§ 63.1.382 - Del.CIPE 11 gennaio 2011, n. 1.
Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:11/01/2011
Numero:1

§ 63.1.382 - Del.CIPE 11 gennaio 2011, n. 1.

Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013.

(G.U. 7 aprile 2011, n. 80)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

 

     VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

 

     VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

 

     VISTO in particolare l'articolo 6-quater della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del FAS prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, relativamente alle risorse non impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di Programma Quadro alla data del 31 maggio 2008, demandando altresì allo stesso Comitato la definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse che si rendono cosi disponibili ed estendendo tale previsione, in via di principio, alle analoghe risorse assegnate a Regioni e Province autonome;

 

     VISTO il successivo articolo 6-quinquies, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

 

     VISTO inoltre l'articolo 6-sexies della medesima legge n. 133/2008, che, nel prevedere la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cd. "risorse liberate"), stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego di tali risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione;

 

     VISTA la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN);

 

     VISTO in particolare l'articolo 18 della citata legge n. 2/2009, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

 

     VISTO in particolare l'articolo 16 della predetta legge n.42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere Io sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

 

     VISTO inoltre il successivo articolo 22, il quale prevede la ricognizione degli interventi infrastrutturali, al fine di promuovere il recupero del relativo deficit e conseguentemente la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

 

     VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'articolo 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la possibilità, da parte delle Regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale;

 

     VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

 

     VISTO in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, della predetta legge n. 19612009 che, fra l'altro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti stessi;

 

     VISTO l'articolo 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la missione di spesa sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS;

 

     CONSIDERATO che la suddetta riduzione lineare a carico del FAS è stata quantificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con propria specifica nota n. 97018 del 17 novembre 2010, in complessivi 4.990.717.442 euro, di cui 897.079.644 euro per l'anno 2011, 459.723.950 euro per l'anno 2012, 1.100.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.533.913.848 euro per le annualità successive al 2013;

 

     VISTO inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della predetta legge n. 122/2010, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

 

     VISTA la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale 2007-2013;

 

     VISTA la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

 

     VISTA inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G. U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n.166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

 

     VISTA la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

 

     CONSIDERATO che, nella seduta del 26 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della richiamata legge-delega n. 42/2009, relativo alle risorse aggiuntive destinate ad interventi speciali finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, schema sul quale è in corso di acquisizione la prescritta intesa da parte della Conferenza unificata;

 

     VISTA la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3278 del 26 novembre 201.0, con la quale viene sottoposta all'approvazione del Comitato, in attuazione della richiamata delibera n. 79/2010, la proposta concernente l'individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità di riprogrammazione delle risorse nazionali e comunitarie disponibili con riferimento ai periodi 2000-2006 e 20072013, anche ai fini dell'accelerazione degli interventi e della concentrazione su priorità di rilevanza strategica;

 

     CONDIVISA l'esigenza, anche in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6 quater, 6 quinquies e 6 sexies della legge n. 133/2008, di concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale le risorse del FAS relative ai sopracitati cicli di programmazione e quelle dei programmi comunitari;

 

     CONSIDERATO che, al fine di garantire il consolidamento della ripresa economica, occorre perseguire l'ottimizzazione degli investimenti pubblici attraverso la loro concentrazione su progetti di rilevanza strategica, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale;

 

     CONSIDERATO che questo Comitato, nella seduta del 26 novembre 2010, ha approvato la richiamata proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale del 26 novembre 2010, subordinando l'efficacia della relativa delibera all'acquisizione della prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

 

     VISTA la nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, n. 6253 del 31 dicembre 2010, con la quale viene trasmesso l'atto approvato nella seduta del 16 dicembre 2010 che ha sancito, ai sensi dell'articolo 6-quater sopra richiamato, l'intesa relativamente ai punti da 1 a 8 del testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010 ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente ai punti 9 e 10 del medesimo testo;

 

     RITENUTO di dover procedere all'adozione della presente delibera che, alla luce del documento finale oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, recepisce alcune modifiche al testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010;

 

     CONSIDERATO che Stato e Regioni intendono affidarsi al rispetto del principio di leale collaborazione e di reciproca assunzione dei rispettivi impegni e della relativa tempistica;

 

     DELIBERA

 

     1) Contenuti

 

     La presente delibera definisce obiettivi, criteri e modalità per la programmazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e stabilisce indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico. L'eventuale riprogrammazione avverrà secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il rispetto del vincolo di territorialità delle risorse, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 7.

 

     La programmazione tiene conto dell'insieme delle risorse ordinarie, nazionali e regionali, disponibili per investimenti pubblici e per lo sviluppo di ciascun territorio, ivi comprese quelle previste dai contratti di programma, parte investimenti, degli Enti nazionali, che dovranno assicurare il loro pieno coinvolgimento nelle modalità di attuazione e garantire l'aggiuntività rispetto alla spesa ordinaria, coerentemente con le disposizioni dei regolamenti comunitari.

 

     I contenuti della presente delibera pongono le basi per l'attuazione degli articoli 16 e 22 della legge n. 42 del 2009, i cui decreti legislativi sono stati sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010.

 

     2) Obiettivi

 

     Nell'ambito del quadro strategico vigente e dei relativi strumenti di programmazione, la delibera interviene sul rafforzamento delle regole di responsabilizzazione, sull'assunzione e sul rispetto degli impegni e sugli strumenti per assicurare i risultati, sulla concentrazione delle risorse, sulla qualità e sull'accelerazione degli interventi, prevedendo uno strumento di attuazione rafforzata di tipo contrattuale per quelli prioritari o di maggiore complessità attuativa.

 

     3) Requisiti di individuazione degli interventi strategici

 

     Le risorse saranno finalizzate a interventi coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale in grado di determinare un progresso significativo verso l'obiettivo rilevante per tale priorità.

 

     In particolare saranno finanziati progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia dì carattere immateriale, di cui alle seguenti categorie:

 

     • interventi di rilievo nazionale;

 

     • interventi di rilievo interregionale;

 

     • interventi di rilevanza strategica regionale,

 

     ovvero grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

 

     I requisiti di ammissibilità degli interventi, in coerenza con i nuovi indirizzi comunitari per il prossimo ciclo di programmazione e con gli indirizzi di cui agli articoli 13, 16 e 22 della legge n. 42/2009, riguarderanno:

 

     • identificazione dei fabbisogni a cui intendono rispondere e dei risultati attesi espressi in termini di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;

 

     • tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

 

     • programmazione/previsione ex-ante del metodo per la successiva valutazione di impatto degli interventi;

 

     Inoltre, gli investimenti infrastrutturali dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:

 

     • previsione e/o inclusione dei progetti negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti da norme che regolano gli specifici settori;

 

     • progettazione preliminare approvata (ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006, completa della documentazione di cui all'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e ss.mm.ii ed approvata ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e, relativamente agli interventi di cui alla legge obiettivo, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006) e sostenibilità gestionale analiticamente dimostrata.

 

     Allo scopo di migliorare la qualità della progettazione, accelerare l'affidamento delle opere e l'avvio dei lavori per i progetti strategici che rispondono ai suddetti requisiti, per un limitato numero di interventi e secondo modalità da concordare e prevedere nel contratto istituzionale di cui al successivo punto 5, nella fase di passaggio dalla progettazione preliminare alla progettazione definitiva/esecutiva fino alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'affidamento dei lavori, potranno realizzarsi forme di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni e le società pubbliche interessate.

 

     4) Modalità di selezione degli interventi strategici

 

     Per il Sud, gli interventi verranno individuati prendendo a riferimento le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali contenute nel Piano Nazionale per il Sud.

 

     La selezione degli interventi strategici di competenza delle amministrazioni centrali e regionali avviene attraverso un processo di concertazione istituzionale e tecnica promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Gli esiti di tale concertazione costituiscono revisione e aggiornamento dei Programmi attuativi regionali (PAR).

 

     In tale contesto, gli interventi strategici nazionali sono altresì inseriti in documenti programmatici sottoposti dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per ciascun settore, all'approvazione del CIPE ai fini del riparto delle risorse disponibili con carattere prioritario. In caso di mancato accordo con la Regione interessata, l'individuazione dei relativi interventi strategici nazionali avviene previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e comunque coerentemente con i contenuti del Piano Nazionale per il Sud.

 

     L'aggiornamento degli strumenti settoriali di programmazione infrastrutturale terrà conto degli interventi strategici nazionali così individuati.

 

     Nella selezione degli interventi si terrà conto degli esiti della ricognizione infrastrutturale di cui all'art. 22 della legge n. 42/2009.

 

     5) Attuazione rafforzata: il contratto istituzionale di sviluppo

 

     Tutti gli interventi saranno attuati mediante gli strumenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti (Accordi di programma quadro, attuazione diretta e regole di utilizzo delle risorse liberate).

 

     Gli interventi prioritari e/o di maggiore complessità attuativa saranno oggetto di appositi atti negoziali, denominati "contratti istituzionali di sviluppo", volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, e condizionalità secondo quanto sarà disciplinato con il decreto legislativo di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009.

 

     In sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il contratto potrà riguardare:

 

     • le risorse FAS 2000-2006 oggetto di riprogrammaziane già individuate in sede di ricognizione del loro stato di attuazione (punto 1.1 delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010), nella misura che sarà determinata all'esito delle attività di verifica di cui alla stessa delibera 79/2010;

 

     • interventi in corso che a seguito delle verifiche UVER rivelino criticità in fase di attuazione.

 

     Potrà riguardare altresì le risorse liberate, nella misura in cui saranno quantificate sulla base degli ulteriori rimborsi generati in seguito alla rendicontazione dei Programmi comunitari 2007-2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge n. 112/2008 e le pertinenti disposizioni comunitarie.

 

     Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

 

     Il contratto, atto idoneo a produrre effetti giuridici, definisce l'accordo delle parti e prevede l'individuazione puntuale e specifica degli interventi da realizzare, i fabbisogni a cui intende rispondere, gli elementi che ne assicurano la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale; gli obiettivi di realizzazione (efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo (efficacia), in termini dei menzionati indicatori di risultato; la definizione del cronoprogramma degli impegni e delle responsabilità dei contraenti e delle fasi di realizzazione; le eventuali condizionalità, comprese modifiche istituzionali alla cui realizzazione è subordinato il trasferimento dei fondi; l'eventuale sistema degli incentivi e delle penalità collegati al rispetto/inadempimento delle clausole; le modalità di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessarie a garantire trasparenza e tempestività per le decisioni e la verifica degli effetti.

 

     6) Valutazione, monitoraggio e verifica dell'avanzamento e dell'efficacia della programmazione 2007/2013

 

     I processi di riprogrammazione e di selezione e attuazione dei progetti strategici sono accompagnati con attività di verifica e di valutazione.

 

     E' assicurato il completo e regolare monitoraggio periodico degli interventi mediante procedure e sistemi informatici previsti a legislazione vigente anche in coerenza con l'articolo 30 della legge n. 196/2009; il mancato rispetto di questi requisiti è sanzionato con la sospensione dei trasferimenti delle risorse.

 

     Nell'ambito dei controlli previsti nella delibera n.166/07, le attività di controllo effettuate dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica collegate ai casi di stallo o mancato completamento degli interventi o di non entrata in esercizio degli stessi potranno portare alla formulazione di proposte per il superamento delle criticità rilevate ovvero di revoca dei finanziamenti.

 

     Le amministrazioni titolari di risorse FAS devono assicurare un documentato sistema di controlli, che garantisca la correttezza e la regolarità della spesa presentata alla certificazione. L'importo delle spese certificate e riscontrate irregolari a seguito dei controlli previsti dalla delibera CIPE n. 166/07 sarà decurtato dalle assegnazioni disposte a favore del Programma.

 

     7) Indirizzi per l'accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013

 

     Premesso che:

 

     • le modifiche alla cosiddetta regola del disimpegno automatico (introdotte dal Regolamento CE 539/2010 che ha emendato il Regolamento CE 1083/2006) hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d'anno nei 2011 e in ognuno degli anni successivi;

 

     • è fortissimo il ritardo, salvo poche Amministrazioni di eccellenza, nell'utilizzo dei fondi comunitari, con gravi rischi di disimpegno;

 

     • si è fortemente modificato il contesto economico e sociale rispetto a quello nel quale era stata costruita la programmazione dei fondi per il periodo 2007-2013;

 

     • il cambiamento di priorità strategiche che ne deriva è riflesso per il Sud nel Piano Nazionale per il Sud;

 

     la riprogrammazione delle risorse deve estendersi ai fondi comunitari.

 

     La riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

 

     Valgono quale riferimento per le aree del Sud le priorità fissate dal Piano Nazionale per il Sud.

 

     Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

 

     I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell'ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo Strutturale.

 

     Faranno fede per quanto riguarda gli impegni i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGRUE al 31 maggio 2011 e al 31 gennaio 2012, le riduzioni degli stanziamenti dei programmi oggetti di rimodulazione si attueranno sugli importi relativi all'annualità 2013 dei piani finanziari in vigore al 31 dicembre 2010.

 

     Eventuali altre misure dì accelerazione saranno definite secondo le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale.

 

     Relativamente all'obbligo, previsto nel Quadro Strategico Nazionale di alimentare su base bimestrale il sistema nazionale di monitoraggio, l'erogazione della quota nazionale di cofinanziamento a carico del bilancio dello Stato è subordinata alla

 

     corretta e puntuale alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, coerente con le spese certificate alla Commissione europea.

 

     I grandi progetti non confermati entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera sono considerati non realizzabili nel presente ciclo di programmazione e saranno quindi oggetto di riprogrammazione.

 

     L'attuazione dei Grandi progetti potrà essere disciplinata nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo.

 

     I processi di riprogrammazione delle risorse comunitarie dovranno essere sostenuti da valutazioni operative, in coerenza con i regolamenti comunitari, su metodologia individuata dall'Unità di valutazione degli investimenti pubblici e condivisa con i Nuclei di valutazione e con tutte le amministrazioni titolari di Programma.

 

     8) Nuovi progetti strategici

 

     In riferimento all'aggiornamento degli interventi strategici (di cui al punto 4) e a seguito delle attività di valutazione finalizzate alla riprogrammazione delle risorse (di cui al punto 6), anche in coerenza con l'articolo 30 commi 8 e 9 della legge n.196/2009, potrà essere prevista l'attivazione (con modalità da definire) di un fondo per finanziamento di studi di fattibilità sino alla progettazione preliminare, con particolare riferimento ai progetti di rilievo interregionale.

 

     9) Riduzione delle assegnazioni FAS 2000-2006 e 2007-2013

 

     Per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale", come disposta dall'art. 2 del decreto legge n. 78/2010, allegato 1, per un valore pari a 4.990,717 milioni di euro, le assegnazioni FAS di cui alla delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 sono ridotte come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

 

     Per le regioni interessate ai piani di rientro che intendono utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS come disposto dall'art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni corrisponda ad un ammontare pari a quello indicato nell'allegata tabella, concorrono alla riduzione anche le risorse FAS oggetto della ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010 di questo Comitato.

 

     Per quanto riguarda la riduzione imputata sulla programmazione FAS 2000-2006, si specifica che tale riduzione è prioritariamente imputata alla programmazione nazionale. Laddove non emergessero sufficienti disponibilità in esito alla definitiva ricognizione, si utilizzeranno le ulteriori risorse FAS derivanti dalla ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010.

 

     10) Programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013

 

     Il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze esprimono l'assenso sulla revisione del quadro finanziario dei programmi regionali FAS, già oggetto di presa d'atto da parte del CIPE, conseguentemente alla riduzione delle assegnazioni di cui al punto 9. Fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009 sulla impegnabilità della percentuale di riduzione delle risorse come previsto nell'Accordo del 12 febbraio 2009, le Regioni possono coprire la differenza tra la dotazione finanziaria originaria del programma e le risorse statali disponibili, ovvero adeguare il programma al nuovo quadro finanziario, indicando i relativi criteri.

 

     Sulla base della revisione così comunicata, da compiersi entro un termine massimo dì 30 giorni dalla data di assunzione della presente delibera, sarà adottato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il provvedimento di messa a disposizione delle risorse (delibera CIPE n.166/2007, punto 3.1.3). Nel caso in cui le Regioni comunichino di avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso di lasciare inalterato il valore del programma provvedendo alla copertura della differenza con risorse diverse dal FAS, il suddetto Dipartimento provvederà direttamente alla adozione del provvedimento di messa a disposizione delle risorse ai sensi del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.166/2007.

 

     Tale revisione nel medesimo termine è condotta sui programmi regionali FAS che non siano stati oggetto di presa d'atto da parte del CIPE, cui saranno sottoposti entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

 

     Resta fermo per le Regioni del Mezzogiorno, tenuto conto delle linee guida per la realizzazione del Piano nazionale per il Sud, che i programmi FAS sono sottoposti, entro 30 giorni, a revisione per essere resi coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano e per individuare gli interventi strategici. Gli stessi Programmi sono sottoposti al CIPE entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

     Roma, 11 gennaio 2011

 

     Il Presidente delegato: Tremonti  Il segretario: Fitto   Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 189

 

 

Allegato

 

Copertura delle riduzioni del FAS disposte dalla legge n. 122/2010

 

REGIONI

 

Area

Regioni

Valore PAR (delibera CIPE n. 1/2009)

Taglio valore assoluto

Nuovo valore PAR

Mezzogiorno

Abruzzo

811,128

81,113

730,015

 

Molise

452,316

45,232

407,084

 

Campania

3.896,401

389,640

3.506,761

 

Puglia

3.105,064

310,506

2.794,558

 

Basilicata

854,412

85,441

768,971

 

Calabria

1.773,267

177,327

1.595,940

 

Sicilia

4.093,784

409,378

3.684,406

 

Sardegna

2.162,486

216,249

1.946,237

Totale

 

17.148,858

1.714,886

15.433,972

Centro Nord

Piemonte

833,358

83,336

750,022

 

Valle d'Aosta

38,967

3,897

35,070

 

Lombardia

793,353

79,335

714,018

 

Bolzano

80,531

8,053

72,478

 

Trento

54,034

5,403

48,631

 

Veneto

570,466

57,047

513,419

 

Friuli-Venezia Giulia

178,207

17,821

160,386

 

Liguria

320,563

32,056

288,507

 

Emilia-Romagna

268,088

26,809

241,279

 

Toscana

709,705

70,971

638,735

 

Umbria

237,435

23,744

213,692

 

Marche

225,486

22,549

202,937

 

Lazio

885,313

88,531

796,782

Totale

 

5.195,506

519,551

4.675,955

TOTALE

 

22.344,364

2.234,436

20.109,928

PAIN ATTRATTORI CULTURALI

 

898,095

89,810

808,286

PAIN ENERGIE RINNOVABILI

 

772,541

77,254

695,287

OBIETTIVI DI SERVIZIO

 

3.012,000

602,400

2.409,600

TOTALE REGIONI

 

27.027,000

3.003,900

24.023,100

 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

 

FAS 2000-2006

 

Valore voce programmazione

Taglio

Valore residuo

Ricognizione 6-quater, L. n. 133/2008

Prioritariamente quota nazionale

1.306,000

1.200,000

106,000

FAS 2007-2013

 

 

 

 

Fondo Strategico per il Paese

Programma Banda Larga (*)

800,000

400,000

400,000

 

Zone Franche Urbane

150,000

150,000

0,000

Fondo Strategico per il Paese

Residuo ancora da assegnare

250,658

50,000

200,658

Fondo Infrastrutture

Residuo ancora da assegnare

763,865

186,817

577,048

TOTALE AA.CC

 

3.270,523

1.986,817

1.283,706

 

(*) Programma Banda Larga da sottoporre all’approvazione del CIPE ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 69/2009.