§ 94.1.g30 - L. 14 gennaio 2013, n. 3.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/01/2013
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.g30 - L. 14 gennaio 2013, n. 3.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

(G.U. 25 gennaio 2013, n. 21)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS SULLE MISURE NECESSARIE PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO DEL 2015 [1]

 

     Il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

     TENUTO CONTO che l'Italia, quale membro del "Bureau International des Expositions", istituito ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni, accoglierà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 a Milano l'Esposizione Universale, registrata dal Bureau International des Expositions nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010, con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita";

     CONSIDERATO che il Governo della Repubblica Italiana ha la responsabilità di assicurare il successo e il prestigio dell'Esposizione Universale nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione e ai suoi Regolamenti Generale e Speciali;

     TENUTO CONTO che secondo la Convenzione, nonchè i Regolamenti Generale e Speciali, il Governo della Repubblica Italiana adotterà ogni misura atta a facilitare e ad agevolare l'esercizio delle funzioni del personale dei Partecipanti Ufficiali e, per quanto consentito dall'ordinamento italiano, dei Partecipanti Non Ufficiali, nell'ambito dell'Esposizione Universale;

     HANNO convenuto quanto segue:

 

     PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 1

     Definizioni

     Nel presente Accordo:

     - con l'acronimo BIE si intende il Bureau International des Expositions;

     - con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sull'Esposizioni Internazionali e successive modificazioni;

     - con il termine "Stato ospitante" si intende la Repubblica Italiana che ospiterà a Milano l'Esposizione Universale del 2015;

     - con il termine "Expo Milano 2015" si intende l'Esposizione Universale assegnata dal BIE che avrà luogo nella città di Milano, Italia dal 1' maggio al 31 ottobre 2015;

     - con il termine "Dossier di Registrazione" si intende il documento relativo alla realizzazione e fattibilità dell'Expo Milano 2015 che l'Italia ha presentato al BIE il 22 aprile 2010 e che il BIE nel corso della 148° Assemblea Generale del 23 novembre 2010 provveduto a registrare:

     con il termine "Commissario Generale dell'Expo Milano 2015" si intende il Commissario Generale dell'Esposizione delegato dallo Stato italiano per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015;

     - con il termine "Organizzatore" si intende la Società "Expo 2015 S.p.A." che ha il compito, secondo le competenze delineate dalla normativa italiana, di porre in essere interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015;

     - con il termine "Partecipante Ufficiale" si intendono gli Stati e le organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015;

     - con il termine "Commissariato Generale di Sezione" si intende la struttura del Partecipante Ufficiale;

     - con il termine "Commissario Generale di Sezione" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Stato o da ciascuna organizzazione internazionale intergovernativa partecipante all'Expo Milano 2015;

     - con il termine "personale delle Sezioni" si intende il personale dei Commissariati Generali di ciascun Partecipante Ufficiale: il Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione;

     - con il termine "Collegio dei Commissari Generali" si intende l'insieme dei Commissari Generali di Sezione che partecipano all'Expo Milano 2015;

     - con il termine "Steering Committee" si intende l'ufficio rappresentativo del Collegio dei Commissari Generali di Sezione;

     - con il termine "Partecipante Non Ufficiale" si intende ogni entità giuridica, nazionale o estera, autorizzata dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali; in particolare, possono essere Partecipanti Non Ufficiali le amministrazioni pubbliche territoriali, le aziende e le organizzazioni della società civile.

     - con il termine "Direttore" si intende il rappresentante nominato da ciascuno Partecipante Non Ufficiale all'Expo Milano 2015;

     - con il termine "contratto di partecipazione" si intende il contratto stipulato tra ogni Commissario Generale di Sezione od ogni Direttore e l'Organizzatore per stabilire i termini e le modalità attraverso i quali i Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, prenderanno parte all'Expo Milano 2015;

     - con il termine "Padiglione" si intende ogni fabbricato all'interno del Sito espositivo di pertinenza dei Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali;

     - con il termine "Sito espositivo" dell'Expo Milano 2015 si intende un'area situata nel settore nord-ovest del capoluogo lombardo, nei comuni di Milano, Rho e Pero, così come indicata nel Dossier di Registrazione;

     - con il termine "Proprietario" si intende la Società "AREXPO S.p.A" in quanto titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore.

 

     Articolo 2

     Oggetto dell'Accordo

     Con il presente Accordo, lo Stato ospitante intende attuare le misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Expo Milano 2015 e per favorire così il successo dell'Esposizione stessa.

 

     Articolo 3

     Responsabilità del BIE

     Ai sensi dell'articolo 25, par. 1, della Convenzione, il BIE ha la responsabilità di vigilare e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa in relazione all'Expo Milano 2015.

 

     Articolo 4

     Responsabilità del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015

     1. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE per ogni questione attinente le disposizioni dì cui alla Convenzione e relative all'Esposizione in ogni suo aspetto.

     2. In conformità alla normativa italiana, il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 è garante della realizzazione dell'Expo Milano 2015.

 

     Articolo 5

     Responsabilità dell'Organizzatore

     1. L'Organizzatore è una società di interesse nazionale e l'attuazione del suo oggetto sociale costituisce un espresso impegno assunto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del BIE, da attuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.

     2. In particolare, l'Organizzatore, nella sua qualità di gestore dell'Expo Milano 2015, ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento, in particolare le opere di preparazione e costruzione del sito, le opere infrastrutturali di connessione del Sito espositivo, le opere riguardanti la ricettività e le opere di natura tecnologica e dì sicurezza.

     3. Esso è tenuto inoltre a svolgere tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento, ivi compresa l'istituzione di un "Centro Servizi per i Partecipanti", sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato ospitante.

 

     Articolo 6

     Ingresso e soggiorno

     1. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del personale delle Sezioni di ciascun Commissariato Generale di Sezione di cui all'articolo I del presente Accordo. I visti d'ingresso per missione, con riferimento all'evento espositivo, necessari al suddetto personale saranno rilasciati gratuitamente e con ogni consentita sollecitudine.

     2. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana rilascia ai Commissari Generali di Sezione, al personale delle Sezioni, al loro stretto nucleo familiare, una carta di identità che attesta la qualifica del titolare e che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno. La validità della carta di identità è limitata al periodo strettamente legato all'Expo Milano 2015 e comunque non oltre la durata del presente Accordo.

     3, Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del seguente personale:

     a) personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale, di Partecipanti Non Ufficiali con i quali l'Organizzatore abbia stipulato un contratto di partecipazione,

     b) fornitori di servizi dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali,

     c) espositori dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali,

     d) persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore,

     e) giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo Milano 2015,

     f) personale coinvolto in attività commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore.

     4. I visti d'ingresso necessari al suddetto personale saranno rilasciati con ogni consentita sollecitudine sulla base della vigente normativa in materia. Il rilascio del visto per missione, con riferimento all'evento espositivo, esime detto personale dal rilascio delle autorizzazioni al lavoro ma non dalle procedure previste in tema di permesso di soggiorno. Uguale trattamento sarà riconosciuto al personale che fa ingresso in Italia in regime di esenzione di visto per un soggiorno di durata massima di 90 giorni nell'arco di un semestre.

     5. Le autorità italiane competenti, per il tramite dell'Organizzatore, sono tenute a fornire non appena possibile ai Partecipanti tutte le informazioni e i formulari necessari. Ogni modifica legislativa in materia di ingresso e di soggiorno, deve essere comunicata tempestivamente ai Partecipanti.

     6. Al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure di emissione dei visti e delle carte di identità di cui al paragrafo I del presente articolo, ogni Commissario Generale di Sezione comunicherà ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri la lista dei nomi del personale della propria Sezione per quanto possibile, in anticipo. Così come per accelerare il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per il personale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Commissario Generale di Sezione o il Direttore del Partecipante Non Ufficiale comunicheranno il prima possibile all'Organizzatore i nomi delle persone che saranno coinvolte nella realizzazione del proprio spazio espositivo, la durata e lo scopo della loro presenza nel territorio italiano.

 

     Articolo 7

     Uso frequenze radioelettriche

     1. L'Organizzatore può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il periodo compreso tra il gennaio 2013 ed il marzo 2016, le autorizzazioni temporanee ad uso privato di frequenze radiomobili limitate alle attività connesse all'Expo Milano 2015.

     2. L'autorizzazione sarà concessa, nel più breve tempo possibile, ai sensi della normativa italiana vigente in materia.

     3. L'uso delle frequenze radiomobili di cui al primo comma è concesso a titolo gratuito ai Partecipanti Ufficiali, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore.

 

     Articolo 8

     Assicurazione obbligatoria contro terzi

     Ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale dovrà sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria contro terzi sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 da ogni responsabilità derivante da qualsiasi azione, ricorso o altra domanda contro il Governo italiano per danni provocati a persone e cose durante l'Expo Milano 2015. L'impegno sarà confermato nel contratto di partecipazione firmato da ogni Partecipante Ufficiale e Non Ufficiale.

 

     PARTE II - PARTECIPANTI UFFICIALI

 

     Articolo 9

     Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione

     1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attività istituzionale, di:

     a) stipulare contratti,

     b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili,

     c) stare in giudizio.

     2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.

 

     Articolo 10

     Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

     1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

     2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo.

     3. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali: i medesimi Commissariati sono esenti, altresì, dalle tasse sulle concessioni governative.

     4. I Commissariati Generali di Sezione godono, altresì, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati all'interno del Sito espositivo ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria.

     5. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonchè le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generale di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisto e/o importazioni di importo rilevante" si applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

     6. I Commissariati Generali di Sezione, ovvero l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei Padiglioni dei Partecipanti Ufficiali per l'espletamento delle loro attività istituzionali espositive e non commerciali.

     7. Per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le .disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di Sezione è, quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all'Expo Milano 2015. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonchè ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative del Commissariato Generale di Sezione.

     8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

     9. Il Commissariato Generale di Sezione è esente da imposte, dazi, nonchè da ogni divieto o restrizioni all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a due destinati ad "uso ufficiale" e dei relativi pezzi di ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione è parimenti esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti potranno essere acquistati in esenzione, rispettivamente, dall'accisa o dall'imposta di consumo, entro il limite complessivo di 1200 litri per semestre.

     10. I Commissariati Generali di Sezione potranno ricevere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai loro scopi istituzionali.

     11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.

 

     Articolo 11

     Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni

     1. Il personale delle Sezioni resta assoggettato al regime previdenziale al quale è già iscritto.

     2. In mancanza di tale assoggettamento, il personale di cui trattasi, per la durata della sua permanenza in Italia, potrà essere assicurato ai sensi della legislazione italiana.

     3. 11 personale delle Sezioni di ogni Partecipante Ufficiale e i loro familiari devono essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni:

     a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonchè di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa dell'Unione Europea ovvero della specifica convenzione bilaterale;

     b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN):

     c) dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonchè l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente.

     4. A fronte dell'esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.

 

     Articolo 12

     Personale delle Sezioni

     1. Il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano gode per il periodo di permanenza in Italia dei seguenti privilegi:

     a) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso;

     b) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica Italiana;

     c) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

     d) libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi valuta. Tale personale potrà liberamente portare i suoi titoli esteri o la sua valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero;

     e) importazione in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla sua presa in servizio presso il Commissariato Generale di Sezione in Italia e riferita ad una spedizione - della propria mobilia e dei propri effetti personali, compreso un veicolo. Tale veicolo è esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli.

     2. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singola Sezione, lo Stato ospitante può esigere che questo sia mantenuto nei limiti corrispondenti alle effettive esigenze della Sezione stessa.

 

     Articolo 13

     Riconoscimento delle patenti di guida

     1. Il personale delle Sezioni, al pari di ogni conducente munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea, può condurre in Italia con detta patente senza alcun altro obbligo.

     2. Il personale delle Sezioni munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea può condure in Italia veicoli per i quali è valida la propria patente purchè non sia residente in Italia da oltre un anno. La patente, in questo caso, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui è stata rilasciata ovvero dal permesso internazionale di guida.

 

     Articolo 14

     Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari

     1. Qualora richiesto, le istituzioni scolastiche e paritarie di ogni ordine e grado, site nella Regione Lombardia, sono tenute ad accogliere, anche in corso d'anno, i familiari a carico del personale dei Commissariati Generali di Sezione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.

     2. Per il periodo di permanenza nella scuola italiana, allo studente straniero viene richiesta. oltre alla polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri, una polizza che copra i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.

     3. Al termine del soggiorno l'istituzione scolastica che ha ospitato lo studente straniero rilascia un attestato dì frequenza da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno.

     4. Lo Stato ospitante promuoverà presso gli Atenei della Regione Lombardia azioni di mobilità volte ad accogliere, nell'ambito dei propri percorsi formativi, gli studenti universitari, familiari del personale dei Commissariati Generali di Sezione.

 

     PARTE III - PARTECIPANTI NON UFFICIALI

 

     Articolo 15

     Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali

     1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attività istituzionale, di:

     a) stipulare contratti,

     b) acquisire e cedere beni mobili,

     c) stare in giudizio.

     2. Ai fini del paragrafo 1. i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.

 

     Articolo 16

     Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali

     1. I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell'ambito delle attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta.

     2. I fabbricati posseduti dai Partecipanti Non Ufficiali sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo.

     3. Gli atti, transazioni e operazioni finanziarie posti in essere dai Partecipanti Non Ufficiali e relativi ai fabbricati da essi utilizzati ai fini della partecipazione all'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale.

     4. Per quanto concerne le importazioni definitive o in ammissione temporanea da parte dei Partecipanti Non Ufficiali, di beni connessi con la propria partecipazione all'Expo Milano 2015, ossia necessari alla costruzione, all'allestimento, al mantenimento e al funzionamento del loro spazio espositivo, lo Stato ospitante adotterà misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

     5. Indipendentemente dal regime che viene adottato, i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonchè ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorità italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dei Partecipanti Non Ufficiali.

 

     Articolo 17  Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale dei Partecipanti

     Non Ufficiali

     1. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali, ad eccezione del personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente Accordo, resta assoggettato al regime previdenziale italiano.  2. Il personale dei Partecipanti Non Ufficiali deve essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni:

     a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonchè di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale. dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa comunitaria ovvero della specifica convenzione bilaterale;

     b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN);.

     c) per il solo personale delle amministrazioni pubbliche territoriali, dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonchè l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente. A fronte della esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria. le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.

 

     Articolo 18

     Personale dei Partecipanti Non Ufficiali

     1. Per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali valgono le stesse disposizioni previste agli articoli 13 e 14 dei presente Accordo e relative al riconoscimento delle patenti di guida e alla frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari.

     2. Unicamente al personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Accordo.

     3. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singolo Partecipante Non Ufficiale, lo Stato ospitante può esigere che questo sia mantenuto nei limiti Corrispondenti alle effettive esigenze del Partecipante stesso.

 

     PARTE IV - ORGANIZZATORE E PROPRIETARIO

 

     Articolo 19

     Agevolazioni fiscali per l'Organizzatore

     1. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, lo Stato ospitante dispone secondo quanto previsto dai commi seguenti.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore [2].

     3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si intende che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. Sono esclusi dalla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dalla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi erogati dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazione pubbliche all'Organizzatore ai fini dell'organizzazione dell'evento e della realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Expo Milano 2015. I contributi di cui al presente paragrafo non rilevano ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità dei costi, nè vanno computati in diminuzione delle perdite riportabili a scomputo dei redditi prodotti negli esercizi successivi.

     5. In considerazione della valenza istituzionale dell'Expo Milano 2015 l'Organizzatore, relativamente alla pubblicizzazione del predetto evento che abbia ottenuto il patrocinio di amministrazioni pubbliche nazionali o di enti pubblici territoriali, godrà di una riduzione non inferiore ai due terzi della misura ordinariamente prevista sui prelievi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria.

     6. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni. ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali.

 

     Articolo 20

     Agevolazioni fiscali per il Proprietario

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 4 e 6 sono estese al Proprietario al verificarsi dei relativi presupposti d'imposta.

 

     PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

 

     Articolo 21

     L'eredità immateriale dell'Expo Milano 2015

     1. Lo Stato ospitante favorirà la creazione e lo sviluppo dì una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015.

     2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, tale centro si avvarrà della partecipazione dì amministrazioni dello Stato e locali, pubbliche e private, così come del contributo di personalità del mondo scientifico e di quello economico, impegnate nel medesimo ambito di azione.

     3. Il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni interessate. nazionali e territoriali, sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle risorse preordinate e disponibili a legislazione vigente, alla fondazione o al centro di cui al paragrafo I del presente articolo, purchè le sue finalità siano senza fine dì lucro.

 

     Articolo 22

     Scopo dei privilegi e delle facilitazioni e cooperazione con le Autorità italiane

     1. I privilegi e le facilitazioni previste dal presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Expo Milano 2015 e non a vantaggio personale di singoli.

     2. Senza pregiudizio dei privilegi e delle facilitazioni conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e facilitazioni hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.

     3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza.

     4. Ogni materia non disciplinata dal presente Accordo o dai singoli contratti di partecipazione è soggetta alla normativa italiana.

 

     Articolo 23

     Soluzioni delle controversie tra le Parti Contraenti

     Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verrà risolta in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione.

 

     Articolo 24

     Soluzioni delle controversie tra Partecipanti Ufficiali o tra un Partecipante Ufficiale e l'Organizzatore

     1. Qualsiasi controversia tra un Partecipante Ufficiale e un altro Partecipante Ufficiale o l'Organizzatore sarà risolta nei termini e con le modalità che seguono:

     a) qualora la controversia riguardi l'interpretazione del Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali o del contratto di Partecipazione - interpretati alla luce della Convenzione -, questa sarà risolta dallo Steering Committee del Collegio dei Commissari Generali. A tal fine, lo Steering Committee potrà interpellare, se ritenuto opportuno, il Presidente del BIE che, con l'assistenza del Vice-Presidente interessato o del Segretario Generale, esprimerà una raccomandazione. Anche il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 o l'Organizzatore potrà richiedere la suddetta raccomandazione. La decisione dello Steering Committee è immediatamente applicabile e inappellabile. Nella prima sessione utile, l'Assemblea Generale del BIE renderà pubblica la sua approvazione o meno dell'interpretazione della raccomandazione dello Steering Committee. Tale approvazione costituirà un precedente applicabile ai casi simili. In caso di mancata approvazione, l'Assemblea darà indicazioni sull'interpretazione che avrebbe dovuto essere data;

     b) qualora la controversia riguardi prodotti in esposizione lo Steering Committee informerà il Collegio dei Commissari Generali, come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 19 della Convenzione.

     c) qualora l'a controversia debba essere risolta dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, garante dell'appropriato svolgimento dell'Esposizione, ciascuna delle parti potrà previamente richiedere il parere dello Steering Comittee;

     d) per qualsiasi altra controversia ciascuna delle parti potrà domandare l'arbitrato:

     - in prima istanza del solo Commissario Generale dell'Expo Milano 2015;

     - in seconda istanza del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 previa consultazione dello Steering Comittee;

     - in terza istanza dello Steering Comittee.

     2. La decisione della controversia di cui al paragrafo 1 sarà assunta al livello richiesto dalla parte che sceglie il livello decisionale più elevato.

     3. Le risoluzioni delle controversie di cui al paragrafo l dovranno essere prese entro dieci giorni. In caso contrario, la controversia di cui alle lettere a), c) e d) sopramenzionate dovrà essere trasmessa al Collegio dei Commissari Generali, che deciderà entro cinque giorni. Altrimenti, l'istanza della parte che ha dato l'avvio alla controversia sarà considerata infondata.

 

     Articolo 25

     Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

     2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell'articolo 19 che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2017.

     3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

     4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica.

     Fatto a Roma, l'11 luglio 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2013 (Comunicato pubblicato nella G.U. 12 agosto 2013, n. 188).

[2] Per un'interpretazione autentica del presente paragrafo, vedi l'art. 46 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.