Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 06/07/2012 |
Numero: | 94 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 27.4.212 - L. 6 luglio 2012, n. 94.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
(G.U. 6 luglio 2012, n. 156)
1. Il
2. [Le disposizioni contenute nel Capo I del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «composizione del Comitato» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del
1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonchè per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni). - 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche»;
al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» sono inserite le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonchè, limitatamente alla spesa sanitaria,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto»;
il comma 3 è soppresso;
al comma 4, le parole: «del principio» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi» e dopo la parola: «sussidiarietà» sono inserite le seguenti: «, di differenziazione, di adeguatezza».
All'articolo 3, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari».
All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».
All'articolo 5:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo la parola: «ispezioni» sono inserite le seguenti: «e verifiche»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario può altresì emanare direttive generali nei riguardi delle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale»;
al comma 3, le parole: «e al Consiglio regionale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «e al Presidente della Regione interessata»;
al comma 5:
nell'alinea, dopo la parola: «Su» è inserita la seguente: «motivata» e dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata» sono inserite le seguenti: «o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»;
nella lettera a), le parole: «anche per ragioni di opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «anche per motivate ragioni di opportunità»;
nella lettera b), la parola: «attribuiti» è sostituita dalla seguente: «attribuite»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 33 del
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della
All'articolo 6:
al comma 1, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «, anche estranee alla pubblica amministrazione,».
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto). - 1. All'articolo 1, comma 449, della
2. All'articolo 1, comma 450, della
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi). - 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del
All'articolo 8:
al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, a Consip S.p.A.» sono inserite le seguenti: «nonchè, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
All'articolo 10:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 3, comma 3, del
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'articolo 18, comma 3, del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'art. 18, comma 3, del
All'articolo 11, comma 1, le parole: «
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,»;
al comma 2, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "In una o più sedute riservate, la commissione" le parole: ", costituita ai sensi dell'art. 84 del codice," sono soppresse»;
il comma 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche). - 1. All'articolo 9 del
a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "nonchè gli enti del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; al secondo periodo, le parole da: "provvede la Ragioneria territoriale dello Stato" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale";
b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
c) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
"3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al
2. All'articolo 28-quater, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "
c) al quarto periodo, le parole: "la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente debitore" e le parole: "della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente debitore".
3. All'articolo 31 del
a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 1-ter, le parole da: "; le modalità di certificazione" fino alla fine del comma sono soppresse.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della
5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della
Art. 13-ter. - (Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione).- 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla società Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della
2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1».
All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
All'articolo 15, al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro».
[1] Comma abrogato dall'art. 49 bis del