§ 56.6.363 - D.L. 14 gennaio 2013, n. 1.
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:14/01/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 


§ 56.6.363 - D.L. 14 gennaio 2013, n. 1. [1]

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

(G.U. 14 gennaio 2013, n. 11)

 

Art. 1.

     1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2015. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni [2].

     2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 31 dicembre 2013.

     2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse [3].

     3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 1 bis. [4]

     1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: "ad aprile" sono sostituite dalle seguenti: "a luglio".

 

     Art. 2.

     1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma [5].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 2 bis. [6]

     1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "possono essere concessi contributi" sono inserite le seguenti: ", anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,".

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

(G.U. 14 gennaio 2013, n. 11)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticità nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni commissariali di alcune emergenze ambientali, atteso il permanere di gravi fenomeni di inquinamento, con particolare riferimento alle gestioni riguardanti i comuni di Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di Cogoleto (GE), nonchè di consentire la proroga della gestione straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al fine di consentire le attività necessarie a porre in sicurezza, rimuovere e trasferire la nave stessa;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 31 dicembre 2013.

     3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 2.

     1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 febbraio 2013, n. 11.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 3 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, dall'art. 14 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.