Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 07/05/2012 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica |
Art. 1 bis. Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni |
Art. 2. Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi |
Art. 3. Organizzazione e programma di lavoro |
Art. 4. Relazione al Parlamento |
Art. 5. Poteri |
Art. 6. Requisiti di nomina |
Art. 7. Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto |
Art. 7 bis. Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi |
Art. 8. Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi |
Art. 9. Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico |
Art. 10. Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto [...] |
Art. 11. Mercato elettronico della pubblica amministrazione |
Art. 12. Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
Art. 13. Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi |
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche |
Art. 13 ter. Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione |
Art. 14. Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia |
Art. 15. Copertura finanziaria |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 27.4.209 - D.L. 7 maggio 2012, n. 52. [1]
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
(G.U. 8 maggio 2012, n. 106)
Capo I [2]
Norme organizzative
Art. 1. Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica [3]
[1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012. [4]
1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del
1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis [6].
1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari [7].
1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonchè per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime [8].]
Art. 1 bis. Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni [9]
[1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal
Art. 2. Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi [10]
[1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto, nonchè, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni [11].
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonchè le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonchè, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi [12].
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto [13].
3. (Omissis) [14].
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze [15].
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.]
Art. 3. Organizzazione e programma di lavoro [16]
[1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:
a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari [17].]
Art. 4. Relazione al Parlamento [18]
[1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012 [19].
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.]
[1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario può altresì emanare direttive generali nei riguardi delle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale [22].
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi [23].
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Su motivata proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguenti misure:
a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunità;
b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Commissario ai sensi del comma 1 [24].
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del
7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.]
Art. 6. Requisiti di nomina [27]
[1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità [28].]
Capo II
Norme sostanziali
Art. 7. Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto [29]
1. All'articolo 1, comma 449, della
2. All'articolo 1, comma 450, della
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al
Art. 7 bis. Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi [30]
[1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del
Art. 8. Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del
2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonchè delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. nonchè, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati di cui al comma 1 [31].
2-bis. [All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
Art. 9. Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del
Art. 10. Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 [33]
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi» [34].
1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto [35].
Art. 11. Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del
Art. 12. Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [37]
[1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.» [38].
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del
3. (Omissis) [40].]
Art. 13. Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche [41]
1. All'articolo 9 del
a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «nonchè gli enti del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al secondo periodo, le parole da: «provvede la Ragioneria territoriale dello Stato» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
c) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
«3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al
2. All'articolo 28-quater, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dello Stato, degli enti pubblici nazionali,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «
c) al quarto periodo, le parole: «la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e le parole: «della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente debitore».
3. All'articolo 31 del
a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 1-ter, le parole da: «; le modalità di certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della
5. Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
Art. 13 ter. Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione [43]
1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della
2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.
Art. 14. Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 15. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [45].
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualità delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Norme organizzative
Art. 1. Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
Art. 2. Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 3. Organizzazione e programma di lavoro
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:
a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.
Art. 4. Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.
Art. 5. Poteri
1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:
a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;
b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Requisiti di nomina
1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.
Capo II
Norme sostanziali
Art. 7. Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della
2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.
3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del
Art. 8. Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del
2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.
Art. 9. Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del
Art. 10. Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza
1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 11. Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del
Art. 12. Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del
3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 13. Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della
Art. 14. Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 15. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Le disposizioni contenute nel presente Capo hanno efficacia fino al 31 dicembre 2014, per effetto dell'art. 1 della L. di conversione.
[3] Articolo abrogato dall'art. 49 bis del
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 49 bis del
[10] Articolo abrogato dall'art. 49 bis del
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Articolo abrogato dall'art. 49 bis del
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Articolo abrogato dall'art. 49 bis del
[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[20] Articolo abrogato dall'art. 49 bis del
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo abrogato dall'art. 49 bis del
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 15 del
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[33] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[34] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Articolo abrogato dall'art. 217 del
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dall'art. 31 del
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.