) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: «1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.».
Art. 18. Modifiche all'articolo 18 del
1. L'articolo 18 del
«Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale). - 1. È realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.».
Art. 19. Modifiche al Capo II del
1. La Rubrica del Capo II del
Art. 20. Modifiche all'articolo 20 del
1. All'articolo 20 del
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida» e l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 21. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21 del
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo».
Art. 22. Modifiche all'articolo 22 del
1. All'articolo 22 del
a) al comma 1, le parole da «se ad essi» fino a «elettronica qualificata.» sono sostituite dalle seguenti: «se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.»;
c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,».
Art. 23. Modifiche all'articolo 23 del
1. Al comma 2-bis dell'articolo 23 del
Art. 24. Modifiche all'articolo 23-ter del
1. All'articolo 23-ter del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».
Art. 25. Modifiche alla Sezione II, Capo II, del
1. La Rubrica della Sezione II, Capo II, del
Art. 26. Modifiche all'articolo 24 del
1. Al comma 4 dell'articolo 24 del
Art. 27. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28 del
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»;
c) al comma 3-bis:
1) prima del primo periodo è inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»;
2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» è inserita la seguente: «anche»;
3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida».
d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».
Art. 28. Modifiche all'articolo 29 del
1. All'articolo 29 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.»;
b) al comma 2, le parole: «Regolamento eIDAS.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonchè delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonchè i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del
1. All'articolo 30 del
a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e dei»;
b) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6,»;
c) al comma 3:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i limiti» è inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis».
Art. 30. Modifiche all'articolo 32 del
1. All'articolo 32 del
a) alla Rubrica dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole «, ai sensi dell'articolo 19,» sono soppresse;
2) alla lettera g), dopo la parola «titolare», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata».
Art. 31. Modifiche all'articolo 32-bis del
1. All'articolo 32-bis del
a) al comma 1, primo periodo, le parole «, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento eIDAS e o» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS o», dopo le parole «del presente Codice» sono inserite le seguenti: «relative alla prestazione dei predetti servizi», le parole «euro 4.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00» e le parole «euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000,00»;
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»;
c) al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono sostituite dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle seguenti: « e diffida» e le parole «dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.».
Art. 32. Modifiche all'articolo 34 del
1. All'articolo 34 del
a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.»;
c) il comma 2 è abrogato.
Art. 33. Modifiche all'articolo 35 del
1. Al comma 2 dell'articolo 35 del
Art. 34. Modifiche all'articolo 36 del
1. Al comma 2 dell'articolo 36 del
Art. 35. Modifiche all'articolo 38 del
1. Al comma 1 dell'articolo 38 del
Art. 36. Modifiche al Capo III del
1. La Rubrica del Capo III del
2. Dopo il Capo III è inserita la seguente Sezione: «Sezione I. Documenti della pubblica amministrazione».
Art. 37. Modifiche all'articolo 40-bis del
1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis del
2. Dopo l'articolo 40-bis è inserito il seguente: «Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del
3. Dopo l'articolo 40-ter è inserita, al Capo III, la seguente Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».
Art. 38. Modifiche all'articolo 41 del
1. All'articolo 41 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «e cooperazione applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o integrazione» e le parole «dall'articolo 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12 e 64-bis»;
b) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
c) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «Le regole» sono sostituite dalle seguenti: «Le Linee guida», dopo la parola «identificazione» sono inserite le seguenti «, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi», dopo le parole «l'utilizzo del fascicolo» sono inserite le seguenti: «sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e», e le parole «della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dell'integrazione»;
d) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»;
e) al comma 2-quater, le parole «dei singoli documenti;» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli documenti. Il fascicolo informatico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 5, comma 2, del
Art. 39. Modifiche all'articolo 43 del
1. All'articolo 43 del
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Conservazione ed esibizione dei documenti»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione».
Art. 40. Modifiche all'articolo 44 del
1. All'articolo 44 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole «e conservazione» sono soppresse, dopo la parola «informatici» sono inserite le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni» e al secondo periodo le parole «procedimenti conclusi» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti non conclusi»;
c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.»;
d) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».
Art. 41. Modifiche all'articolo 45 del
1. Al comma 1 dell'articolo 45 del
Art. 42. Modifiche all'articolo 46 del
1. Al comma 1 dell'articolo 46 del
Art. 43. Modifiche all'articolo 47 del
1. All'articolo 47 del
a) al comma 3, primo periodo, le parole «Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),» e le parole «nell'Indice PA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «La pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni».
Art. 44. Modifiche al Capo V del
1. Alla rubrica del Capo V del
Art. 45. Modifiche all'articolo 50 del
1. All'articolo 50 del
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.»;
b) il comma 3 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:
«Art. 50 ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonchè alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed è identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalità di cui al comma 3; l'elenco è aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalità di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarità del dato.».
Art. 46. Modifiche all'articolo 51 del
1. All'articolo 51 del
a) alla Rubrica dopo la parola «Sicurezza» sono inserite le seguenti «e disponibilità»;
b) al comma 1-bis, lettera c), le parole «la pubblica amministrazione e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all'articolo 15 della
Art. 47. Modifiche all'articolo 52 del
1. All'articolo 52 del
a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),» e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50»;
d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del periodo sono soppresse;
e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 48. Modifiche all'articolo 53 del
1. Al comma 1-bis dell'articolo 53 del
Art. 49. Modifiche all'articolo 54 del
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del
Art. 50. Modifiche all'articolo 59 del
1. All'articolo 59, comma 5, del
Art. 51. Modifiche all'articolo 60 del
1. All'articolo 60 del
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.
2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.»;
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.».
Art. 52. Modifiche all'articolo 62 del
1. All'articolo 62 del
a) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola «singoli» è soppressa;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR.»;
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.»;
b) al comma 5, le parole «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),»;
c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del
Art. 53. Modifiche all'articolo 62-bis del
1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del
Art. 54. Modifiche all'articolo 62-ter del
1. All'articolo 62-ter del
a) al comma 3, le parole «all'articolo 58, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 60, comma 2-bis,»;
b) al comma 7, lettera a), le parole «il medico di medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta».
Art. 55. Modifiche alla Sezione III, Capo V, del
1. La rubrica della Sezione III, Capo V, del
Art. 56. Modifiche all'articolo 64 del
1. All'articolo 64 del
a) al comma 2-quater, prima del primo periodo è inserito il seguente: «L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.»;
b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e, al secondo periodo, le parole «l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti soggetti»;
c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati;
d) al comma 2-novies le parole «2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater»;
e) dopo il comma 2-novies è inserito il seguente: «2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.»;
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».
Art. 57. Modifiche all'articolo 64-bis del
1. All'articolo 64-bis del
a) al comma 1, la parola «unico» è soppressa;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.».
Art. 58. Modifiche all'articolo 65 del
1. All'articolo 65 del
a) al comma 1, lettera a), le parole da «la firma digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «una delle forme di cui all'articolo 20»;
b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le parole «mediante la propria casella di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio domicilio digitale» e le parole «dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile».
Art. 59. Modifiche al Capo V del
1. Nel Capo V del
Art. 60. Modifiche all'articolo 66 del
1. All'articolo 66 del
a) al comma 1, le parole «, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica,» sono soppresse e le parole «per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
b) al comma 5, le parole «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti» e le parole «, sentita» sono sostituite dalla seguente: «e».
Art. 61. Modifiche all'articolo 68 del
1. All'articolo 68 del
a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «n. 50 del 2016»;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 62. Modifiche all'articolo 69 del
1. All'articolo 69 del
a) al comma 2, le parole da «ove possibile» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.».
Art. 63. Modifiche all'articolo 71 del
1. Il comma 1 dell'articolo 71 del
Art. 64. Abrogazioni
1. Al
a) l'articolo 33;
b) l'articolo 44-bis;
c) l'articolo 63;
d) l'articolo 70.
2. Al comma 1 dell'articolo 61 del
Art. 65. Disposizioni transitorie
1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del
4. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater del
5. [In sede di prima applicazione dell'articolo 6-quater, comma 2, del
6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, è riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del
Art. 66. Disposizioni di coordinamento e finali
1. Nel
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del
3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del
4. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del
5. L'articolo 16-ter, comma 1, del
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del
7. All'articolo 1 della
a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente: «a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonchè per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonchè all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.»;
b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),» sono inserite le seguenti: «a-ter),»;
c) il comma 585 è sostituito dal seguente: «585. Per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonchè dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
8. Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 67. Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37 e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Comma già modificato dall'art. 8 del del
[2] Periodo soppresso dall'art. 24 del
[3] Comma abrogato dall'art. 24 del
[4] Comma così modificato dall'art. 8 del del