Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 14/01/2013 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 3. |
§ 56.6.363 - D.L. 14 gennaio 2013, n. 1. [1]
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
(G.U. 14 gennaio 2013, n. 11)
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse [3].
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. All'articolo 14, comma 35, del
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
(G.U. 14 gennaio 2013, n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticità nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni commissariali di alcune emergenze ambientali, atteso il permanere di gravi fenomeni di inquinamento, con particolare riferimento alle gestioni riguardanti i comuni di Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di Cogoleto (GE), nonchè di consentire la proroga della gestione straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al fine di consentire le attività necessarie a porre in sicurezza, rimuovere e trasferire la nave stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 3 del
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.