§ 56.6.332 - D.M. 18 febbraio 2011, n. 52.
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:18/02/2011
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Iscrizione obbligatoria al SISTRI
Art. 4.  Iscrizione facoltativa al SISTRI
Art. 5.  (Rifiuti urbani della regione Campania).
Art. 6.  Iscrizione al SISTRI
Art. 7.  Contributo di iscrizione al SISTRI
Art. 8.  Consegna dei dispositivi USB e black box
Art. 9.  Dispositivi USB e black box
Art. 10.  Videosorveglianza
Art. 11.  Informazioni da fornire al SISTRI
Art. 12.  Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza
Art. 13.  Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche
Art. 14.  Particolari tipologie
Art. 15.  Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria - disposizioni specifiche
Art. 16.  Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche
Art. 17.  Commercianti, intermediari e consorzi - disposizioni specifiche
Art. 18.  Trasportatori - disposizioni specifiche
Art. 19.  Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche
Art. 20.  Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
Art. 21.  Obblighi generali di comunicazione al SISTRI
Art. 21 bis.  (Disposizioni in materia di interoperabilità).
Art. 22.  Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali
Art. 23.  Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento
Art. 24.  Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA
Art. 25.  Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo
Art. 26.  Catasto dei rifiuti
Art. 27.  Comitato di vigilanza e controllo
Art. 28.  Disposizioni transitorie


§ 56.6.332 - D.M. 18 febbraio 2011, n. 52. [1]

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(G.U. 26 aprile 2011, n. 95 - S.O. n. 107)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

     Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

     Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

     Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;

     Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

     Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;

     Considerato altresì che il presente regolamento non incide sulla responsabilità estesa del produttore del prodotto di cui all'articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, nè apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiamate specificatamente nell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;

     Considerata l'esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

     Ritenuto, a seguito dell'avvio dell'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni - ivi inclusi gli allegati - che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;

     Ritenuto, in base all'articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalità operative semplificate per la trasmissione dati;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011;

     Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI

     1. La data di avvio dell'operatività del SISTRI è il 1° ottobre 2010.

     2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI [2].

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:

     a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;

     b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa [3];

     c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino;

     d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonchè il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 8, comma 1-ter [4];

     e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonchè i soggetti di cui all'articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;

     f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

     g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, nonchè le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo;

     h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

     i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità [5];

     l) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1 [6];

     l-bis) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti [7].

 

     Art. 3. Iscrizione obbligatoria al SISTRI

     1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:

     a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;

     c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

     d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

     e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

     f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

     g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

     h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

     i) i soggetti di cui all'articolo 5;

     i-bis) i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni [8].

 

     Art. 4. Iscrizione facoltativa al SISTRI

     1. Possono aderire su base volontaria al SISTRI:

     a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno più di dieci dipendenti;

     b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);

     c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

     e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Rifiuti urbani della regione Campania). [9]

     1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.

     1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 [10].

 

     Art. 6. Iscrizione al SISTRI

     1. Le modalità di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione è reso disponibile sul portale informativo SISTRI [11].

     2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.

     3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

     4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

     4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore [12].

 

     Art. 7. Contributo di iscrizione al SISTRI

     1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

     3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI [13].

     4. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI [14].

     6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 8. Consegna dei dispositivi USB e black box

     1. Una volta perfezionata la prima fase della procedura di iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi trenta giorni, vengono consegnati [15]:

     a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente, username, la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

     c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E' necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e l'installazione del dispositivo black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale informativo SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione del dispositivo black box sono indicate nell'Allegato IB [16].

     1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa /attività soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonchè il relativo costo sono indicati nell'allegato IA [17].

     1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità [18].

     2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle stesse [19].

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonchè per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212 [20].

     4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

     4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta [21].

 

     Art. 9. Dispositivi USB e black box

     1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso [22].

     2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta [23].

     2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi nelle modalità indicate all'articolo 21-bis, comma 5 [24].

 

     Art. 10. Videosorveglianza

     1. Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonchè gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

     2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI [25].

     3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione [26].

     3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature [27].

 

     Art. 11. Informazioni da fornire al SISTRI

     1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI è riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul portale informativo SISTRI. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI [28].

     2. La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti [29].

     3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unità locale dell'ente o dell'impresa. In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti [30].

 

     Art. 12. Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza

     1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonchè furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonchè nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonchè furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonchè nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi [31].

     2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI [32].

 

     Art. 13. Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche

     1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto [33].

     2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi [34].

     3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 nè alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI [35].

     4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell''Elenco verde', l'Allegato VII, del medesimo regolamento.

 

     Art. 14. Particolari tipologie

     1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

     1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità [36].

     2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonchè al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

     3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore del rifiuto per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.

     4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare [37].

 

     Art. 15. Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria - disposizioni specifiche

     1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

     2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione [38].

     3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 [39].

     3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE [40].

 

     Art. 16. Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche

     1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Entro il medesimo termine è firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO [41].

 

     Art. 17. Commercianti, intermediari e consorzi - disposizioni specifiche

     1. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

 

     Art. 18. Trasportatori - disposizioni specifiche

     1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO [42].

     1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi [43].

     2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonchè all'attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.

     3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.

     4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.

     4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalità:

     a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore può stampare altresì delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta;

     b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantità, volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;

     c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non è stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo;

     d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente è lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia.

     e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto [44].

     4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali [45].

     5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.

     6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

     7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonchè le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni [46].

     7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario [47].

 

     Art. 19. Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche

     1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTROCRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.

     2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.

     2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune [48].

 

     Art. 20. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti [49]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente.

 

     Art. 21. Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

     1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma [50].

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi [51].

     3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente alla comunicazione della variazione al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata [52].

     3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA [53].

     4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è aggiornato accedendo alle relative funzionalità presenti nell'area autenticata del portale SISTRI [54].

     5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7 [55].

 

     Art. 21 bis. (Disposizioni in materia di interoperabilità). [56]

     1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.

     2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.

     3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilità, il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo può essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a) [57].

     4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.

     5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

     6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.

 

     Art. 22. Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

     1. Nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:

     a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;

     c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e

     d) i soggetti di cui all'articolo 4.

     2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul portale informativo SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una società di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria [58].

     3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti [59].

     4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

     5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

 

     Art. 23. Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento

     1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.

     2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.

     3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.

     4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI [60].

     5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa [61].

     5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti [62].

 

     Art. 24. Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA

     1. Il SISTRI è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

     2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

     3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

     4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.

     5. Il SISTRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

 

     Art. 25. Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo

     1. Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonchè alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.

     2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.

 

     Art. 26. Catasto dei rifiuti

     1. L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

     a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24;

     b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [63];

     c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

     d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.

     2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

 

     Art. 27. Comitato di vigilanza e controllo [64]

     [1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato nè compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da diciannove membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

     a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;

     b) uno da ISPRA;

     c) uno da Unioncamere;

     d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti [65].]

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie

     1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

     a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;

     b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;

     c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

     d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

     2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 [66].

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 72

 

 

     Allegato IA [67]

 

     (articolo 6, comma 1)

 

 

     "PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI"

 

     Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta.

     Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unità locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell'«unità locale» è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell'«unità locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unità locale», sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali «delegati».

     L'«operatore» che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa.

     Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere.

     Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano.

     I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

     Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

     Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all'organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.

     Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user name") sono associate al soggetto indicato come «delegato».

     Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore».

     Qualora l'«operatore» abbia unità locali per una o più delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovrà dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unità locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unità locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore».

     Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali è associato ad un «delegato».

     La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:

 

 

     I. PRIMA FASE - Iscrizione

 

 

     1. Iscrizione al SISTRI

     L'«operatore» dovrà iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

     A. Modalità on line

     In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalità di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.

     B. Modalità via fax

     In alternativa alla modalità di iscrizione on line, l'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana.

     C. Telefonicamente

     L'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

     L'«operatore» dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonchè i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.

     Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attività previste dal presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirerà presso tale associazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o società di servizi.

     Il SISTRI comunicherà a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

 

 

     2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi»

     I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori.

     A seguito della predetta verifica, il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.

     Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, SISTRI chiederà agli operatori di confermare i dati comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformità al modello disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procederà, dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per più di sessanta giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procederà a disabilitare i dispositivi consegnati.

     Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB.

 

 

     SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi»

 

 

     3. Siti di Distribuzione

     La consegna dei dispositivi USB avverrà:

     - per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui è iscritto l'«operatore»;

     - per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna «unità locale»;

 

 

     4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

     Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore».

     Il legale rappresentante dell'«operatore» potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

     Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

     1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unità locale»;

     2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2.

     Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;

     3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;

     4) qualora siano stati individuati uno o più «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i»;

     5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;

     6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

     In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

     - del proprio documento di riconoscimento;

     - della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal legale rappresentante.

 

 

     5. Procedura di ritiro

     L'addetto del sito di distribuzione:

     - verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;

     - inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;

     - verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;

     - verifica, altresì, la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

     Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

     L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti:

     - la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;

     - la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

     Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

     - il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;

     - la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;

     - nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box.

     Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi».

 

 

     6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità

     La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1 ter, nonchè dei duplicati dei dispositivi verrà effettuata dal Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo inoltro al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione:

 

     - copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto nell'Allegato II per:

 

     -- il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o

 

     -- il/i dispositivo/i "duplicato" e/o

 

     -- il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA'

 

     - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;

 

     - fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;

 

     - fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante.

 

 

     7. Custodia dei dispositivi  Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

 

 

COSTI DI SOSTITUZIONE

 

Anno solare di sostituzione

Dispositivo USB

Black Box

 

 

 

2010

euro 60

euro 400

2011

euro 50

euro 350

2012

euro 45

euro 300

2013

euro 40

euro 250

 

 

     In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano istallati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

     Il SISTRI provvederà a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'istallazione dei dispositivi black box sostitutivi.

     Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi»:

     - entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware;

     - entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software.

     In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.

     Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sarà attiva un'apposita sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal predetto sito internet.

 

 

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.».

     I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque, possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in € 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.

     Imprese ed enti (addetti per unità locale):

     fino a 20 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 2;

     da 21 a 50 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 4;

     da 51 a 250 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 6;

     da 251 a 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 8;

     oltre 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 10.

     Enti e comuni Regione Campania:

     inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;

     da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;

     da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;

     superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.

     Attività di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):

     Classe iscrizione Albo:

     inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;

     inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero massimo dispositivi 4;

     inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero massimo dispositivi 6;

     inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero massimo dispositivi 10;

     superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.

     Attività di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):

     Classe iscrizione Albo quantità autorizzata:

     inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;

     superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. numero massimo dispositivi 4;

     superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. numero massimo dispositivi 6;

     superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10;

     oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.

 

 

     Allegato IB [68]

 

     (articolo 8, comma 1, lettera c))

 

     "PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX."

 

     1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi black box

     L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.

     Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita sezione.

     I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

     Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare.

     L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi black box.

     Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale Informativo SISTRI e sarà liberamente consultabile.

     La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonchè la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La cancellazione è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

 

 

     2. Attività propedeutiche all'installazione

     Ciascun «operatore» che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.

     Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine:

     - unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box;

     - contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

     Il SISTRI provvederà a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate.

     Per l'installazione dei dispositivi black box sarà inoltre necessario:

     - acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN; la scheda non genererà costi di consumo per l'operatore.

     - inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

     La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

 

 

     3. Installazione presso l'officina autorizzata.

     L'operatore dell'officina autorizzata:

     - verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;

     - inserisce la SIM nel dispositivo black box;

     - installa il dispositivo black box sul veicolo;

     - al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;

     - sigilla il dispositivo black box;

     - fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.

 

 

     4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione.

     Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonchè l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.

     Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovrà essere restituito al SISTRI.

     Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo.

     L'operatore delle officine autorizzate provvederà a disinstallare il dispositivo black box, che sarà restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'«operatore».

     Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.

 

 

 

     Allegato II [69]

 

     (articolo 7, comma 4)

 

     RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

 

PRODUTTORI/DETENTORI

 

 

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

 

 

 

ADDETTI per unità locale

 

 

 

 

 

<10

euro 120

(*) euro 60

da 11 a 50

euro 180

euro 90

da 51 a 250

euro 300

euro 150

da 251 a 500

euro 500

euro 250

>500

euro 800

euro 400

 

(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI  N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

 

 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI

 

 

Quantitativi Annui

CONTRIBUTO PERICOLOSI

 

 

 

ADDETTI per unità locale

 

 

 

 

 

Da 1 a 5

fino a 200 kg

euro 50

Da 1 a 5

oltre 200 kg e fino a 400 kg

euro 60

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

euro 60

 

 

IMPRENDITORI AGRICOLI

 

 

Quantitativi Annui

CONTRIBUTO PERICOLOSI

 

 

 

ADDETTI per unità locale

 

 

 

 

 

Da 1 a 5

fino a 200 kg

euro 30

Da 1 a 5

oltre 200 kg e fino a 400 kg

euro 50

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

euro 50

 

COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*

 

 

CONTRIBUTO PERICOLOSI

 

 

ABITANTI

 

inferiore a 5.000 abitanti

euro 60

 

     * I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti , ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

 

 

COMUNI (Regione Campania)

 

 

CONTRIBUTO Rifiuti Urbani

 

 

ABITANTI

 

 

 

inferiore a 5.000 abitanti

euro 60

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000

euro 90

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000

euro 150

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000

euro 250

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000

euro 300

superiore o uguale a 500.000 abitanti

euro 400

 

TRASPORTATORI

 

Quantità annua autorizzata

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

CONTRIBUTO Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006

 

 

 

 

inferiore a 3.000 tonn.

euro 120

euro 60

 

superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.

euro 140

euro 70

 

superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.

euro 180

euro 90

 

superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.

euro 250

euro 125

euro 0

superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.

euro 350

euro 175

 

superiore o uguale a 200.000 tonn.

euro 500

euro 250

 

 

TRASPORTATORI

 

 

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

CONTRIBUTO Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006

 

 

 

 

PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO

euro 150

euro 150

fino a due veicoli euro 100 per ogni veicolo

 

 

 

oltre i due veicoli euro 150 per ogni veicolo

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

 

Popolazione complessivamente servita autorizzata

CONTRIBUTO Rifiuti Urbani

 

 

inferiore a 5.000 abitanti

euro 60

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000

euro 70

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000

euro 90

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000

euro 125

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000

euro 175

superiore o uguale a 500.000 abitanti

euro 250

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

 

CONTRIBUTO Rifiuti Urbani

 

 

 

PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO

euro 150

 

DISCARICHE (D1, D5, D12)

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

CONTRIBUTO INERTI

 

 

 

 

< 1.000

euro 300

euro 150

euro 100

tra 1.000 e 5.000

euro 500

euro 250

euro 200

tra 5.000 e 20.000

euro 800

euro 400

euro 300

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

euro 600

euro 500

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

euro 900

euro 700

tra 100.000 e 250.000

euro 2.500

euro 1.200

euro 1.000

tra 250.000 e 1.000.000

euro 3.000

euro 1.500

euro 1.200

> 1.000.000

euro 4.000

euro 2.000

euro 1.500

 

DEMOLITORI E ROTTAMATORI

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO

 

 

< 1.000

euro 300

tra 1.000 e 5.000

euro 500

tra 5.000 e 20.000

euro 800

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

oltre 100.000

euro 2.500

 

FRANTUMATORI

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO

 

 

< 1.000

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 900

tra 100.000 e 250.000

euro 1.200

oltre 250.000

euro 1.500

 

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO

 

 

< 1.000

euro 300

tra 1.000 e 5.000

euro 500

tra 5.000 e 20.000

euro 800

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

oltre 100.000

euro 2.500

 

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO

 

 

< 1.000

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 900

oltre 100.000

euro 1.200

 

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

 

 

 

< 1.000

euro 300

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 500

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 800

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

euro 900

oltre 100.000

euro 2.500

euro 1.200

 

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

 

 

 

< 1.000

euro 300

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 500

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 800

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

euro 900

oltre 100.000

euro 2.500

euro 1.200

 

* Inclusi gli impianti produttivi di recupero

 

ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

 

 

 

< 1.000

euro 300

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 500

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 800

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

euro 900

oltre 100.000

euro 2.500

euro 1.200

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) *

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

 

 

 

< 1.000

euro 300

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 500

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 800

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 1.200

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 1.800

euro 900

oltre 100.000

euro 2.500

euro 1.200

 

* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)

 

Quantità in tonnellate/anno

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

 

 

< 1.000

euro 150

tra 1.000 e 5.000

euro 250

tra 5.000 e 20.000

euro 400

tra 20.000 e 50.000

euro 600

tra 50.000 e 100.000

euro 900

oltre 100.000

euro 1.200

 

CONSORZI

INTERMEDIARI

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI

 

 

 

CONTRIBUTO UNICO ANNUO

CONTRIBUTO UNICO ANNUO

CONTRIBUTO UNICO ANNUO

 

 

 

euro 2.500

euro 100

euro 100

 

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI

CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA

 

 

CONTRIBUTO UNICO ANNUO

CONTRIBUTO UNICO ANNUO

 

 

euro 100

euro 500

 

     Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

     I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.

     Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

     Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

     Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI.

 

 

     Modalità di pagamento dei contributi:

 

     A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

     per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

     per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

     Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

 

     B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

 

     C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

     Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti,

     non pericolosi o pericolosi).

     Le seguenti tipologie di impianti:

     discariche (D1, D5, D12);

     demolitori/rottamatori;

     frantumatori;

     inceneritori (D10);

     impianti di coincenerimento (R1);

     impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

     impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

     impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

     sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

     Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

     Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

     Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

 

     D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

     Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

     Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

 

     E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

     Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

 

     F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

 

     G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

 

     H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

     Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

     - un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;

     - in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;

     - per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

     Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

     Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

     presso qualsiasi ufficio postale:

     mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb.

     DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.

     In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

     - contributo SISTRI/anno di riferimento;

     - il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e);

     - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

     presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

     mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

     Beneficiario:

     TESOR. DI ROMA SUCC.LE

     MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009

     MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44

     00147 - ROMA

     CODICE FISCALE 97222270585

     In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

     - contributo SISTRI/anno di riferimento;

     - il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e);

     - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

     Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata oppure via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it , i seguenti estremi di pagamento:

     - il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;

     - l'importo del versamento;

     - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

     A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'«operatore» sarà contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box.

     In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

 

 

 

     Allegato III [70]

 

     (articolo 11, comma 1)

 

     Nell'Allegato III è riportata la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relativa alle seguenti Categorie:

 

     • SCHEDA SISTRI PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI

 

     • SCHEDA SISTRI - COMUNE REGIONE CAMPANIA

 

     • SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI

 

     • SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI - REGIONE CAMPANIA

 

     • SCHEDA PRODUTTORE/TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI  PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA CHILI/TRENTA LITRI  AL GIORNO E RIFIUTI NON PERICOLOSI

 

     • SCHEDA CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO

 

     • SCHEDA SISTRI GESTORI:

 

     - SCHEDA IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI

     PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI

     - SCHEDA IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE MOBILE

     - SCHEDA IMPIANTO DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

     - SCHEDA GESTORE RAEE

     - SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VERICOLI FUORI USO

     - SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO

     - SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

     - SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA (D.M. 8 aprile 2008)

 

     • SCHEDA SISTRI COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI  SENZA DETENZIONE

 

     • SCHEDA SISTRI CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

 

     • DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI -PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI

 

 

     Area Registro Cronologico

 

     I. Il produttore/detentore dei rifiuti speciali deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

     II. Prima della partenza del mezzo di trasporto è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. Il produttore/detentore sottoscrive contestualmente con firma elettronica lo scarico. Nell'ipotesi in cui il trasportatore ritiri i rifiuti fuori dagli orari di lavoro del produttore/detentore, la firma elettronica dello scarico deve essere apposta dal produttore/detentore nella prima giornata lavorativa successiva, quale prima operazione da effettuare nel sistema SISTRI.

 

 

     Registro Cronologico Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

 

 

     III. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

 

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     -COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE: indicare la causa di produzione esterna del rifiuto;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     IV. Il produttore/detentore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

     VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto

     - RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del Legale Rappresentante

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

     VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - CER: codice CER del rifiuto prodotto

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - QUANTITA': quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

     - N. COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

     - PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

     Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

     i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

     ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

     Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)

     - N. ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto

     - LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto

     - DATA: data del certificato

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali)

 

 

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 6 - Rifiuti verso l'Estero

     X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

     - QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     -

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde

 

 

     Sezione 7 - Trasportatore

     XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di trasporto

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

     - E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti

     - E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

     - E' PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

     IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell'impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO.

 

 

     Sezione 8 - Destinatario

     I. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione, registrazione dell'impianto di destinazione

 

 

     Sezione 9 - Annotazioni  II. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.  FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - COMUNE REGIONE CAMPANIA

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Comune deve annotare mensilmente nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

     II. A seguito della movimentazione dei rifiuti è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

 

 

     Registro Cronologico Comune Regione Campania

 

 

     III. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     IV. Il Comune deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Comune Regione Campania

     VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - COMUNE: indicazione del Comune

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, CAP: indirizzo completo della sede

     - FAX, TELEFONO, EMAIL, WEB: numero di fax, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web del Comune

     - CODICE FISCALE del Comune

 

 

     Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

     VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - CER: codice CER del rifiuto prodotto

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - QUANTITA' : quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

     - N. COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

     - PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

     Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

     i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

     ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

 

 

     Sezione 4 - Raccolta Multimateriale

     VIII. Nella Sezione 4, raccolta multimateriale, deve essere suddivisa la quantità totale dei rifiuti raccolti (CER 15.01.06) nelle diverse frazioni merceologiche di imballaggi.

     Specificare il totale di rifiuti oggetto di raccolta multimateriale, comprensiva degli scarti, e le quantità delle singole frazioni al netto degli scarti. La suddivisione va effettuata mensilmente attraverso l'utilizzo di stime basate su analisi merceologiche e/o dati dell'impianto di selezione della frazione multimateriale.

     I campi presenti sono:

     - TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE CER 15.01.06: quantità totale di rifiuti raccolti

     - CARTA E CARTONE - CER 15.01.01: quantità di imballaggi in carta

     - PLASTICA - CER 15.01.02: quantità degli imballaggi in plastica

     - LEGNO - CER 15.01.03: quantità degli imballaggi in legno

     - METALLI - CER 15.01.04: quantità degli imballaggi in metallo

     - VETRO - CER 15.01.07: quantità degli imballaggi in vetro

 

 

     Sezione 5 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 6 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 7 - Rifiuti verso l'Estero

     XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

     - QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 8 - Trasportatore

     XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di trasporto

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

     - E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale.

     Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti

     - E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

     - E' PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

 

 

     Sezione 9 - Destinatario

     XIII. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi dell'autorizzazione/registrazione dell'impianto di destinazione

 

 

     Sezione 10 - Annotazioni  XIV. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni  FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali è compilato:

     - nella fase di "carico" nel momento in cui il conducente del mezzo, all'arrivo all'impianto di produzione del rifiuto

     - nella fase di "scarico" nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.

     II. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

 

 

     Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Speciali

 

 

     III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003(solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)

     - VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     - CONSEGNATO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto a cui si consegna il rifiuto (qualora diverso da impianto di destinazione)

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     IV. Il delegato dell'azienda di trasporto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Speciali

     VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di trasporto

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI: ove previsto, numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante

     - RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Sezione Trasporto

     VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

     - CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto

     - TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

     - TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

     - CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

     - DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto

     - PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

 

 

     Sezione 4 - Sezione rifiuti dall'Estero

     VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO PROVENIENTE DALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto è proveniente da Paese Estero

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e Unità Locale dell'impianto di destinazione del rifiuto

     - CER: codice CER del rifiuto inviato all'Estero

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto inviato all'Estero

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto inviato all'Estero (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - QUANTITA' : quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

     - N. COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

     - PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

     Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

     i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

     ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - IMPIANTO DI PROVENIENZA: Ragione Sociale dell'impianto estero di provenienza del rifiuto

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 5 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 6 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 7 - Sezione Trasporto Intermodale/Monomodale ferroviario e marittimo

     XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale

     - E' PRESENTE UNA TRATTA MONOMODALE (FERROVIARIA O MARITTIMA): eventuale presenza di una tratta monomodale (ferroviaria o marittima). Nel caso di presenza di una tratta vengono visualizzati i campi seguenti (ripetuti per ciascuna nuova tratta inserita).

 

 

     Sezione Anagrafica relativa all'impresa

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di trasporto

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' OPERATIVA: indicazione dell'unità operativa coinvolta nel trasporto

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'unità operativa

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: eventuale numero di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (se richiesta)

     - RESPONSABILE TECNICO: indicazione del responsabile tecnico

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono, fax e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione relativa ai dati del trasporto

     - RESPONSABILE: nome e cognome del responsabile (ad es. capo gestione, nel caso di trasporto ferroviario)

     - DATA: data del trasporto

     - DATA e ORA DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO: data e ora di presa in carico del rifiuto

     - VETTORE: tipologia di trasporto utilizzato

     - N° IDENTIFICATIVO VETTORE: numero identificativo del vettore utilizzato

     - N° IDENTIFICATIVO SECONDARIO: eventuale numero identificativo secondario (ad es. carro ferroviario, nel caso di trasporto ferroviario)

     - DESCRIZIONE TRATTA: indicazione del percorso della tratta

     - N° TRATTA: numero sequenziale della tratta

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     Solo nel caso in cui sia presente un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento: - E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - UNITA' LOCALE: sede coinvolta nel trasporto intermodale

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono, fax e indirizzo mail della persona da contattare

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     - ULTERIORE TRATTA: eventuale presenza di una nuova tratta.

 

 

     Solo nel caso di un vettore su gomma:

     - MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

     - CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto

     - TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

     - TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

     - CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

     - DATA: data in cui inizia il trasporto del rifiuto

     - PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

     Firma della Scheda Movimentazione - Scheda SISTRI Trasportatore

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 8 - Sezione Conducente Mezzo di Trasporto

     XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

     - DATA PRESA IN CONSEGNA DEI RIFIUTI e ORA: data e ora in cui avviene la presa in consegna dei rifiuti

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

 

 

     Sezione 9 - Sezione Conducente Mezzo di Trasporto verso Destinatario

     XIII. Questa sezione è compilata nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione stessa prende in carico il rifiuto.

     XIV. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:

     - CONCLUSIONE DEL PROCESSO e ORA: data e ora in cui si conclude la movimentazione del rifiuto

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     IMPORTANTE: nel caso in cui il trasporto coinvolga veicoli di cui al D.Lgs. 209/2003 o veicoli di cui all'art. 231 D. Lgs. 152/2006 nel Registro Cronologico del trasportatore verrà registrata dal sistema la presenza di queste categorie di rifiuti.

     IMPORTANTE: nel caso di trasporto intermodale, la sezione 7 deve essere firmata da parte di ciascun soggetto che vi accede ed inserisce i dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI - REGIONE CAMPANIA

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali è compilato nel seguente modo:

     - in fase di fase "carico" nel momento in cui il conducente del mezzo arriva all'impianto di produzione del rifiuto

     - in fase di "scarico" nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.

     II. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

 

 

     Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania

 

 

     III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico.

     Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuti Urbani Regione Campania

 

 

     IV. Le imprese di trasporto che effettuano raccolta di rifiuti urbani nella Regione Campania devono accedere al sistema SISTRI e compilare la specifica Area Movimentazione Rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania

     VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di trasporto

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI: ove previsto, numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi

     - RESPONSABILE TECNICO: nome e cognome del responsabile tecnico

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

     VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - CER: codice CER del rifiuto urbano raccolto

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti raccolti espressa in kg

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità.

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 6 - Rifiuti verso l'Estero

     X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

     - QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 7 - Sezione Trasporto

     XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - MEZZO DI TRASPORTO: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

     - CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto

     - TARGA AUTOMEZZO: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

     - TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

     - CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

     - DATA: data in cui avviene il trasporto del rifiuto

     - PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

 

 

     Sezione 8 - Destinatario

     XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'impresa di destinazione

     - CODICE FISCALE: Codice fiscale dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione/registrazione dell'impianto di destinazione

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - PRODUTTORE/TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI 30 KG/lt AL GIORNO E NON PERICOLOSI

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il produttore/trasportatore dei propri rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 30 kg/lt al giorno e non pericolosi deve annotare nel Registro Cronologico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

     II. A seguito della presa in carico dei rifiuti da parte dell'impianto di destinazione è compilata la riga del Registro Cronologico corrispondente allo "scarico" effettuato.

 

 

     Registro Cronologico

 

 

     III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE: indicare la causa di produzione esterna del rifiuto;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     IV. Il produttore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     a. ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     b. DATA: data inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica

     VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa

     - RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     -

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede presso la quale sono localizzati i mezzi di trasporto

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria, classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

     VII. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - CER: codice CER del rifiuto trasportato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto trasportato

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto trasportato

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto trasportato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - QUANTITA': quantitativo di rifiuti che l'impresa trasporta all'impianto di destinazione espressa in kg

     - N. COLLI: numero dei colli trasportati all'impianto di destinazione

     - PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato

     - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

     Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

     i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

     ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

     - N. ID CERTIFICATO: numero identificativo del certificato di laboratorio che accompagna il rifiuto

     - LABORATORIO: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto

     - DATA: data del certificato

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 4 - Sezione Trasporto

     VIII. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es.

     fermo del mezzo, trasbordo parziale, imprevisto tecnico), il conducente deve inserire nel campo annotazioni della copia cartacea che accompagna il rifiuto la nota relativa alla variazione intervenuta. Il delegato dell'azienda di trasporto, al ritorno del conducente del mezzo in azienda, deve inserire nel sistema SISTRI la nota e firmare.

     IX. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - MEZZO DI TRASPORTO: mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

     - CONDUCENTE: conducente che è responsabile del trasporto

     - TARGA AUTOMEZZO: la targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

     - TARGA RIMORCHIO: targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

     - CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

     - DATA: data in cui avviene il trasporto del rifiuto

     - PERCORSO: percorso identificato

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

 

 

     Per i rifiuti diretti all'estero

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde

 

 

     Sezione 5 - Destinatario

     X. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'impresa di destinazione

     - CODICE FISCALE: codice fiscale dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione/registrazione dell'impianto di destinazione.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il concessionario/gestore case costruttrici/automercato deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

     II. Deve essere compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

 

 

     Registro Cronologico

 

 

     III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - VEICOLI D.Lgs. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003

     - VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006

     - NUMERO: quantità di veicoli conferiti

     - PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico/scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - CONFERITO DA: indicazione della tipologia di soggetto (privato/azienda)

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese di destinazione del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto (nel caso conferimento non da privati)

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella.

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     IV. Il concessionario/gestore case costruttrici/automercato, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica

     VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto

     - RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del Legale Rappresentante

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

     VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - CER: codice CER del rifiuto prodotto

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - TIPOLOGIA VEICOLI: indicazione della categoria di appartenenza (D.Lgs. n. 209/2003 ovvero art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006) dei veicoli e loro numero

     - QUANTITA': quantità espressa in kg

     - PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

     Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

     i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

     ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 5 - Rifiuti verso l'Estero

     IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTI VERSO L'ESTERO: indicazione se i rifiuti sono inviati all'Estero

     - QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'estero espressa in kg

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione

 

 

     Sezione 6 - Trasportatore

     X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di trasporto

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

     - E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti

     - E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO: eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

     - E' PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell'impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO.

 

 

     Sezione 7 - Destinatario

     I. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione

     - CODICE FISCALE: codice fiscale dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione o di registrazione dell'impianto di destinazione

 

 

     Sezione 8 - Annotazioni

     II. ANNOTAZIONI: Eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     FRONTESPIZIO DELLA SCHEDA SISTRI - GESTORI

 

 

     In base alla tipologia dell'impianto finale di destinazione del rifiuto, il delegato dell'azienda di destinazione deve compilare la Scheda SISTRI relativa allo specifico impianto gestito:

     - IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI

     - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILI

     - IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

     - R.A.E.E.

     - IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO

     - IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO

     - GESTORE CENTRO DI RACCOLTA di cui all'art. 23, comma 1, del presente regolamento

     - SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA (D.M. 8 Aprile 2008)

     La "Scheda SISTRI - Gestori" è relativa all'attività di gestione di rifiuti prodotti da terzi. Nel caso in cui l'impresa di destinazione produca essa stessa dei rifiuti, ai fini del sistema SISTRI è considerata una impresa di produzione di rifiuti e quindi deve compilare la "Scheda SISTRI - Produttore".

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - GESTORE IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del gestore dell'impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto di discarica prende in carico i rifiuti.

 

 

     Registro Cronologico Impianto di Discarica

 

 

     II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     III. Il delegato dell'impianto di discarica continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Impianto di Discarica

     V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto di discarica

     - RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di discarica

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI U.L.: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

     - CLASSIFICAZIONE DELLA DISCARICA (art. 4 D.Lgs. 36/2003): classificazione della discarica in base all'art. 4 D.Lgs. 36/2003

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi dell'autorizzazione/registrazione rilasciata dall'Ente competente

     - NUMERO DI LOTTI: numero di lotti dell'impianto

     - VOLUME AUTORIZZATO PER SINGOLO LOTTO: volume autorizzato per il conferimento dei rifiuti espresso in mc

 

 

     Sezione 3 - Sezione Consegna Rifiuti

     VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in kg)

     - LOTTO DI ABBANCAMENTO: lotto di abbancamento del contenitore del rifiuto pericoloso (solo nel caso di rifiuti pericolosi).

 

 

     Sezione 4 - Annotazioni

     VII. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 5 - Sezione impianto

     VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi, da comunicare periodicamente:

     - QUANTITATIVO DI BIOGAS PRODOTTO SEMESTRALMENTE: quantitativo di biogas prodotto semestralmente

     - QUANTITATIVO DI BIOGAS RECUPERATO SEMESTRALMENTE: quantitativo di biogas recuperato semestralmente

     - QUANTITATIVO DI PERCOLATO PRODOTTO: quantitativo di percolato che viene prodotto dall'impianto di discarica. Il campo viene compilato in base ai dati inseriti dal gestore nel Registro Cronologico quando accede in veste di produttore del rifiuto

     - TRATTAMENTO PERCOLATO: in sito/fuori sito

     - CAPACITA' RESIDUA TOTALE: capacità residua in mc al 30/06 e al 31/12.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILE

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

 

 

     Registro Cronologico Impianto di Recupero/Smaltimento

 

 

     II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     III. Il delegato dell'impianto di recupero/smaltimento anche mobile continua la compilazione dell'Area Movimentazione della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Impianto di Recupero/Smaltimento

     V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto di recupero/smaltimento

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di recupero/smaltimento

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione o registrazione dell'impianto

     - POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (kg/anno): quantità di rifiuti che l'impianto può recuperare/smaltire in un anno

     - NUMERO DI LINEE: numero di linee di trattamento

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Sezione Consegna Rifiuti

     VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: l'utente deve indicare il quantitativo accettato (espresso in kg)

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     VII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio Sezione 6 - Annotazioni

     IX. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 7 - Sezione Impianto  - GIACENZA: quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - GESTORE IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

 

 

     Registro Cronologico Impianto di Incenerimento/Coincenerimento

 

 

     II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti preso in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     III. Il delegato dell'impianto di Incenerimento/Coincenerimento continua la compilazione dell'Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Impianto di Incenerimento/Coincenerimento

     V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto di Incenerimento/Coincenerimento

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di incenerimento/coincenerimento

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione o registrazione dell'impianto

     - NUMERO DI LINEE: numero di linee di trattamento

     - POTENZIALITA' AUTORIZZATA (kg/anno): quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Sezione Consegna Rifiuti

     VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - LA SPEDIZIONE E' STATA RICEVUTA DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO: indicazione dell'impianto che ha ricevuto il rifiuto

     - LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato (espresso in kg)

     - OPERAZIONE DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO: indicare la tipologia di operazione eseguita

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     VII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 6 - Annotazioni

     IX. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 7- Sezione impianto

     X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO (KG/ANNO): capacità nominale dell'impianto (kg/anno) di incenerimento/coincenerimento

     - NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO E POTENZIALITA' DELLA STESSA (KG/ANNO): numero di linee di trattamento e potenzialità per linea

     - P.C.I. DEI RIFIUTI PERICOLOSI TRATTATI: P.C.I. dei rifiuti trattati

     - TIPOLOGIA RECUPERO ENERGETICO: indicare la tipologia di recupero (ELETTRICO, TERMICO o TERMICO/ELETTRICO)

     - GIACENZA: quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - GESTORE R.A.E.E.

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     Registro Gestore R.A.E.E.

 

 

     I. La "Scheda SISTRI - Gestore RAEE" è relativa a impianti di trattamento/recupero di RAEE e anche di altre tipologie di rifiuti.

     II. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

     III. Nel Registro Cronologico del Gestore RAEE sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - CATEGORIA RAEE: Categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'Allegato 1°A del D.Lgs. 151/2005

     - TIPOLOGIA RAEE: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali)

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - RIUTILIZZO APPARECCHIATURA INTERA: indicazione se c'è riutilizzo dell'apparecchiatura intera

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE:indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     Registro Cronologico Altri Rifiuti

     IV. Il Registro Cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai RAEE. E' compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico un rifiuto.

     V. Nel Registro Cronologico del gestore RAEE sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - QUANTITA': quantità del rifiuto preso in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione

 

 

     VI. Il gestore RAEE continua la compilazione dell'Area Movimentazione della scheda SISTRI aperta dal produttore o dal trasportatore del rifiuto, riempiendo le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     VII. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Gestore RAEE

     VIII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di gestione RAEE

     - RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di gestione RAEE

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

     - REGISTRAZIONE EMAS O ISO: registrazione EMAS o ISO

     - NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO: numero di linee di trattamento

     - POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (kg/anno):quantità di rifiuti che l'impianto gestisce in un anno

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Sezione Consegna Rifiuti

     IX. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in kg

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 6 - Annotazioni

     X. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 7 - Sezione impianto

     XI. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - GIACENZA: quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12/ in kg.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

 

 

     Registro Cronologico

 

 

     II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003

     - VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006

     - NUMERO: quantità di veicoli conferiti

     - PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti in kg

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico.

     Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - CONFERITO DA: soggetto che ha conferito il rifiuto (privato/azienda)

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese di provenienza del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto (solo se diverso da privato)

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

 

 

     Registro Cronologico Altri Rifiuti

 

 

     IV. Il Registro Cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso.

     E' compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico un rifiuto.

     V. Nel Registro Cronologico del gestore impianto di demolizione e rottamazione sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità del rifiuto preso in carico in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI (solo per impianti di coincenerimento): codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     VI. Il gestore continua la compilazione della scheda SISTRI, nel caso sia stata già aperta dal produttore del rifiuto, riempiendo le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     VII. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Gestore Impianto di Demolizione e Rottamazione Veicoli Fuori Uso

     VIII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto

     - RAPPRESENTANTE LEGALE: nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'unità locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

     - REGISTRAZIONE EMAS O ISO: numero di registrazione EMAS o ISO.

     - POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO (kg/ anno): quantità di rifiuti che l'impianto può smaltire in un anno

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Sezione Spedizione

     IX. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in kg.

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     X. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     XI. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 6 - Annotazioni

     XII. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 7 - Sezione impianto

     XIII. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - GIACENZA: quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.

     - MESSA IN RISERVA: indicazione della quantità di rifiuti che al 30/06 e al 31/12 di ogni anno sono stati sottoposti all'operazione di messa in riserva ma non sono stati ancora avviati al successivo trattamento

     - QUANTITA' AL REIMPIEGO SEMESTRALE: quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti da rottamazione avviata a reimpiego

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

 

 

     Registro Cronologico

 

 

     II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - VEICOLI D.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003

     - VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall' art. 231 del D.Lgs. 152/2006

     - NUMERO: quantità di veicoli conferiti

     - PESO: peso complessivo dei veicoli conferiti in kg.

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese di provenienza del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella.

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

 

 

     Registro Cronologico Altri Rifiuti

 

 

     III. Il Registro Cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso.

     E' compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico un rifiuto.

     IV. Nel Registro Cronologico del gestore impianto di frantumazione sono riportati i seguenti campi:

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità del rifiuto preso in carico in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     V. Il gestore continua la compilazione della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto riempiendo le specifiche sezioni.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     VI. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

     VII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto

     - RAPPRESENTANTE LEGALE nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di frantumazione veicoli fuori uso

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

     - REGISTRAZIONE EMAS O ISO: numero di registrazione EMAS o ISO

     - POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO (kg/anno): quantità di rifiuti che l'impianto può smaltire in un anno

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare.

 

 

     Sezione 3 - Sezione Consegna Rifiuti

     VIII. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     -

     LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in Kg.

 

 

     Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     IX. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 5 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     X. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 6 - Annotazioni  XI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni  FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Sezione 7 - Sezione impianto

     XII. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - GIACENZA: quantità di rifiuti in giacenza al 30/6 e al 31/12 in kg

     - PROLER PRODOTTO ANNUALMENTE: PROLER prodotto annualmente in kg

     - DESTINATARI DEL PROLER:

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del destinatario del PROLER

     - CODICE FISCALE: codice fiscale del destinatario del PROLER

     - QUANTITA': quantità del PROLER in kg.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Centro di Raccolta dei rifiuti deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto conferito.

 

 

     Registro Cronologico Centro di Raccolta Rifiuti

 

 

     II. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - TIPOLOGIA RAEE: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali)

     - RAEE PROFESSIONALI (CATEGORIA ALLEGATO 1A): indicazione della categoria di RAEE professionali secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005

     - RAEE DOMESTICI (CATEGORIA ALLEGATO 1A): indicazione della categoria di RAEE domestici secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     III. Il delegato del Centro di Raccolta Rifiuti continua la compilazione dell'Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     -

     DATA : data inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti

     V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto

     - RAPPRESENTANTE LEGALE nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     -

     CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di frantumazione veicoli fuori uso

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare.

 

 

     Sezione 3 - Rifiuti verso l'Estero

     VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

     - QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

     - COD. REG. 1013/2006/CE: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 4 - Sezione Consegna Rifiuti

     VII. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - LA SPEDIZIONE E' STATA: indicazione se la spedizione è stata

     - accettata per intero

     - accettata parzialmente

     - respinta

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in Kg.

 

 

     Sezione 5 - Destinatario

     VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione o registrazione dell'impianto di destinazione

 

 

     Sezione 6 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     IX. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 7 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     X. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 8 - Annotazioni  XI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni  FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALL'ART.183, COMMA 1 LETTERA MM) DEL D.LGS. N. 152/2006"

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

     Registro Cronologico Centro di Raccolta Rifiuti Urbani della Regione Campania

     II. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - RAEE DOMESTICI (CATEGORIA ALLEGATO 1A): indicazione della categoria di RAEE domestici secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - CONFERITO DA: indicazione della tipologia di soggetto (privato/altro soggetto)

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione del NOME e CODICE FISCALE del Comune o del soggetto rifiuto che ha conferito il rifiuto (nel caso di diverso da privato)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     III. Il delegato del Centro di Raccolta Rifiuti Urbani della Regione Campania continua la compilazione dell'Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica Gestore Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Regione Campania

     V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impianto

     - RAPPRESENTANTE LEGALE nome e cognome del rappresentante legale

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'impianto di frantumazione veicoli fuori uso

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: estremi dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare.

 

 

     Sezione 3 - Rifiuti verso l'Estero

     VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

     - QUANTITATIVO: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - PAESE DI DESTINAZIONE: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 4 - Sezione Consegna Rifiuti

     VII. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

     - QUANTITATIVO RICEVUTO: quantitativo accettato espresso in Kg.

 

 

     Sezione 5 - Destinatario

     VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'azienda di destinazione

     - CODICE FISCALE dell'impresa

     - AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE: estremi di autorizzazione o registrazione dell'impianto di destinazione

 

 

     Sezione 6 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

     IX. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

     - CODICE FISCALE dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

 

 

     Sezione 7 - Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

     X. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

     - PRESENZA CONSORZIO: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - RAGIONE SOCIALE: ragione sociale del Consorzio

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

     - CODICE FISCALE del Consorzio

 

 

     Sezione 8 - Annotazioni  XI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni  FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Commerciante/Intermediario di rifiuti speciali senza detenzione deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dall'avvenuta transazione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto oggetto della transazione stessa.

     II. A seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza dell'intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione, è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

     Registro Cronologico Intermediario/Commerciante di Rifiuti Speciali senza detenzione

     III. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti intermediati in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     Nell'Area Movimentazione Rifiuto il Commerciante/Intermediario di rifiuti speciali senza detenzione visualizza le Schede SISTRI - Area Movimentazione nelle quali la movimentazione è stata terminata e in cui è stato indicato come "Intermediario/Commerciante senza detenzione".

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Il Consorzio deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dall'avvenuta transazione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto oggetto della transazione stessa.

     II. A seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza del Consorzio, è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

     IMPORTANTE: Tale sezione sarà visualizzata ed eventualmente compilata dal Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti solo quando è inserito dal produttore/detentore come intermediario/consorzio

 

 

     Registro Cronologico Consorzio

 

 

     I. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

     - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONI: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti intermediati espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     -ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni.

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     Nell'Area Movimentazione Rifiuto il Consorzio visualizza le Schede SISTRI - Area Movimentazione nelle quali la movimentazione è stata terminata e in cui è stato indicato come "Consorzio".

 

 

     DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

 

 

     Area Registro Cronologico

 

 

     I. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:  - CODICE OPERAZIONE: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

 

 

     - DATA: data dell'operazione

     - TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

     - RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

     - CER: Codice Europeo del Rifiuto caricato

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - QUANTITA': quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

     - CONSEGNATO A: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto a cui si consegna il rifiuto (qualora diverso da impianto di destinazione)

     - PAESE DESTINATARIO: Paese estero di destinazione del rifiuto

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     -ORIGINE DEL RIFIUTO: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - ID SCHEDA SISTRI: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

     - PESO VERIFICATO A DESTINO: quantitativo rifiuto verificato a destino

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

     - ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 

 

     Area Movimentazione Rifiuto

 

 

     Sezione 1 - Identificativo Scheda

     II. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

     - ID e SERIE: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

     - DATA: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

 

 

     Sezione 2 - Sezione Anagrafica

     III. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

     - RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale dell'impresa

     - SEDE LEGALE: indicazione della sede legale dell'impresa

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo della sede legale

     - CODICE ISTAT ATTIVITA': codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

     - CODICE FISCALE del soggetto dichiarante

     - UNITA' LOCALE: sede dell'Unità Locale

     - INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP: indirizzo completo dell'Unità Locale

     - NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

     - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: numero, categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

     - LEGALE RAPPRESENTANTE: nome e cognome del legale rappresentante

     - PERSONA DA CONTATTARE: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

 

 

     Sezione 3 - Sezione rifiuti dall'Estero

     IV. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

     - RIFIUTO PROVENIENTE DALL'ESTERO: indicazione se il rifiuto è proveniente da Paese Estero

     - IMPIANTO DI DESTINAZIONE: Ragione Sociale e Unità Locale dell'impianto di destinazione del rifiuto

     - CER: codice CER del rifiuto inviato all'Estero

     - DENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

     - DESCRIZIONE: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

     - STATO FISICO: stato fisico corrispondente al rifiuto inviato all'Estero

     - CARATTERISTICHE DI PERICOLO: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto inviato all'Estero (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - QUANTITA': quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

     - N. COLLI: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

     - PESO DA VERIFICARSI A DESTINO: indicare la scelta prevista (SI/NO)

     - RIFIUTO DESTINATO A: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

     - TIPO DI IMBALLAGGIO: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

     - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

     Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

     i. Classe ADR: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

     ii. Numero ONU: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

     - COD. REG. 1013/2006/CE: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento

     - PAESE DI PROVENIENZA: Paese estero di provenienza del rifiuto

     - IMPIANTO DI PROVENIENZA: Ragione Sociale dell'impianto estero di provenienza del rifiuto

     - NUMERO NOTIFICA: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

     - NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg. (CE) 1013/2006

     - E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE/MONOMODALE: eventuale presenza di una tratta intermodale/monomodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti

     - ALLEGA DOCUMENTO: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

 

 

     Sezione 4 - Sezione movimentazione

     V. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

     a. DATA e ORA DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO: data e ora di presa in carico del rifiuto

 

 

     Sezione 5 - Annotazioni

     VI. ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni

     Firma della Scheda Movimentazione

     FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

 


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.M. 30 marzo 2016, n. 78.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[9] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[13] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 17 ottobre 2012, n. 210.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[15] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[16] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[17] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[18] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[31] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[32] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[36] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[45] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[47] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[48] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[50] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[51] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[52] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[53] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[54] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[55] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[56] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[57] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[58] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[59] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[60] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[61] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[62] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[63] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[64] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. La disposizione di abrogazione è stata abrogata dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[65] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[66] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[67] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[68] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.

[69] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2012, n. 141.

[70] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 novembre 2011, n. 219.