Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 05/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni comuni). |
Art. 2. (Sviluppo economico ed attività produttive). |
Art. 3. (Territorio, ambiente ed infrastrutture). |
Art. 4. (Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale). |
Art. 5. (Disposizioni finali). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.8.11 - L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
(B.U. 10 gennaio 2000, n. 2 - Suppl. ord.).
Art. 1. (Disposizioni comuni).
1. In attuazione dell'art. 4 della
a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi:
a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza, omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.
3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.
4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.
5. Annualmente, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale individua le priorità delle politiche d'intervento della Regione per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.
6. La Regione può avvalersi, per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti, della
7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal
8. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque garantire:
a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l'unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per l'approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l'azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all'armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell'aria.
9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell'autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.
10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l'attuazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi senza finalità di lucro.
11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l'opportunità in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto al commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l'esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, acquisito il parere della conferenza di cui al comma 16, individua:
a) i servizi e le attività che possono essere oggetto di affidamento a terzi;
b) i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività;
c) le modalità di affidamento, salva restando l'osservanza della normativa statale di settore;
d) i termini massimi per l'espletamento di servizi ed attività affidati;
e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi ed attività affidati;
f) le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche.
13. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.
14. Un'apposita sezione del rapporto annuale di gestione di cui all'art. 77 bis della
15. [Con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali, in caso di accertata, persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, dispone specifici interventi sostitutivi ovvero nomina un commissario ad acta] [1].
16. [È istituita la conferenza regionale delle autonomie quale sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali in attuazione dell'art. 3 della
17. [Della conferenza fanno parte:
a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
b) i presidenti delle province della Lombardia;
c) otto sindaci di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
d) dodici sindaci di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
e) quattro presidenti di comunità montane;
f) i presidenti dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), dell'Unione province lombarde (UPL), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);
g) il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
i) tre rettori delle università lombarde designati dalla conferenza dei rettori;
j) tre rappresentanti delle autonomie scolastiche tra cui il regionale alla pubblica istruzione] [3].
18. [Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento] [4].
19. [La conferenza, nelle sue componenti di cui al comma 17, lettere a), b), c), d), e) ed f), esprime parere obbligatorio ai competenti organi della Regione in merito a:
a) modifiche dello Statuto regionale;
b) bilancio di previsione e legge finanziaria regionale;
c) progetti di legge in materia di ordinamento e di funzioni in materia territoriale;
d) progetti di legge in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;
e) proposte riguardanti intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro tra Regione e Governo] [5].
20. [La conferenza, nell'ambito delle finalità e delle funzioni di cui al comma 1, esprime inoltre parere sulle politiche regionali di programmazione e sviluppo economico e sui provvedimenti regionali di trasferimento e delega disposti con
a) formula proposte ed esprime pareri relativamente ai progetti di legge integrativi ovvero modificativi della presente legge;
b) esprime pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al presente articolo;
c) esprime parere sul documento di programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) adottato dalla Giunta;
d) formula proposte per gli accordi di programma tra la Regione e le autonomie locali e funzionali, in attuazione del principio di collaborazione, al fine di perseguire gli obiettivi strategici individuati dai piani e dai programmi regionali di settore e di coordinare l'esercizio delle attività di comune interesse dei soggetti istituzionali;
e) è la sede in cui la Regione promuove l'accordo sugli ambiti territoriali e sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai comuni di minore dimensione demografica] [6].
21. [In sede di prima applicazione dei commi da 16 a 30, i componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e) sono eletti dalle corrispondenti assemblee, convocate dall'ANCI e dall'UNCEM, di cui fanno parte, rispettivamente, tutti i sindaci ed i presidenti di comunità montana in carica. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. La graduatoria dei candidati non eletti è utilizzata nei casi in cui, ai sensi del comma 22, è necessario provvedere alla sostituzione dei componenti. I rappresentanti di cui al comma 17, lettera i), sono eletti dalla conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica] [7].
22. [Le funzioni di componente della conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali non sono delegabili, fatta eccezione per i componenti previsti dal comma 17, lettere a), b), f), g) e h). La delega è conferita espressamente di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare. I componenti della conferenza decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato elettorale ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo per una delle cause previste dalla vigente normativa. Per i componenti di cui al comma 17 lettere c) d) ed e), ANCI ed UNCEM comunicano i nominativi dei sostituti dei componenti decaduti, individuati ai sensi del comma 21, entro trenta giorni dall’avvenuta vacanza. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente in materia di enti locali, se delegato, provvede all’integrazione della conferenza con proprio decreto] [8].
23. [Il presidente della conferenza, prescelto tra i soggetti di cui al comma 17, lettere a), b), e), d) ed e), è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti di cui al comma 17 nella seduta d'insediamento; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio o, rispettivamente, risulta eletto il più anziano d'età] [9].
23 bis. [Ai componenti della conferenza, o loro delegati, per ogni seduta della conferenza è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 26 della
24. [Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente e l'assessore regionale competente in materia di enti locali, nonché tutti gli assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della conferenza. Alle sedute per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19 partecipano, senza diritto di voto, anche i consiglieri regionali relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta della conferenza] [11].
25. [La conferenza è costituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente in materia di enti locali, se delegato, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. A tal fine ANCI ed UNCEM provvedono a segnalare i nominativi dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), entro quarantacinque giorni dalla data d'insediamento del Consiglio regionale. La seduta d'insediamento della conferenza è convocata entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di enti locali, se delegato. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge] [12].
26. [I pareri di cui ai commi 19, esclusa la lett. b), e 20 sono espressi dalla conferenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo quanto previsto al comma 30 per il DPEFR. Qualora la conferenza rappresenti, motivandole, esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori. Il parere sugli atti di cui al comma 19, lett. b), è reso direttamente dalla conferenza alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il termine di cui al comma 28. In caso di decorrenza dei predetti termini senza che la conferenza abbia espresso parere l'organo regionale competente procede indipendentemente dall'acquisizione dello stesso. Degli adempimenti di cui al presente comma è data notizia nelle premesse degli atti deliberativi della Giunta regionale] [13].
27. [La conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 25, dal proprio presidente; è in ogni caso convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), le maggioranze richieste per la validità delle sedute, le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l’organizzazione dei lavori della conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere, altresì, forme semplificate per l’espressione dei pareri di cui al comma 20, anche mediante l’istituzione di articolazioni interne della conferenza con funzioni deliberative. In tal caso il parere espresso dall’articolazione interna s’intende reso, a tutti gli effetti, dalla conferenza] [14].
27 bis. [Per l’attribuzione delle funzioni deliberative alle articolazioni interne della conferenza eventualmente istituite dal regolamento di cui al comma 27 e per la definizione degli ambiti e dei limiti di esercizio è richiesta l’approvazione della maggioranza dei componenti la conferenza] [15].
28. [I lavori per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19 sono organizzati, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in almeno due sessioni nel corso dell'anno. Una di tali sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale] [16].
29. [La struttura regionale competente in materia di enti locali e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicurano alla conferenza il supporto di segreteria, anche avvalendosi, previa intesa con gli enti locali interessati, di personale distaccato dagli enti locali medesimi. Il personale della segreteria opera alle dipendenze funzionali del presidente della conferenza] [17].
30. [18]
31. [19].
32. [20].
33. La Regione assicura lo svolgimento dell’attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio [21].
34. È affidata all'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (IReF) la funzione di scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla
35. Relativamente alla funzione di cui al comma 34, l'IReF svolge compiti di:
a) progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del
b) rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;
c) realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate; alle relative graduatorie possono far riferimento, nei diciotto mesi successivi all'approvazione delle medesime, tutte le amministrazioni regionali e locali che abbiano previamente comunicato i loro fabbisogni;
d) valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità e ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del
e) promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;
f) sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di informazioni e di esperienze con le università e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l'armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo.
36. Può altresì essere affidato all'IReF lo svolgimento dei compiti di cui al comma 34 a favore del personale:
a) delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), delle IPAB e delle cooperative sociali;
b) delle comunità religiose che abbiano stipulato un'intesa con la Repubblica italiana.
37. Le attività di cui al comma 36 devono riguardare esclusivamente gli interventi di formazione tecnica e aggiornamento degli addetti ai servizi socialmente utili e l'addestramento giuridico-amministrativo per gli addetti al rapporto con le amministrazioni pubbliche.
38. L'IReF provvede nei limiti delle proprie risorse allo svolgimento delle attività e degli interventi di cui ai commi 36 e 37.
39. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, di quelle correnti operative e di quelle di funzionamento, le province, i comuni, le comunità montane, i loro rispettivi consorzi, gli altri enti locali, contemplati dalla presente legge sia in quanto destinatari di funzioni trasferite o delegate, sia in quanto coinvolti nella sua attuazione, fanno riferimento nella predisposizione dei rispettivi bilanci alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
40. Al finanziamento delle funzioni mantenute in capo alla Regione, nonché alla determinazione dei fondi da trasferire ai soggetti di cui al comma 39 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sulla base delle previsioni contenute nei piani regionali di settore e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico-finanziario regionale, tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all'art. 7, comma 1, della
41. Alle spese derivanti da attività di comitati, conferenze, commissioni, consulte e strutture comunque denominate, costituite o da costituirsi ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse previste nei bilanci dei singoli esercizi finanziari.
42. I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. Nelle more dell'adozione dell'atto di cessione, i soggetti destinatari detengono l'immobile a titolo di comodato.
43. I beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. All'atto della consegna viene redatto apposito verbale anche a fini inventariali.
44. La Giunta regionale istituisce l'osservatorio regionale sulla riforma amministrativa e sul federalismo, avente il compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.
45. L'attività dell'osservatorio è assicurata da una struttura scientifica ed operativa, la cui costituzione e il cui funzionamento sono definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 14, della
46. La Regione riconosce nell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IReR) lo strumento di supporto conoscitivo per la programmazione regionale e degli enti locali, anche in riferimento alle politiche comunitarie. Tale supporto consiste:
a) per la fase della programmazione, in studi, ricerche, scenari, analisi preliminari, costruzione di indicatori;
b) per la fase del monitoraggio, nella costruzione degli indicatori di efficacia ed efficienza, nonché nella interpretazione dei dati di monitoraggio anche nella loro visione sistemica;
c) per la fase di valutazione, nella realizzazione di indagini sugli effetti delle politiche.
47. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali garantiscono all'IReR l'accesso ai dati di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati. È compito dell'IReR valorizzare e coordinare l'apporto delle università e degli enti di ricerca presenti sul territorio lombardo, per quanto concerne le finalità e le attività di cui al comma 46 ed al presente comma.
48. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione locale e della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), garantisce la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e favorisce altresì l'interscambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, la Regione e gli enti locali, valorizzando le reti informative locali esistenti e assicurando la compatibilità con gli standard definiti dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione AIPA).
48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali [22].
49. Per realizzare quanto previsto dal comma 48, la Regione può avvalersi delle province, dei comuni e degli altri enti territoriali, in particolare valorizzando le iniziative delle province finalizzate allo scambio delle informazioni sul territorio di propria competenza, in coerenza con quanto previsto dai commi da 44 a 48 e nel rispetto della
50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività dell'osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.
51. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l'architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell'ambito dell'area economica e delle attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità.
52. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promuovendone anche la costituzione e l'implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d'intesa con l'AIPA.
52 bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del
a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;
b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite;
c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.
La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati [23].
52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali [24].
52 quater. È costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel
52 quinquies. La deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'art. 26 e dell'art. 11 della
Art. 2. (Sviluppo economico ed attività produttive).
1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "artigianato", "cooperazione", "acque minerali e termali", "industria", "turismo", "fiere e sostegno alla internazionalizzazione", "commercio", "sportello unico", "agevolazioni alle imprese", "carburanti", "energia", "risorse geotermiche", "vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", oltre a quelli in tema di "agricoltura e foreste", già disciplinati dalla
2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del
3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del
4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
c) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;
d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo;
e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
g) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola;
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al
k) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;
l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;
m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.
5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) l'osservatorio dell'artigianato;
c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi;
d) il risanamento e la tutela ambientale;
e) gli insediamenti artigiani;
f) gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.
6. La Regione valorizza la sussidiarietà orizzontale attraverso modalità partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla Giunta regionale.
8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate.
9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente.
10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.
11. Per l'attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l'utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42.
12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.
13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti:
a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive;
b) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea.
14. È delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.
15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a).
16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;
b) l'attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato;
c) il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa;
d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.
18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle CCIAA sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta regionale.
19. Le province, i comuni, le comunità montane e le CCIAA esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano.
20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione, compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli [27];
c) le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge;
g) l'istituzione e il regolamento dell'albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi [28];
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea.
21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali [29];
c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali;
e) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività di impresa cooperativa;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
[22. Sono delegate alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso in comunità montane, la gestione e l'amministrazione delle attività concernenti:
a) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea;
b) gli interventi di iniziativa locale per l'attivazione di forme di garanzia, con il concorso di risorse regionali e dei CONFIDI, finalizzati all'ottenimento di credito;
c) gli interventi connessi alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.] [30]
23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione. Comuni, Comunità montane e Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla Regione per il finanziamento alla cooperazione in base a convenzione con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la concessione di fideiussione a garanzia del finanziamento chiesto dalle cooperative [31].
24. Sono delegati alle CCIAA gli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
b) il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa.
25. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
26. La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, previsti dalla
1) canoni di concessione superficiaria, di cui all’articolo 22, primo comma, della
2) canoni da imbottigliamento, di cui all’articolo 22, quinto comma, della
2.1) 60 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'area di concessione;
2.2) 20 per cento alla provincia territorialmente competente;
2.3) 20 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento [32];
a bis) l’individuazione dei criteri per la riscossione e la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.1), in caso di più comuni interessati dalla concessione, e la determinazione delle modalità applicative di quanto disposto dalla lettera a), punto 2) [33];
b) l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale e gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo termale funzionale alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività turistica.
26 bis. I comuni approvano i progetti per la realizzazione degli investimenti rispondenti alle finalità di cui all’articolo 22, terzo comma, della
26 ter. La Giunta regionale individua i criteri e determina le modalità di cui alla lettera a bis) del comma 26 [35].
26 quater. [Le somme relative agli introiti di cui al comma 26 lettera a) punto 2, numero 2.3), confluiscono rispettivamente:
a) in entrata al titolo 3 "Entrate extra-tributarie" - tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi;
b) in spesa alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi] [36].
27. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla
28. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, connessi alla produzione industriale.
29. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione di servizi connessi alle attività di cui al comma 28, con esclusione comunque delle attività creditizie e di intermediazione finanziaria, nonché delle attività concernenti le società fiduciarie, di revisione e di assicurazione.
30. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese;
b) l'attuazione di interventi dell'Unione europea;
c) l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;
d) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
e) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;
f) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
g) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione;
h) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale;
i) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione dei servizi reali alle imprese;
j) gli interventi di agevolazione dell'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione;
k) la determinazione dei criteri per l'attuazione di interventi regionali di agevolazione creditizia, di prestazione delle garanzie, di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
l) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
m) l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al
n) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti responsabili;
o) la determinazione dei criteri per l'individuazione la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, e il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale;
p) il monitoraggio delle attività produttive.
31. La Regione, per l'esercizio delle attività indicate nel comma 30, può attivare forme di consultazione e collaborazioni funzionali con soggetti pubblici, nonché con operatori privati purché siano espressione associativa di realtà imprenditoriali e non abbiano finalità di lucro. Le modalità e le condizioni delle collaborazioni sono indicate, in relazione ad ogni attività considerata, nell'ambito di convenzioni che determinano altresì gli obiettivi, i risultati attesi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ogni soggetto e la durata.
32. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
b) l'attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
c) la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese.
33. Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione dei distretti industriali secondo le modalità previste dall'art. 3 della
34. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del
b) l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui al comma 61, nell'ambito delle norme di coordinamento regionale;
c) la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché la gestione dei servizi delle aree stesse.
35. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività delle funzioni di propria competenza indicate al comma 30, in particolare per:
a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale;
b) l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
c) la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;
d) la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della commercializzazione delle piccole e medie imprese.
36. La Giunta regionale, nella determinazione degli strumenti programmatori che ritiene necessario adottare per le attività di cui ai commi da 30 a 35, individua le forme di consultazione più opportune con le CCIAA e, per le collaborazioni funzionali, si attiene a quanto disposto dal comma 31.
37. [37]
38. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 3 della
39. Entro novanta giorni dalla determinazione da parte dello Stato dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 28 a 42 con riferimento alle funzioni delle province, dei comuni e delle CCIAA previste dai commi da 30 a 36.
40. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 39 sono indicate anche le modalità di coordinamento e raccordo con gli interventi già previsti dalle leggi regionali vigenti.
41. Sono altresì assicurati i necessari coordinamenti per la programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree depresse individuate dallo Stato, nonché nelle aree ammissibili agli interventi strutturali dell'Unione europea.
42. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento definite dal presente articolo, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
42 bis. In attuazione della
43. [Sono di competenza della Regione:
a) la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ivi compresa l'organizzazione del sistema di informazione e di assistenza al turista, sentiti gli enti locali interessati;
b) la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative per la promozione e la commercializzazione turistica;
[c) la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo di lucro con prevalente finalità turistica e delle professioni turistiche;] [39]
d) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale;
e) la vigilanza relativa alle attività di propria competenza;
f) il monitoraggio delle imprese e dei flussi turistici] [40].
44. [Sono ulteriormente delegate alle province, ferma restando la legislazione regionale vigente, le competenze relative agli esami di accertamento di idoneità per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici ed i direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo] [41].
45. [La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 43, in particolare per il monitoraggio dei dati e delle informazioni riguardanti le imprese ed i flussi turistici. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 43, con particolare riguardo alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema turistico, la Regione può inoltre realizzare progetti mirati che prevedono la realizzazione di strumenti e servizi telematici] [42].
46. [43]
47. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni ed i compiti concernenti:
a) [44];
b) [45];
c) le funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, d'intesa con il comune di Milano, secondo quanto previsto dalla
d) [46];
e) [47];
f) [48];
g) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese;
h) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali e dei flussi turistici dall'estero;
i) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali e commerciali, costituite ai sensi della
j) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro- alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del
[k) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, di cui all'art. 10, comma 2, del
l) lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri paesi;
m) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde.
48. La Regione predispone ed attua ogni iniziativa idonea allo svolgimento dei compiti di propria competenza ed in particolare esercita le funzioni relative:
a) alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese industriali e turistiche, singole o associate;
b) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
c) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
d) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese industriali e turistiche lombarde;
e) all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere a valere sui fondi a ciò destinati dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
49. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese lombarde;
c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde;
d) il sostegno alla partecipazione di imprese e società lombarde a gare internazionali.
50. [50].
51. [51].
52. [52].
53. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di propria competenza indicate ai commi 47 e 48, e in particolare per:
a) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
b) la realizzazione di azioni integrate a favore dell'incremento delle esportazioni dei prodotti delle imprese e più in generale della valorizzazione all'estero dei vari settori dell'economia lombarda, compreso il settore agroalimentare;
c) la valorizzazione del territorio lombardo attraverso azioni di attrazione dei flussi turistici e di investimenti esteri;
d) l'organizzazione di partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche all'estero.
54. [53].
55. [54].
56. [55].
57. [56].
58. [57].
59. [58].
60. [59].
61. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
a) espletare il procedimento amministrativo concernente l'autorizzazione degli insediamenti produttivi e avente per oggetto gli aspetti urbanistici, sanitari, della tutela paesistica ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati nell'art. 25 del
b) coordinare l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti di autorizzazione all'insediamento sul territorio di competenza;
c) offrire ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese, nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;
d) fornire informazioni e assistenza alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.
61 bis. [Per i procedimenti di cui all’articolo 5, comma 2, del
62. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 61, lettere c) e d), la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento. Per l'esercizio di tale compito i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative della realtà economica locale.
63. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 61 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della
64. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali di cui all'art. 1, comma 16, nonché le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, propone all'approvazione del Consiglio regionale un programma pluriennale per la promozione ed il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 61 e 62, con particolare riferimento alle attività di assistenza alle imprese ed all'accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l'insediamento, nonché la disponibilità di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale. Il programma definisce anche le linee generali di indirizzo ed i requisiti tecnico-funzionali per la realizzazione della rete telematica di cui al comma 61, lettera b), nonché i criteri di uniformità per l'acquisizione, le elaborazioni ed il trasferimento delle informazioni.
65. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 64, il coordinamento ed il supporto degli sportelli unici comunali, nonché le iniziative in attuazione dell'art. 23 del
66. Nel programma di cui al comma 64 sono individuati i criteri e le modalità operative per l'affidamento, da parte delle strutture di cui al comma 61, di specifiche fasi e attività istruttorie ad altre amministrazioni ed enti pubblici.
67. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti operato dal titolo II del
68. [61].
69. [62].
70. [63].
71. [64].
72. [65].
73. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicati nel
74. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura automatica di cui all'art. 4 del
a) contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali di cui alla
b) finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della
c) sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della
d) sostegno ai lavoratori in difficoltà occupazionale di cui all'art. 10, comma 6, lettera a), della
e) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art. 10, comma 8, della
75. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del
a) contributi a favore delle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto [66];
b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della
c) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, e agli artt. 15 e 16 della
d) contributi per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 2 della
e) promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro ed interventi per le pari opportunità nelle aree di crisi di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), n. 2, della
76. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del
a) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole e medie imprese di cui alla
b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 14 della
c) contributi alle imprese artigiane per agevolare l'insediamento nei centri storici di cui all'art. 9 della
d) contributi a consorzi e cooperative artigiane per la realizzazione di impianti e servizi consortili di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della
e) contributi a imprese artigiane per l'adeguamento degli impianti alle norme sulla tutela dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 1, della
f) contributi regionali per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese di cui alla
g) contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole imprese di cui all'art. 5 della
[h) contributi a favore delle cooperative sociali di nuova costituzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della
i) gli interventi finanziari e di sostegno all'accesso al credito per le cooperative [68];
j) interventi a favore delle imprese artigiane per agevolare l'accesso al credito di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 della
k) contributi per la promozione di nuove imprese innovative di cui all'art. 6, lettera a), della
l) contributi per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e partecipazione ad appalti internazionali di cui all'art. 6, lettere b) e c), della
m) contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione a progetti di ricerca comunitari e per la realizzazione di stages per giovani neolaureati di cui all'art. 6, lettere c) e d), della
n) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui all'art. 10, comma 7, della
o) corsi di formazione continua e di riqualificazione di cui all'art. 10, comma 9, della
77. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura negoziale di cui all'art. 6 del
a) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di aree attrezzate artigiane e per gli impianti di trattamento scarti di lavorazione di cui agli artt. 8 e 14, comma 2, della
b) contributi a fondo perduto per recupero e riqualificazione di aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 6 della
78. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le indicazioni operative per l'adeguamento dei procedimenti amministrativi concernenti i singoli interventi di cui ai commi 74, 75, 76 e 77 alle specifiche procedure indicate nei medesimi commi, nonché alle prescrizioni in materia di ispezioni, controlli, revoca dei benefici e sanzioni contenute negli artt. 8 e 9 del
79. Per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui ai commi da 74 a 78, nonché per la valutazione degli aspetti specifici, dei risultati attesi e dell'efficacia degli interventi stessi, possono essere stipulate convenzioni con associazioni, società, enti ed esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività. La Giunta regionale, in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 3 del
80. [La Giunta regionale, con cadenza triennale, propone al Consiglio per l'approvazione un rapporto sull'attuazione deg i interventi regionali a sostegno delle imprese, evidenziando:
a) i risultati conseguiti, con riferimento all'incremento dei livelli della competitività e dell'occupazione;
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti e alle risorse utilizzate;
c) gli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale riscontrati nell'attuazione degli interventi;
d) il quadro programmatico degli interventi a favore delle imprese per il triennio successivo, con particolare riferimento allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;
e) le eventuali misure correttive da apportare alla normativa vigente, nonché alle strutture organizzative e gestionali degli interventi anche in relazione al sistema delle deleghe agli enti locali e alle CCIAA;
f) gli obiettivi da perseguire anche tramite l'approvazione di nuovi interventi e il fabbisogno finanziario per l'attività del triennio successivo, articolato per le diverse tipologie di intervento] [69].
81. [Sono mantenute alla Regione le funzioni ad essa attribuite a seguito del conferimento delle funzioni relative alla materia dei carburanti dal
82. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione della rete distributiva dei carburanti, è abrogata la
83. [A decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero a decorrere dalla successiva data eventualmente prevista dalle disposizioni statali di cui all'art. 3, comma 7, del
83 bis. I comuni sono delegati a ricevere i rapporti di cui all'articolo 17 della
84. [La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze e in armonia con la politica energetica dell'Unione europea, promuove e sviluppa, in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, le iniziative volte a conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia] [73].
85. [Ferme restando le specifiche attribuzioni alla Regione, previste dall'art. 30, commi 1, 2 e 5 del
a) orientare e promuovere la riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica;
b) favorire e promuovere l'uso delle fonti rinnovabili di energia;
c) favorire e promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate con le attività produttive, economiche ed urbane, per organizzare i relativi processi in funzione del risparmio energetico con possibili recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
d) promuovere, mediante convenzioni e accordi di programma, l'uso del finanziamento da parte di altri soggetti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata per finanziare l'attuazione di quanto previsto alla lettera a);
e) promuovere la qualificazione degli operatori pubblici e privati per gli obiettivi e le attività oggetto della pianificazione energetica regionale, anche mediante programmi di formazione direttamente realizzati dalla Regione;
f) promuovere la creazione di agenzie locali per l'energia quali strumenti per l'attuazione delle politiche energetiche nazionali, regionali e provinciali] [74].
86. [Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all'IReR, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della
87. [Il piano energetico regionale (PER) costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e contiene lo studio e l'analisi dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici, le tendenze della domanda e dell'offerta energetica, il bilancio energetico regionale, l'individuazione degli strumenti di incentivazione finanziaria] [76].
88. [La Giunta regionale, sentite le province, definisce le iniziative di cui al comma 84 che comportino forme di finanziamento, determinandone l'importo anche nel quadro della normativa europea e, altresì, la procedura per la concessione e i criteri di valutazione delle domande] [77].
89. [In relazione a quanto previsto dai commi 87 e 88, per il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale:
a) sono trasferite alle province le seguenti funzioni:
1) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del PER;
2) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
3) il controllo sull'uso razionale dell'energia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dai provvedimenti regionali;
b) sono delegate alle province la determinazione dei criteri preferenza in ordine all'ammissione dei progetti al finanziamento regionale e la conseguente istruttoria sulle istanze presentate] [78].
90. Sono delegate alle province:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale, già delegate alle regioni con
b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e del
91. Le province trasmettono alla direzione regionale competente copia delle autorizzazioni e delle concessioni e, annualmente, la rendicontazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate.
92. Lo sfruttamento di risorse geotermiche esercitato senza il prescritto provvedimento autorizzativo o concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa, da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 20 milioni, ferme restando le sanzioni previste da leggi statali.
93. I canoni annuali previsti per lo sfruttamento di risorse geotermiche sono corrisposti alla Regione.
94. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA e approva la relazione annuale di cui all'art. 37 del
95. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nei casi previsti dall'art. 5 della
96. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 6 [79] aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).
97. Nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del
98. Fino alla emanazione delle leggi regionali che disciplinano le funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive conferite con il
99. Sono abrogati gli artt. 6, 18, 27, e da 29 a 33 della
100. Sono abrogati gli artt. 37, 38, 39, come sostituiti dall'art. 3, comma 3, lettera b), della
101. [81]
102. Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di revisione della composizione e del funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, in attuazione dell'art. 20, comma 8, della
103. I commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 9 e l'art. 11 della
104. [82]
105. [83]
106. [84]
107. [Alla
a) [85]
b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 è abrogata;
c) i commi 2 e 6 dell'art. 7 sono abrogati;
d) [86]
e) [87]
f) al comma 3 dell'art. 11 è abrogato il secondo periodo;
g) [88]
h) [89]
i) la lettera b) del comma 2 dell'art. 16 è abrogata;
j) [90]
k) [91]
108. [Alla
a) [94]
b) [95]
c) [96]
d) [97]
e) [98]
f) [99]
g) [100]
h) [101]
i) [102]
109. [Le sessioni d'esame per l'abilitazione alla professione di guida turistica e accompagnatore turistico, già indette dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolte dalla competente direzione generale della Regione] [105].
110. [106].
Art. 3. (Territorio, ambiente ed infrastrutture).
1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "territorio e urbanistica", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".
2. [Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:
a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti;
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;
c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;
d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lett. e), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;
f) espressione del parere previsto nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto dall'art. 55, comma 2, del
h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro individuazione, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati all'art. 2 della
j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente [107];
k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il sistema informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro di documentazione paesistica (CEIP), il mosaico degli strumenti urbanistici e il sistema informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale (SILVIA);
l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie illegittime, di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 della
2 bis. [Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all'erogazione della spesa] [109].
3. [Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale e in particolare:
a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste;
b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonché dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. m) del comma 2] [110].
4. [Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni] [111].
5. [Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate dalle province a far tempo dall'efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del comma 36] [112].
6. [Nell'esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura il confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali e funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione] [113].
7. [In ciascuna provincia è istituita una conferenza dei comuni e delle comunità montane, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti il territorio e l'urbanistica] [114].
8. [Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il presidente della provincia, il vice presidente e l'assessore competente, se delegato] [115].
9. [La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia] [116].
10. [Il regolamento di cui al comma 9 prevede anche la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche] [117].
11. [La conferenza assume le proprie determinazioni sulla base di voto ponderato, in relazione all'estensione territoriale e alla consistenza demografica, da disciplinare puntualmente in sede di regolamento] [118].
12. [Al fine di procedere all'elezione del presidente e all'approvazione del regolamento per il funzionamento della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all'approvazione del regolamento le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali presenti] [119].
13. [Sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di cui ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite ai comuni dalla
14. [Il comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un'adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale di appositi avvisi riguardanti:
a) l'avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche;
b) l'avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché il deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro conoscenza e la presentazione di osservazioni;
c) l'efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21] [121].
15. [Il comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o telematico] [122].
16. [Il comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica] [123].
17. [Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte, il comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale e sue varianti generali, indice la consultazione con la Regione, la provincia e le altre amministrazioni interessate] [124].
18. [Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine il comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva] [125].
19. [Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto di cui al comma 18, elementi di incompatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento, il comune procede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva; qualora il comune non provveda ai necessari adeguamenti, interviene in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, mediante la nomina di un commissario ad acta] [126].
20. [Il comune, una volta definitivamente approvato il piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale, provvede a depositarlo immediatamente nella segreteria comunale, dandone pubblico avviso, e di trasmetterlo, per conoscenza, alla provincia e alla Giunta regionale] [127].
21. [L'efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero del piano attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura del comune] [128].
22. [Dalla data di cui al comma 5 sono abrogati i commi da 2 a 5 dell'art. 27 della
23. [Un commissario ad acta, di cui all'albo previsto dall'art. 14 della
a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla provincia, ai sensi del comma 18;
b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico- ambientale ed idrogeologico;
c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla
24. [Alla
a) [131]
b) [132]
c) [133]
d) [134]
25. [Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione degli artt. 14 e 15 della
26. [Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all'art. 57 del
a) l'indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta;
b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo [138];
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque] [139].
27. [Il piano territoriale di coordinamento provinciale può avere, previa intesa tra la provincia e i comuni interessati, contenuti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale] [140].
28. [Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dall'art. 13 della
a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui alla lett. b) dell'art. 13 della
b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale, in conformità ai commi 57 e 58] [141].
29. [Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette, il piano territoriale di coordinamento provinciale:
a) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel caso di piani di parco adottati, il piano territoriale di coordinamento provinciale si attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui all'art. 18, comma 6, della
b) coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali, di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette] [142].
30. [Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti acquisite in via preventiva; nella medesima fase, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed informazioni sulle linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché sugli strumenti di pianificazione e programmazione regionali necessari per la redazione del piano] [143].
31. [Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla provincia previo parere obbligatorio della conferenza prevista dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole] [144].
32.[ Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria della provincia; contestualmente all'inizio del deposito, il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, nonché, a cura della provincia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia] [145].
33. [Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni al piano] [146].
34. [La provincia, contestualmente al deposito del piano territoriale di coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla Giunta regionale che, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alle disposizioni della presente legge, la coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2. lett. e), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. Decorso tale termine la provincia, sentita la conferenza di cui al comma 7 che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, all'infruttuosa scadenza dei quali il parere si intende favorevole, decide sulle osservazioni presentate e procede all'approvazione definitiva] [147].
35. [Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, la provincia provvede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva] [148].
36. [Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura della provincia] [149].
37. [Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale sino all'approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26 lettere b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia] [150].
38. [Qualora sia necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del piano territoriale di coordinamento provinciale previsti dal comma 26, i comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 3 della
39. [La regione provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a elaborare e approvare con provvedimento della Giunta regionale il documento contenente la definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo. Qualora la Giunta regionale non provveda nei termini previsti, le province hanno facoltà di presentare i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi del comma 34] [152].
40. [Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27, pubblicare e trasmettere alla Giunta regionale il piano stesso con le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34] [153].
41. [Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52;
c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a);
d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;
f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
l) la promozione di iniziative di ricerca;
m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell’ambito dei requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi; [154]
n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
p) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l'edilizia residenziale (ALER);
q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici] [155].
41 bis. [Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell’articolo 1 del
41 ter. [La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento] [157].
42. [La Regione, tramite le ALER di cui alla
a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER per effetto della legge istitutiva;
b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui al comma 52, con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipularsi col settore privato;
c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;
d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi] [158].
43. [La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale, con i contenuti di cui al comma 52, lett. a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente. Entro lo stesso termine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale i necessari adeguamenti della
43 bis. [Per far fronte all’emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie ‘Fabbisogno elevatò e ‘Fabbisogno acuto dei comuni capoluogò, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. VII/17175 (‘Programma annuale 2004 di attuazione del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2002-2004’, ai sensi dell’art. 3 comma 52, lettera b), della
43 ter. [L’individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 43bis è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento di cui all’articolo 5 della
[44. La Giunta regionale, nella predisposizione della proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale e dei programmi annuali di attuazione, si avvale, in qualità di organismi consultivi, della consulta regionale per la casa e delle consulte territoriali per la casa, istituite ai sensi dell'art. 3 della
[45. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, sulla base dei criteri dalla stessa definiti e dei dati forniti dai comuni, un sottosistema informativo a livello provinciale, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione e al coordinamento regionale degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.] [163]
[46. Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema informativo di cui al comma 45 la Regione concorre mediante erogazione di quota parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei fondi disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica da definirsi nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della
[47. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al comma 45, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province.] [165]
48. [I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi] [166].
49. [Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:
a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER che è effettuato dal comitato tecnico istituito presso ciascuna ALER ai sensi dell'art. 13 della
c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata] [167].
50. [I comuni esercitano le competenze di cui ai commi 47, 48 e 49 nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione] [168].
51. [Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:
a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51 bis [169];
c) promozione della mobilità degli assegnatari;
d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo] [170].
51 bis. [Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 41 bis e 41 ter del presente articolo l’individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l’accesso dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l’intervento è realizzato, e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata pubblicità alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Ai fini di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalità di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un’apposita convenzione]. [171]
51 ter. [Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all'assegnazione:
a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all'assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;
b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l'ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all'assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l'espletamento delle attività di assegnazione] [172].
51 quater. [Al fine di favorire l'integrazione sociale, nell'attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l'ente proprietario può prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale:
a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, di unità abitative a specifiche categorie di assegnatari in percentuali anche superiori a quanto previsto dall'articolo 11 del
b) le esclusioni di alloggi previste dall'articolo 26, comma 2 del
c) la destinazione, in coerenza con il piano finanziario dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone sociale di cui all'articolo 3 della
In tali programmi le assegnazioni delle unità abitative sono effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto della graduatoria comunale, ove prevista, ed il canone non potrà essere comunque inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 3 della
51 quinquies. [Per le ipotesi di assegnazione diverse da quelle di cui al comma 51 quater, il comune persegue finalità di integrazione sociale, anche utilizzando le modalità di cui al comma 51 quater e, se necessario, in deroga alla tabella dell'articolo 13, comma 9 del
a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali la diversa destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica non debba essere specificamente autorizzata;
b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari] [174].
51 sexies. [Al fine di accelerare la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla
52. [Gli strumenti di pianificazione e programmazione del l'edilizia residenziale pubblica sono:
a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
3) le modalità di incentivazione;
4) la definizione dei settori di intervento;
5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili] [176].
52 bis. [Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell’articolo 63 del d.lgs.112/1998 e quelle programmate mediante il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 43, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse di cui sopra stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituirà appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario in cui si prevede l’effettuazione dei rimborsi] [177].
52 ter. [Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della
53. Nell'ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale "Stato dell'Ambiente" e delle sue scansioni annuali, definendo:
a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
54. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
55. L'elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.
56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del
57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla
58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
a) [le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'articolo 34 della
a1) riconoscimento, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
a2) determinazione delle modalità di pianificazione e gestione;
a3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori] [179];
b) le funzioni relative alla Promozione e coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla
58 bis. [Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'articolo 34 della
59. [In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al
a) le funzioni di vigilanza e controllo;
b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 54 del
60. [Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 59 sono incamerate dagli enti che adottano il provvedimento sanzionatorio. Le suddette somme devono essere destinate, in armonia con la previsione dell'art. 57 del
61. Oltre alle funzioni stabilite dall'art. 4 della
a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale [184];
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l'applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l'educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell'inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell'acustica ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico;
h bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della
h ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia [186].
62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti [187].
63. [188].
64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.
65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:
a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, conformemente all'art. 4, comma 1, lett. a), del
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del
d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell'allegato 1 al D.P.C.M. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.
66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:
a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), del
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
68. Sono delegate alle province:
a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del
69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'elenco dell'allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale.
70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del
71. Competono alla Regione:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, che di norma coincidono con i territori delle province [189];
b) l'emanazione degli indirizzi e delle linee guida per la predisposizione dei piani di ambito [190];
c) l'approvazione dei piani di ambito [191];
d) la regolamentazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti localizzati al di fuori degli ambiti di provenienza [192];
e) la vigilanza sull'esercizio, da parte delle province, delle funzioni amministrative delegate [193];
f) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti [194];
g) le funzioni amministrative relative:
1) all'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del
1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed incenerimento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del
1.2) rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera i), del
2) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 29 del
3) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili nei casi previsti dall'articolo 32 della
h) l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 13 del
i) l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle province [197];
j) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti alla Produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti [198];
k) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato del riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore [199];
l) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative [200];
m) l'individuazione delle potenzialità ricettive degli impianti di combustione del sistema industriale lombardo di combustibile derivato da rifiuti (CDR), ricavato secondo le metodologie e con le caratteristiche qualitative di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l'educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al
p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali [202];
q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale [203].
71 bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l'esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa [204].
72. Spettano alle province:
a) la redazione e l'adozione dei piani di ambito, secondo criteri e procedure stabilite in specifico atto normativo regionale;
b) l'individuazione, sentiti i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, e l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero degli stessi;
c) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento e dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare a favore degli enti locali interessati;
d) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;
e) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità stabilite dalla Regione [205].
73. Sono delegate alle province:
a) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito;
b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del
74. In materia di rifiuti speciali e pericolosi, definiti nei commi 3 e 4 dell'art. 7 del
a) deposito nel suolo di rifiuti inerti, come individuati dall'art. 2, lett. d), del
b) deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni previste dall'art. 6, lett. m), del
74 bis. Resta di competenza della Regione l'istruttoria delle domande alla stessa pervenute, ai sensi del
75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d'interesse nazionale da norme statali.
76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell’importo progettuale [209].
77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:
1) se d’importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2) se d’importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici. Per tali progetti la Regione procede all’approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali. [210]
78. La Regione esercita le funzioni relative a:
a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche [211];
c) predisposizione, d'intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi compresa la disciplina delle modalità organizzative dell'espletamento dei collaudi nel rispetto del
79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della
80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l'assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l'apposita autorizzazione.
82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla
83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:
a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui al Capo II della Parte II del decreto del Presidente della Reubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A) [213];
a bis) esecuzione degli accertamenti ed adozione del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'articolo 70 del
b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.
84. La nomina degli esperti di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della
[85. È istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.] [215]
[86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da:
a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria dei geometri;
f) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
g) un esperto designato dall’UPL;
h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;
i) un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
l) il dirigente dell'Avvocatura regionale o suo delegato;
m) un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali.] [216]
[87. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti dalla Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.] [217]
[88. Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del consiglio regionale dei lavori pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici, quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:
a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
b) i sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;
c) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.] [218]
[89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.] [219]
[90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è costituito.] [220]
[91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed incompatibilità di cui alla
[92. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative di organizzazione e funzionamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.] [222]
[93. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:
a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
c) progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
d) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, per importi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo bonario;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.] [223]
[93 bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale] [224].
[94. Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.] [225]
[95. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.] [226]
[96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:
a) i progetti di lavori sussidiati d’importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro.
c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.] [227]
[97. Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.] [228]
[98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso] [229].
98 bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del
98 ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del
99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la
100. [Fermo restando quanto disposto dall'art. 106, commi 2 e 3, del
a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 2359/1865] [232].
101. [Sono delegate, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della
102. L'inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore.
103. [Gli enti di cui al comma 101 trasmettono alla direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici, entro trenta giorni dall'emanazione, copia dei provvedimenti di esercizio della funzione delegata] [234].
104. [La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo degli enti locali delegati ad assumere provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a 107, assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva] [235].
105. [La direzione generale preposta ai lavori pubblici può svolgere attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei soggetti delegati] [236].
106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.
107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.
107 bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7 del
a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;
b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici [237].
107 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del
108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della
a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico [239];
c) definizione dei canoni [240];
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;
2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l'efficienza ed efficacia della spesa, anche in relazione agli obblighi di cui al
f) realizzazione di intese sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e rilascio, acquisito il parere delle province e dei comuni, in coerenza con le direttive regionali in materia e con il piano degli usi delle acque previsto dalla
g) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico, con esclusione delle concessioni di cui all'art. 6 della
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
j) autorizzazioni alla costruzione delle dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse [244];
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114;
o) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con
109. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse [246].
110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento e di prevenzione [247].
111. [Sono delegate alle province le seguenti funzioni:
a) rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e agli attingimenti di cui al T.U. approvato con
b) rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al T.U. approvato con
c) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili [250];
d) polizia delle acque relative alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) [251];
e) controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche] [252].
112. [Sono altresì delegate alle province le funzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 1996, n. 6/10650, adottata in attuazione della
113. [Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 112 sono svolte da un dirigente tecnico della provincia che designa direttamente il segretario] [254].
114. La Regione è l’autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:
a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al
a bis) la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'articolo 52, comma 4, della
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori [257].
114 bis. Le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata, se dotata di personalità giuridica o in base a quanto previsto dalla convenzione tra i comuni interessati, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La gestione associata di cui al presente comma può essere svolta, nei territori montani di riferimento, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3 bis e 4, della
114 ter. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata agli enti gestori dei parchi regionali di cui alla
114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori secondo indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [260].
114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere [261].
115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:
a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
b) [262];
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.
116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:
a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
117. [263].
118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.
119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:
a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
b) [264];
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 2 della
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.
120. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell'articolo 7 del
120 bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte [266].
120 ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal
121. Sono trasferiti ai comuni:
a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.
122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all'art. 8, comma 2, della
123. [268]
124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.
125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all'art. 105, comma 2, lett. f), del
126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.
127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.
128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
129. La Giunta regionale, d'intesa con la regioni Piemonte, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.
130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:
a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione governativa laghi di cui all'art. 11 del
b) fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all'art. 11 del
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto, lacuale, emanando le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all'effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l'eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte o all'unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui all'art. 11 del
133. Le misure di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.
135. [269].
136. [La Regione coordina l'organizzazione e cura l'esecuzione delle attività di protezione civile in materia di:
a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del
c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità] [270].
137. [La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 136 e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del D.Lgs, 112/1998, cura in particolare:
a) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell'amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 108, comma 1, lettera. a), n. 2), del
b) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l'attività dell'uomo, il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché il coordinamento di quelli esistenti e programmati;
c) le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;
d) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio, su scala regionale, e sub - regionale, d'intesa con le autorità di bacino, con l'indicazione delle linee - guida per la redazione, in ambito provinciale, di piani di intervento mirati;
e) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;
f) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione, nonché alla creazione di capacità di autoprotezione a livello di comunità locali;
g) la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;
h) l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
i) la definizione di indirizzi e princìpi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art. 2, lettera b), della
138. [In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio. Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della Regione] [272].
139. [La Regione predispone e attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto dall'art. 108, comma 1, lettera a), n. 1), del
140. [La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di previsione e prevenzione. Il programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, sentito il comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 21, comma 4, della
141. [In sede di prima applicazione il programma di previsione e prevenzione, elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell'ambito del programma regionale di sviluppo, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e ha validità triennale] [275].
142. [La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali] [276].
143. [La Regione può stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche e private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura regionale di protezione civile o da destinare ai centri polifunzionali di emergenza di cui all'art. 21, comma 1, della
144. [La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni o di altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi] [278].
145. [La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile] [279].
146. [In caso di persistente impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della
147. [In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti dell'amministrazione regionale utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria] [281].
148. [Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato:
a) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1, lettera b), del
b) provvede all'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla
149. [Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative regionali a disposizione] [284].
150. [Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del comma 148, lettera a), si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del
151. [Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in particolare dagli articoli 14 e 15 della
a) alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma 138;
b) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139;
c) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale] [286].
152. [I piani e i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario] [287].
153. [La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza] [288].
154. [La provincia, nell'esercizio dei compiti assegnati di cui al comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora nell'attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza] [289].
155. [In conformità alla
156. [Per le finalità di cui al comma 155, i comuni:
a) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni fra comuni, di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dal sindaco o dalla Regione, ovvero promuovono la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile con le medesime finalità;
b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla
c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali] [292].
157. [Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione] [293].
158. [L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:
a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del
c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal consorzio fra comuni] [294].
159. [La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del
160. [Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali] [296].
161. [La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento di volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali] [297].
162. [L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte dalla Regione] [298].
163. [Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati] [299].
164. [È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale] [300].
165. [La Regione favorisce la partecipazione alle attività di protezione civile delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte all'albo regionale, sono iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del
166. [La Regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il valore dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo di destinazione alle attività di protezione civile] [302].
167. [Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso] [303].
168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. c) del
169. Il comma 6 dell'art. 8 della
170. [La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della
171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27 della
172. In deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della
172 bis. Con le modalità di cui all'articolo 11 della
a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi all'utente finale;
b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
c) assicurare il costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici ;
e) effettuare azioni di informazione permanente [305].
172 ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità trasmettono, con cadenza semestrale, all'Osservatorio regionale, dati ed informazioni relativi all'attività svolta [306].
172 quater. L'Osservatorio persegue le sue finalità mediante le seguenti attività:
a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da immettere in un sito telematico;
b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi, tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilità;
c) monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza;
e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto relative alla gestione dei servizi;
f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze pilota nazionali ed internazionali;
g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di qualità curandone la pubblicazione;
h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze del mercato dei servizi [307].
Art. 4. (Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale). [308]
1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".
2. [La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, e cura, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, gli aspetti concernenti l'organizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale] [309].
3. [In particolare, la Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) l'approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, commi 3 e 3 bis del
d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lettera d), del
4. [La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale] [312].
4 bis. [Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali] [313];
4 ter.[ Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio] [314];
4 quater. [La competenza in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A (con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla) di cui all'art. 5 del decreto del Ministro sanità del 2 agosto 1991 e all'art. 5 del
4 quinquies. [Le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla
4 sexies. [Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi degli articoli 31 e 32 del
4 septies. [Le attività e le competenze di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, e all’articolo 9, commi 1 e 5, del
4 octies. [Le attività e le funzioni di competenza regionale ai fini del riconoscimento di impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 537 e al d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559, nonché ai decreti legislativi 4 febbraio 1993, n. 65, 18 aprile 1994, n. 286 e ai decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, 14 gennaio 1997, n. 54, 10 dicembre 1997, n. 495, 3 agosto 1998, n. 309, sono delegate alle aziende sanitarie locali. Rimangono in capo alla Regione l’attività di ispezione per accertare la sussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento, nonché l’assegnazione del numero di riconoscimento] [319].
5. Si definiscono servizi sociali le attività previste dall'art. 128 del
6. Appartengono altresì ai servizi sociali le attività e gli interventi che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato.
7. È obiettivo dei servizi sociali prevenire, rimuovere ovvero ridurre gli effetti delle situazioni di disagio derivanti da condizioni economiche, psico - fisiche o sociali della persona e del suo nucleo di appartenenza, che determinino fenomeni di emarginazione di questi dagli ambienti di vita, di studio o di lavoro, e contribuire, inoltre, a promuovere e tutelare la salute.
7 bis. Al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l’impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Dell’Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell’Osservatorio. Agli oneri derivanti dalle attività dell'osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali [320].
8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge e dalla programmazione regionale sono realizzati attraverso una rete integrata di servizi finalizzati alla tutela e alla promozione del benessere psico - fisico ed al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in difficoltà, allo sviluppo dei rapporti individuali e familiari e delle collettività sociali intermedie, alla promozione di iniziative di volontariato ed associazionismo.
9. La programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione nell'osservanza dei principi indicati nell'art. 1, commi dall'1 al 15.
10. Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la valorizzazione della loro presenza nella società i servizi sociali predispongono collegamenti tra:
a) la rete delle infrastrutture di accoglienza immediata e temporanea;
b) gli inserimenti nel mercato del lavoro territoriale;
c) le attività di integrazione rivolte agli stranieri: formazione, mediazione culturale, assistenza sanitaria, socio - sanitaria e sociale;
d) le soluzioni abitative stabili sia attraverso la concessione di contributi per la ristrutturazione di alloggi di proprietà degli stranieri, sia attraverso l'accesso in condizioni di parità agli alloggi di edilizia popolare;
e) le iniziative volte a garantire nel Paese e nella pubblica amministrazione un approccio interculturale.
11. Alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta dei servizi in risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie provvedono, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 1, comma 10, soggetti pubblici e privati, organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni, cooperative sociali.
12. I servizi sociali si informano ai seguenti principi, indirizzi e criteri:
a) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del diritto di libera scelta dell'utente, prestando particolare riguardo alle esigenze delle aree di emarginazione;
b) promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito;
c) garantire agli utenti l'informazione e la partecipazione alla definizione delle modalità di gestione e di erogazione delle prestazioni, nelle forme stabilite dalla programmazione regionale;
d) valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e quale risorsa primaria per una piena tutela dell'individuo, nonché promuovere forme di intervento e sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno;
e) sviluppare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari individuando nel distretto il livello territoriale adeguato per il coordinamento e la gestione delle relative attività;
f) promuovere, a livello programmatorio e di erogazione dei servizi, il concorso più ampio dei soggetti di cui al comma 11;
g) perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi migliorando la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.
13. I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.
14. Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla
15. Ai soggetti di cui al comma 14 è garantita la tutela della maternità responsabile e della gravidanza, nonché la tutela della salute del minore.
16. Gli utenti del sistema regionale dei servizi sociali hanno diritto:
a) a ricevere informazioni corrette e complete sulle disponibilità e sulle caratteristiche dell'offerta dei servizi a livello territoriale, sui requisiti e sulle modalità per l'accesso, sulle tariffe praticate e sulle priorità nell'erogazione dei servizi, fermo restando il rispetto della propria libera scelta;
b) ad esprimere il proprio informato consenso sulle prestazioni rese, fatta salva diversa previsione legislativa;
c) alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli operatori dei servizi, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali a fini statistici ed epidemiologici.
17. I regolamenti degli enti disciplinano la possibilità di accesso alle strutture per quanto riguarda le visite agli ospiti.
18. [I diritti di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 11 della
19. La Regione conformandosi ai principi dell'ordinamento della Repubblica e della Unione europea determina i criteri per la programmazione del sistema dei servizi sociali.
20. Compete in particolare alla Regione:
a) definire il riparto delle risorse del fondo sociale regionale, sia per la gestione corrente sia per gli investimenti;
b) definire il riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria dei servizi sociali ad integrazione sanitaria;
c) definire il riparto del fondo regionale per l'immigrazione;
d) definire i programmi pluriennali e annuali delle attività concernenti l'immigrazione finalizzati sia all'effettiva attuazione della legislazione nazionale e regionale in conformità alle modalità e ai criteri in essa indicate, sia alle indicazioni delle iniziative prioritarie finanziabili con le risorse del fondo nazionale e realizzabili con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e del privato sociale non profit;
e) definire i criteri per l'eventuale emissione, da parte dei comuni, dei buoni servizio, con i quali i cittadini possono accedere direttamente ed elettivamente alle prestazioni del sistema regionale dei servizi sociali nell'ambito di un percorso assistenziale atto a favorire l'integrazione dei soggetti beneficiari;
f) attivare, in collaborazione con gli enti locali e le rispettive associazioni, le associazioni degli utenti e del volontariato sociale, osservatori territoriali, di norma provinciali, per la migliore conoscenza e capacità di prevenzione e di intervento sui fenomeni che necessitano di protezione sociale, e per la valutazione a livello regionale dei processi di integrazione e dei loro risultati;
g) promuovere, anche attraverso l'istituzione di appositi organismi, le forme più idonee di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti delle politiche sociali;
h) stabilire i requisiti delle strutture erogatrici dei servizi, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli standard essenziali determinati a livello nazionale;
i) determinare le condizioni e le modalità di accreditamento o convenzionamento delle strutture erogatrici dei servizi, tenendo fermi gli standard organizzativi determinati a livello nazionale, e provvedere all'accreditamento dei servizi sociali ad integrazione sanitaria;
j) indirizzare e coordinare il sistema informativo regionale ed attuare forme di controllo e di valutazione della qualità dei servizi, anche avvalendosi di agenzie specializzate;
k) promuovere iniziative sperimentali ed innovative, studi e ricerche finalizzate e indagini conoscitive sul sistema regionale dei servizi sociali;
l) promuovere e indirizzare gli interventi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale operante nei servizi sociali, ivi compresi quelli ad integrazione sanitaria;
m) disciplinare il dipartimento per le attività socio - sanitarie integrate (ASSI) delle aziende sanitarie locali (ASL) ed emanare direttive per la stipula di convenzioni che regolino i rapporti tra ASL, comuni e province, nonché i rapporti tra ASL e Aziende ospedaliere, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche al sistema dei servizi;
n) favorire, anche attraverso l'erogazione delle risorse, l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione;
o) determinare gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili ai sensi dell'art. 130 del
p) tenere il registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale, esercitando l'attività secondo i requisiti e le modalità di cui alla
q) tenere il registro regionale delle associazioni secondo quanto previsto dalla
r) definire i criteri dell'erogazione, a carico del fondo sanitario regionale, dei contributi economici alle famiglie di cui all'art. 8, comma 15, della
[21. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative inerenti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle persone giuridiche private che gestiscono servizi sociali ad integrazione sanitaria e quelle che operano in ambito sovraprovinciale [322].]
[22. Ai fini del trasferimento delle funzioni previste nei commi 47 e 51, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta, alla individuazione delle IPAB e delle persone giuridiche private operanti in ambito comunale, provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali ad esclusione di quelli ad integrazione sanitaria [323].]
[23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l'estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della Giunta regionale [324].]
[24. La nomina, la durata in carica e il rinnovo degli amministratori delle IPAB sono disciplinati esclusivamente dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni. Salvo quanto previsto dai commi da 25 a 42, si applicano le disposizioni di cui al
[25. Qualora i soggetti competenti per le nomine non le abbiano deliberate nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza degli organi da rinnovare, il legale rappresentante dell'IPAB, entro cinque giorni dalla scadenza del termine suddetto, li diffida a provvedere entro la scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del
[26. Salvo che lo statuto dell'IPAB non disponga altrimenti, e fermo restando il disposto dei commi 30 e 31, l'insediamento del nuovo organo di amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; il nuovo organo di amministrazione provvede alla nomina del presidente ove così previsto dallo statuto. La data della deliberazione di insediamento dell'organo dell'amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo statuto [327].]
[27. I componenti dell'organo di amministrazione che vengono nominati successivamente all'insediamento del medesimo restano in carica fino alla scadenza dell'organo stesso [328].]
[28 I collegi commissariali per l'amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge [329].]
[28 bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 [330].]
[29. Qualora, nel termine di cui al primo comma dell'art. 3 del
[30. Quando non possa farsi luogo all'insediamento parziale dell'organo statutario di amministrazione ai sensi del comma 29, il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative provvede in via sostitutiva alla nomina degli amministratori mancanti al fine di assicurare la integrale formazione dell'organo amministrativo [332].]
[31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell'organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall'avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 [333].]
[32. Le IPAB il cui statuto non rispecchi più le attività di assistenza e beneficenza effettivamente svolte sono tenute ad adottare i necessari adeguamenti statutari nel rispetto delle tavole di fondazione o dell'atto costitutivo. È fatta, comunque, salva l'applicazione dell'art. 70 della
33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall’ASL o dalla provincia in cui l’ente ha la sede legale. [335]
[34. Gli organi di amministrazione delle IPAB possono essere sciolti nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 48 della legge 6972/1890 e comunque:
a) per accertata impossibilità di funzionamento;
b) per aver determinato con la propria inattività, accertata e permanente, il mancato perseguimento delle finalità statutarie, ovvero il mancato adeguamento dello statuto, se ricorrono le condizioni di cui al comma 32 [336].]
[35. Alla sospensione degli organi di amministrazione delle IPAB, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 6972/1890, ovvero al loro scioglimento, provvede il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative, con motivato atto, che ne dispone il contestuale commissariamento [337].]
36. [338].
[37. Ferma restando l'applicazione della
38. [Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla
39. [342].
[40. Le IPAB sono tenute a fornire all'organo di vigilanza ed al soggetto titolare delle funzioni amministrative, copia degli atti dagli stessi richiesti per l'esercizio delle loro funzioni [343].]
[41. Le IPAB possono istituire, con modifica dei rispettivi statuti, organi di revisione al fine di verificare la regolarità contabile della gestione [344].]
42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, emana disposizioni in ordine:
a) alla classificazione delle IPAB per classi e categorie, sulla base di oggettivi parametri quali - quantitativi di riferimento, che tengono conto in particolare:
1) delle attività svolte in una o più delle seguenti aree di riferimento: area anziani, area famiglia e minori, area handicappati, area dell'assistenza economica in denaro e/o natura, area di attività di gestore di scuole materne;
2) del numero dei dipendenti in organico e con rapporto convenzionale;
3) del numero e della tipologia dell'utenza dei servizi erogati;
4) della consistenza del patrimonio;
5) delle entrate annue ordinarie effettive;
b) alla determinazione della indennità di funzione dei presidenti e degli amministratori delle IPAB in rapporto alle classi e categorie di cui alla lettera a);
c) alla emanazione di direttive per la composizione, l'individuazione dei compiti, le modalità di formazione e gli emolumenti degli organi di revisione contabile istituiti ai sensi del comma 41;
d) alla emanazione di indirizzi per la predisposizione e revisione degli inventari del patrimonio delle IPAB e per la realizzazione di un nuovo sistema economico patrimoniale.
43. È attribuita alle province la rilevazione dei fabbisogni formativi del personale operante nei servizi sociali, nonché la programmazione e la gestione delle attività di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi sociali anche ad integrazione sanitaria. Per l'esercizio di tali competenze le province si avvalgono, per quanto ritenuto necessario, del dipartimento per le ASSI delle ASL di riferimento. In tal caso i rapporti sono regolati da appositi accordi intercorrenti tra la provincia e l'ASL.
44. Sono inoltre conferite alle province:
a) la promozione e il monitoraggio delle attività dei soggetti che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riferimento alle cooperative sociali ed alle iniziative rivolte alla famiglia;
b) il coordinamento delle attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale.
45. [Alle province sono delegate le funzioni inerenti all'autorizzazione ed alla revoca di autorizzazione al funzionamento delle strutture erogatrici dei servizi, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale, ad esclusione di quelle affidate alle ASL ai sensi del comma 58] [345].
46. È trasferita alle province la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale. Le province esercitano l'attività secondo i requisiti e le modalità di cui alla
[47. Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB ed alle persone giuridiche private operanti in ambito provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali [347].]
48. La Regione determina, nell'ambito del fondo sociale regionale di parte corrente, l'ammontare del finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province di cui ai commi da 43 a 47. Le province possono integrare il fondo con risorse proprie.
49. Tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali sono esercitate dai comuni, che le gestiscono ai sensi del comma 53, ovvero attraverso delega all'ASL territorialmente competente. La responsabilità della programmazione compete:
a) all'ASL, per i servizi a prevalente funzione sanitaria;
b) ai comuni, per i servizi a prevalente funzione assistenziale.
50. La programmazione regionale individua i servizi ricompresi tra quelli a prevalente funzione sanitaria e quelli a prevalente funzione assistenziale. Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono:
a) ai comuni l'autorizzazione, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali;
b) alle ASL l'autorizzazione, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;
c) alla Regione l'accredita mento delle strutture sociosanitarie, nonché il finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario [348].
50-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni [349].
[51. Sono altresì trasferite ai comuni le funzioni amministrative, non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB e alle persone giuridiche private operanti in ambito comunale nel settore dei servizi sociali [350].]
[52. Sono mantenute in capo alle province le attività svolte ai sensi dell'articolo 5 del
53. Le funzioni sono esercitate dai comuni adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa, e al rapporto con i cittadini, anche tramite associazioni intercomunali, secondo le modalità previste dalle leggi 142/1990 e 59/1997 e dal
54. [In conformità a quanto stabilito all'art. 15, comma 4 della
55. A livello distrettuale i titolari delle funzioni devono assicurare l'integrazione delle loro attività con quelle definite e programmate dall'ASL.
56. [Spettano alle ASL, che le esercitano tramite il dipartimento per le ASSI, le funzioni relative ai servizi sociali a prevalente funzione sanitaria nelle aree di cui al comma 5] [353].
57. La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del
58. Le ASL esercitano, inoltre, le seguenti funzioni amministrative:
a) [l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi per:
1) la riabilitazione extraospedaliera;
2) la riabilitazione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti;
3) le attività consultoriali in ambito materno infantile] [354];
b) la tenuta dell'albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze, sulla base dei requisiti e delle modalità previste negli atti d'intesa Stato - regioni recepiti dalla Regione;
c) le autorizzazioni, per comprovati motivi, allo svincolo dalla destinazione a servizi sociali dei beni trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza ovvero dei beni delle IPAB trasferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della
d) [356].
58 bis. [Sono delegati alle Aziende sanitarie locali i provvedimenti autorizzativi riguardanti:
a) l'impiego delle sostanze di cui all'articolo 15, comma 3, del
b) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di additivi alimentari, ivi compresi i coloranti;
c) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di aromi per uso alimentare] [357].
58 ter. [Alle ASL sono delegate le seguenti funzioni amministrative:
a) la raccolta, in appositi elenchi, da trasmettere alla Regione, delle comunicazioni dei dati relativi alla produzione, al confezionamento in proprio e per conto terzi, all'importazione e allo stoccaggio di prodotti cosmetici;
b) le ispezioni igienico-sanitarie sull'applicazione delle disposizioni in materia di produzione, confezionamento, importazione, commercializzazione e stoccaggio dei cosmetici, così come previsto dalla normativa vigente. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni sono comunicati alla Regione;
c) la sorveglianza sugli effetti indesiderati correlati all'uso dei cosmetici e la trasmissione dei relativi dati alla Regione.
La Giunta determina i criteri per lo svolgimento uniforme sul territorio regionale dei servizi di sorveglianza, ispezione e raccolta dei dati sui cosmetici, nonché le modalità operative per assicurare che l'attività ispettiva interessi, in un periodo di tempo determinato, tutte le officine di produzione e di confezionamento di prodotti cosmetici nonché i depositi degli importatori e dei distributori situati nel territorio di competenza] [358].
58 quater. [È delegata alle ASL la facoltà di proporre al Prefetto ai sensi dell'articolo 21 della
58 quinquies. [Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della
58 sexies. È delegata alle Aziende sanitarie locali la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla
58 septies. [Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del
[59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall'articolo 2, comma 7, della
60. La Regione eroga specifici contributi alle ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza [364].
61. È altresì trasferita all'ASL territorialmente competente la gestione della casa di riposo per ciechi "Villa Letizia" di Caravate. L'ASL subentra nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione.
62. In materia di servizi sociali la Regione determina:
a) il quadro previsionale dei bisogni;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) i criteri e le priorità d'intervento;
d) i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità dei servizi e degli interventi in funzione del previsto livello di soddisfacimento dei bisogni;
e) gli indicatori di risultato per il controllo e la valutazione dell'efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;
f) l'ammontare delle risorse finanziarie regionali, la loro provenienza e le modalità di utilizzo;
g) gli indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, all'accreditamento, al convenzionamento dei servizi;
h) gli indirizzi cui devono informarsi gli enti competenti nel determinare i criteri di accesso alle prestazioni ed ai servizi ed i criteri di partecipazione da parte degli utenti al relativo costo;
i) gli indirizzi ed i criteri per la realizzazione dei nuovi presidi;
j) il livello di qualificazione degli operatori dei servizi.
63. Nell'ambito della programmazione aziendale l'ASL, sentita la conferenza dei sindaci, pianifica anche le attività sociali con l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle direttive ed alle indicazioni della programmazione regionale. Ai fini della programmazione aziendale, l'ASL tiene conto delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento della provincia e dei piani socio - economici della comunità montana. Sui piani delle ASL per i servizi sociali le province e le comunità montane esprimono parere non vincolante entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende positivo. I rapporti tra ASL città di Milano e Comune di Milano per quanto concerne la programmazione dei servizi sociali sono regolati dal protocollo di intesa di cui all'art. 15, comma 5, della
64. Il sistema dei servizi sociali garantisce interventi rispondenti alle specifiche esigenze del soggetto cui sono rivolti, valorizzandone le risorse e potenzialità, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.
65. La programmazione regionale definisce i criteri di verifica e di valutazione al fine di assicurare la qualità e la realizzabilità degli obiettivi definiti, nonché la realizzabilità di una rete integrata di interventi sociali.
66. La programmazione ed il reperimento delle risorse economiche volte a realizzare la rete integrata di cui al comma 65 avvengono attraverso la concertazione tra la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le ASL che cooperano, anche mediante lo strumento dell'intesa istituzionale di programma, al fine di garantire l'erogazione e lo sviluppo dei servizi sociali.
67. La concertazione tra Regione, province, comuni, comunità montane e ASL è il metodo ordinario per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi sociali ad integrazione sanitaria al fine di garantire la unitarietà dei processi decisionali.
68. La Regione promuove la consultazione tra ASL, enti locali, enti gestori dei servizi sociali e le associazioni sindacali i maggiormente rappresentative, al fine di garantirne la partecipazione alla realizzazione della rete dei servizi sociali.
69. La gestione dei servizi sociali ambulatoriali, residenziali, semiresidenziali e diurni organizzati al fine di offrire prestazioni è soggetta ad autorizzazione.
70. Gli atti di programmazione regionale individuano la tipologia dei servizi sociali soggetti ad autorizzazione al funzionamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 69, ed altresì le strutture a carattere temporaneo non soggette ad autorizzazione.
71. Le strutture provvisoriamente accreditate, per le quali non sussistono impedimenti determinati da condizioni di sicurezza ed agibilità degli ambienti e che al riguardo attestino d'aver già presentato ai competenti organi regolari domande per il rilascio delle relative certificazioni amministrative ed abbiano il possesso dei requisiti gestionali richiesti, possono essere autorizzate provvisoriamente al funzionamento con prescrizioni temporali di adeguamento nell'ambito di attuazione di apposito piano programma, previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale, ferme restando le dirette responsabilità dei soggetti gestori ad ogni effetto di legge.
72. Le strutture provvisoriamente autorizzate al funzionamento, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 71, hanno titolo alla conferma del provvedimento di autorizzazione provvisoria al funzionamento come previsto dallo stesso comma.
73. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accreditamento delle strutture operanti nei servizi sociali ad integrazione sanitaria.
74. [La Giunta regionale disciplina le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo. L'accreditamento costituisce condizione indispensabile per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di rilievo sanitario, erogate nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole strutture dai relativi atti di accreditamento e dai conseguenti rapporti posti in essere dalle ASL. Il fondo sanitario regionale finanzia le prestazioni sanitarie e socio - assistenziali di rilievo sanitario erogate dalle strutture accreditate, con le quali l'ASL, sulla base del bisogno sanitario del territorio, ha provveduto a realizzare accordi e contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 del
75. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e requisiti stabiliti ai sensi del comma 73, accredita le singole strutture determinando tipologia, quantità e qualità delle relative prestazioni, nonché i corrispettivi e le modalità di pagamento.
76. [La Giunta regionale definisce gli indicatori per la realizzazione di un sistema di rilevazione e promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 13, comma 1, della
77. Gli enti gestori di servizi accreditati o convenzionati sono tenuti ad adottare sistemi di contabilità analitica al fine di dare dimostrazioni del corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri metodi permanenti di valutazione dei risultati.
78. La Giunta regionale introduce progressivamente il sistema di controllo di qualità, identificando standard ed indicatori di qualità da adottare per ciascuna tipologia di servizio.
79. Per le attività dei servizi sociali che non richiedono integrazione sanitaria, i soggetti di cui al comma 11, possono convenzionarsi con il sistema pubblico ove in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e degli ulteriori requisiti previsti dalla programmazione regionale.
80. Le convenzioni sono stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
81. Gli oneri per le prestazioni socio - assistenziali che in base alle leggi ed agli atti di programmazione regionale gravano sui comuni sono a carico del comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dai commi 14 e 15, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un comune diverso, gli oneri gravano comunque sul comune di residenza o dimora, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore.
82. Gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo.
83. Il fondo sociale regionale di parte corrente e per investimenti è costituito:
a) dalle quote del fondo sociale nazionale e comunque dalle risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge;
b) da risorse autonome regionali;
c) da eventuali altre risorse di altri enti.
84. Le disponibilità del fondo regionale sociale di parte corrente sono ripartite per:
a) concorrere al mantenimento, sviluppo e perequazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dalla programmazione regionale;
b) finanziare gli interventi di sostegno alla famiglia;
c) finanziare attività, interventi e servizi sociali ancorché non previsti dal piano socio-sanitario;
d) favorire e incentivare la gestione associata dei servizi;
e) incentivare la delega alle ASL, da parte dei comuni, di servizi a prevalente funzione socio - assistenziale;
f) sviluppare le funzioni di coordinamento del dipartimento ASSI;
g) realizzare iniziative sperimentali ed innovative, promosse direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dalle ASL, dai comuni, dalle province e dai soggetti gestori;
h) realizzare interventi di aggiornamento degli operatori e dei volontari operanti nel campo dei servizi sociali, ivi compresi quelli ad integrazione sanitaria, promossi direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche tramite comuni, ASL, soggetti gestori;
i) concorrere al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad eventi calamitosi;
j) assegnare contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato;
k) finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni conferite;
l) finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive, convegni e pubblicazioni sul sistema regionale dei servizi sociali, nonché sostenere gli oneri derivanti da convenzioni stipulate dalla Regione con organismi specializzati nelle verifiche della qualità dei servizi alle persone.
85. Le disponibilità del fondo sociale regionale per investimenti possono essere assegnate ai soggetti pubblici e privati senza fini di lucro tenendo conto delle indicazioni programmatorie delle ASL, dei comuni e del Comune di Milano per quanto di competenza. Le disponibilità del fondo sono ripartite con l'obiettivo del riequilibrio territoriale e di adeguare a standard i servizi sociali e di promuovere servizi innovativi per:
a) la realizzazione di nuove strutture;
b) l'acquisto per la trasformazione, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature ed arredi;
d) la realizzazione di opere edilizie in immobili di proprietà regionale;
e) gli interventi in campo sociale realizzati anche al di fuori del territorio lombardo da enti aventi sede legale ed attività prevalente nel territorio lombardo;
f) gli interventi urgenti e indifferibili o comunque non previsti dal piano socio-sanitario;
g) gli interventi volti alla sperimentazione di nuove unità d'offerta non standardizzate nel piano socio-sanitario.
86. L'approvazione dei progetti esecutivi, delle varianti, delle perizie suppletive, dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione di lavori concernenti le opere di cui al comma 85, spetta alla direzione generale competente in materia di interventi sociali della Regione.
87. I finanziamenti regionali per opere edilizie sono concessi a condizione che:
a) venga costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalità previste per il periodo indicato da piani regionali a seconda delle tipologie di servizio e comunque per un periodo non inferiore a venti anni; per gli enti ed organismi privati il vincolo deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;
b) gli enti gestori si impegnino a garantire i requisiti e ad accettare le condizioni per l'accreditamento ed il convenzionamento, quanto meno per la parte di immobili per gli interventi sui quali è concesso il finanziamento e per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione.
88. La Giunta regionale può concedere, su domanda motivata dell'ente interessato e previo parere dell'ASL territorialmente competente, sentita la conferenza dei sindaci, la modificazione del vincolo di destinazione gravante sugli immobili cui si riferisce il finanziamento regionale ai sensi della presente legge, nonché di analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi regionali. Gli immobili, nonché i proventi derivanti da eventuali alienazioni, devono mantenere la destinazione allo svolgimento di attività sociali per la medesima durata. Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta la restituzione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere interessate.
89. Il fondo sociale delle ASL è costituito:
a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente;
b) dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate alle ASL;
c) dalle entrate da rette o tariffe relative a servizi gestiti direttamente dall'ASL;
d) da eventuali altre entrate.
90. Il fondo sociale delle ASL è utilizzato per mantenere e sviluppare i servizi sulla base dei criteri definiti dal piano socio-sanitario, tenuto conto degli obiettivi di efficacia, qualità ed efficienza realizzati e da realizzare, nonché del costo dei servizi e delle rette applicate.
91. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
c) l'art. 13, comma 2; l'art. 55, come modificato dall'art. 4, comma 9, lettera a) della
d)
e)
f)
g) l'art. 8, comma 13, della
92. Conservano efficacia gli atti amministrativi, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in conformità alle leggi regionali di cui al comma 91. È fatta salva la possibilità di utilizzo degli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
93. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione delle leggi regionali nelle materie di cui ai commi da 2 a 90 mediante l'adozione di uno o più testi unici.
94. In materia di cooperazione sociale la Regione esercita le funzioni riguardanti:
a) la definizione di misure di sostegno e sviluppo della cooperazione sociale [367];
b) l'istituzione ed il regolamento dell'albo regionale delle cooperative sociali;
c) la programmazione delle attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale, con le modalità di cui ai commi da 113 a 120 e da 125 a 129, nonché l'incentivazione della stessa nell'ambito dei servizi;
d) la fissazione di criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici.
95. Inoltre la Regione esercita le funzioni relative all'erogazione di contributi, a fondo perduto, nonché alla costituzione di fondi di garanzia e di rotazione, per agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali.
[96. Sono delegati ai comuni:
a) gli interventi di attuazione delle misure di sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
b) la gestione degli interventi di iniziativa comunale per l'attuazione di forme di garanzia con il concorso di risorse regionali e dei confidi, finalizzate all'ottenimento di credito per le cooperative sociali aventi sede in Lombardia e che effettuino interventi sul territorio comunale.] [368]
[97. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni delegate ai comuni, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi] [369].
98. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati al coordinamento delle modalità peculiari di affidamento alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi sociali ed educativi e della fornitura di beni e servizi diversi, anche individuando, quali prioritari criteri per l'affidamento, la qualità dei servizi ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
99. Sono delegate alle CCIAA le seguenti funzioni:
a) la tenuta e la gestione dell'albo cooperative sociali ed organismi analoghi;
b) il monitoraggio delle attività svolte [370].
100. [La Regione concorre, con la partecipazione degli enti locali alla programmazione e all'attuazione delle azioni di integrazione del sistema scolastico, universitario e della formazione professionale con il mondo del lavoro, al fine di promuovere il raggiungimento della piena occupazione della popolazione lombarda anche attraverso il sostegno e la promozione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da realizzarsi attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e strumentali esistenti e l'armonizzazione degli interventi di orientamento, formazione di base, continua e permanente, superiore e di riqualificazione] [371].
101. [Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 100, la Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo degli strumenti e delle procedure di raccordo e concertazione con le parti sociali ed istituzionali, allo scopo di avviare in particolare il processo di riforma della formazione professionale, anche attraverso l'integrazione con l'istruzione scolastica, avvalendosi degli organismi di concertazione e di coordinamento di cui alla
102. [Nella definizione dei criteri e dei contenuti della riforma di cui al comma 101, la Regione opera secondo princìpi di delega di funzioni agli enti locali, responsabilità, sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e delegificazione amministrativa, in modo da incrementare la capacità dei soggetti istituzionali ed economico - sociali di offrire servizi intesi a rispondere ai bisogni di istruzione e formazione presenti nel contesto di riferimento] [373].
103. [I contenuti degli atti di programmazione in materia di politiche formative sono definiti in raccordo con gli indirizzi contenuti nei piani d'azione per l'occupazione e con le strategie comunitarie sul lavoro] [374].
104. [In particolare, la Regione concorre al rafforzamento dell'offerta formativa integrata tra istruzione scolastica, formazione professionale e mondo del lavoro, attraverso:
a) la promozione e la diffusione delle occasioni tramite le quali ogni soggetto, a prescindere dal grado di istruzione raggiunto, possa sviluppare le proprie conoscenze, capacità e competenze, per formare liberamente e pienamente la propria personalità e migliorare il proprio livello sociale e professionale;
b) il miglioramento dei servizi formativi e di accompagnamento, la qualificazione delle strutture e la certificazione dei prodotti formativi;
c) la razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili per un costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi formativi e di accompagnamento] [375].
105. [La programmazione dell'offerta scolastica e formativa integrata è definita a livello territoriale anche attraverso il dimensionamento della rete scolastica e delle strutture della formazione professionale, adeguando le rispettive azioni formative alle finalità ed ai principi stabiliti dai commi da 100 a 104] [376].
106. [La Regione coordina i propri obiettivi di programmazione con quelli relativi allo sviluppo del sistema universitario e assicura il collegamento con le iniziative in materia di programmazione e di orientamento degli accessi all'istruzione ed alla formazione] [377].
107. [Allo scopo di assicurare alle strutture edilizie scolastiche, di formazione professionale ed universitarie, uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, la Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale] [378].
107 bis. [Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche] [379].
107 ter. [La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107 bis, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente] [380].
107 quater. [Oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali] [381].
107 quinquies. [Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, della
107 sexies. [Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n.23 (Norme per l'edilizia scolastica)] [383].
108. [La Regione promuove, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie e tramite le strutture della formazione professionale, le seguenti tipologie di interventi formativi:
a) formazione per l'ingresso nel mercato del lavoro, inclusa la formazione per i contratti di apprendistato e di formazione in alternanza con il lavoro, finalizzata al primo inserimento dei giovani sprovvisti di esperienza lavorativa, anche al fine di consentire la piena attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età;
b) formazione continua, intesa come formazione di sviluppo, aggiornamento, cambiamento e riqualificazione professionale, rivolta all'innalzamento della qualità delle risorse umane e finalizzata al miglioramento professionale dei lavoratori occupati, al sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale e ad agevolare la mobilità professionale;
c) formazione per il reinserimento lavorativo finalizzata alla ricollocazione di lavoratori disoccupati con lo scopo di rinforzare le motivazioni e gli strumenti cognitivi e professionali necessari per rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro;
d) formazione superiore per giovani e adulti, anche attuando il nuovo canale di istruzione e formazione tecnico - superiore integrata (IFTS), come elemento di innovazione ed integrazione del sistema di formazione ed istruzione superiore (FIS) ] [384].
109. [La Regione, nell'ambito delle tipologie di interventi di cui al comma 108, promuove in particolare azioni rivolte:
a) alla formazione per lo sviluppo del lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di imprese;
b) alla formazione di garanzia sociale volta a facilitare l'ingresso nel lavoro a soggetti deboli per motivi sociali, situazioni di emarginazione o presenza di disabilità;
c) al sostegno alla definizione dei raccordi tra le politiche dell'istruzione, le politiche formative e l'insieme delle politiche del lavoro;
d) alla definizione di un sistema di crediti formativi e di certificazione delle competenze, reciprocamente riconosciuti da scuola, università, formazione professionale e mondo del lavoro] [385].
110. [Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 106, la Regione promuove altresì le seguenti azioni di orientamento:
a) l'informazione orientativa, ovvero l'offerta sistematica ed integrata di informazioni adeguate ai diversi soggetti come pure alle differenti opportunità;
b) l'orientamento formativo, ovvero l'offerta di moduli mirati all'acquisizione di capacità di auto - valutazione e di auto - orientamento acquisibili anche attraverso stage orientativi in azienda;
c) l'orientamento speciale per utenze disabili, o in condizioni di particolare difficoltà, in rapporto al mercato del lavoro;
d) i tirocini formativi e le azioni di orientamento;
e) il bilancio delle competenze;
f) l'accompagnamento nella transizione al lavoro, quale azione di supporto nelle fasi di ricerca occupazionale o di sviluppo di carriera ed avente come destinatari sia i singoli cittadini che le aziende] [386].
111. [Gli interventi e le azioni di cui ai commi da 105 a 112 sono volti anche a conseguire le pari opportunità tra uomo e donna] [387].
112. [Per qualificare il sistema della formazione integrata, la Regione promuove la realizzazione di interventi formativi integrati tra strutture della formazione professionale, istituzioni scolastiche ed università, nonché azioni volte a migliorare la qualità degli interventi formativi, quali la ricerca e la standardizzazione di profili professionali e la creazione di strumenti innovativi per la didattica, per la valutazione, per l'accertamento e per la certificazione] [388].
113. [La Regione organizza le funzioni in materia di formazione professionale, così come definita dall'art. 141 del
114. [La Regione esercita le funzioni amministrative relative:
a) all'indirizzo, al coordinamento ed alle connesse attività strumentali di monitoraggio, vigilanza, controllo, verifica e valutazione del sistema regionale di formazione professionale;
b) alla definizione del programma regionale della formazione professionale anche in raccordo con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
c) alla formulazione del parere di conformità dei piani provinciali annuali di cui al comma 118, lett. d), al programma regionale della formazione professionale di cui alla lettera b) ed agli indirizzi regionali di cui alla lettera a);
d) alla definizione, d'intesa con le province, di piani di formazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;
e) alla definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per l'accreditamento in sede regionale;
f) alla gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate;
g) all'erogazione di contributi per l'adeguamento delle strutture formative ai requisiti per l'accreditamento e la certificazione del sistema di qualità ISO 9001;
h) alle intese con i ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica, per il riconoscimento delle competenze professionali certificate;
i) alla cooperazione con le altre regioni, con lo Stato e l'Unione europea;
j) all'istituzione, vigilanza, indirizzo e finanziamento degli istituti professionali nel cui ambito non sono attivati corsi di studio quinquennali finalizzati al rilascio di diplomi;
k) alla definizione di criteri di erogazione di buoni formativi che consentano di fruire di interventi di formazione professionale e formazione continua presso strutture accreditate scelte direttamente dai soggetti interessati] [390].
115. [La Giunta regionale, sentiti gli organismi di concertazione e coordinamento istituiti con
116. [Il programma regionale di cui al comma 114, lett. b), ha durata triennale, è aggiornato annualmente in relazione alla verifica di efficacia delle azioni realizzate e degli eventuali mutamenti intervenuti e contiene in particolare:
a) l'individuazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che s'intendono raggiungere nell'arco di durata del programma regionale;
b) la determinazione delle risorse disponibili per l'attuazione da parte delle province degli interventi di cui al comma 118, ivi compresi i fondi a cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto dai documenti di programmazione attuativi dei regolamenti comunitari in materia;
c) la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della
d) i progetti quadro di particolare rilevanza sociale;
e) il programma quadro dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, ivi compresa l'assunzione degli oneri assicurativi;
f) l'eventuale aggiornamento delle attività formative di cui al comma 115] [392].
117. [Il programma regionale triennale di formazione professionale e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta] [393].
118. [In coerenza con l'art. 143, comma 2, del
a) l'individuazione dei fabbisogni di formazione relativi al territorio di competenza;
b) la partecipazione alla definizione del programma regionale di formazione professionale di cui al comma 114, lett. b);
c) la partecipazione alla definizione del piano di riordino e riconversione di cui al comma 127 e alle conseguenti intese programmatiche;
d) la programmazione delle attività di formazione professionale riguardanti l'ambito territoriale provinciale, mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione professionale;
e) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto dai documenti di programmazione attuativi dei regolamenti comunitari in materia;
f) l'affidamento alle strutture accreditate delle attività formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione professionale di cui al comma 114, lett. b);
g) la realizzazione, per quanto di competenza ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, delle iniziative di integrazione tra le politiche formative, le politiche dell'impiego e il sistema scolastico locale;
h) la partecipazione alla definizione del piano di formazione dei formatori;
i) la partecipazione alla definizione del programma quadro per i tirocini formativi;
j) la nomina delle commissioni d'esame per le attività affidate;
k) il rilascio degli attestati e delle certificazioni intermedi e finali per le attività affidate] [394].
119. [Gli obiettivi di cui al comma 116, lett. a), sono definiti dalla Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento istituiti con la
120. [I fabbisogni formativi di cui al comma 118, lett. a) sono definiti dalle province anche attraverso il confronto con le parti sociali ed avvalendosi dei sistemi informativi di cui al comma 119] [396].
121. [Ai sensi dell'art. 138 del
a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
c) alla suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) alla determinazione del calendario scolastico;
e) all’erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell’ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonché all’attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti scuole statali e non statali, paritarie, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all’entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l’attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale. Con tale deliberazione vengono inoltre determinate, con eventuale gradualità, forme di verifica della qualità dell’offerta formativa delle scuole in cui vengono utilizzati i buoni scuola, nonché l’esclusione della possibilità di utilizzare i buoni scuola nelle scuole che non raggiungano gli standard qualitativi stabiliti [397];
f) alle iniziative ed alle attività di promozione riguardanti l'ambito delle funzioni conferite] [398].
122. [Ai sensi dell'art. 139, comma 1, del
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento e delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali regionali di cui al comma 121 [399], lettera b);
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione in forza delle vigenti disposizioni e del comma 121] [400].
123. [Ai sensi dell'art. 139, comma 2, del
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) realizzazione di pari opportunità di istruzione;
d) promozione e sostegno della coerenza e continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola;
e) interventi perequativi, ivi compreso l'erogazione dei buoni scuola di cui al comma 121, lettera e);
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute] [401].
124. [Ai sensi dell'art. 139, comma 3, del
125. [Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di cui ai commi da 105 a 112 operano organismi pubblici e privati che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, hanno capacità, competenze e risorse che li pongano in grado di svolgere attività di formazione professionale] [403].
126. [In particolare, la Regione favorisce il riordino, la qualificazione, la riconversione e la ristrutturazione degli enti e dei centri di formazione professionale di cui all'art. 25 della
127. [La Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento istituiti con
a) il dimensionamento ottimale delle strutture formative pubbliche in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro regionale e locale;
b) la natura giuridica, la forma organizzativa e la struttura gestionale delle strutture formative da istituire;
c) il piano degli obiettivi strategici e dei settori formativi verso cui orientare le attività in funzione della domanda locale di lavoro;
d) il piano per l'ottenimento dell'accreditamento e per la certificazione di qualità dell'intervento formativo;
e) il piano di formazione e di riqualificazione del personale dei centri formativi;
f) i criteri per la mobilità interna ed esterna del personale dei centri formativi] [405].
128. [Il piano di cui al comma 127 trova attuazione in specifiche intese programmatiche sottoscritte dalla Regione, dalla provincia competente e dai comuni singoli o associati interessati al piano di riordino, individuando tra l'altro:
a) le strutture formative e la loro forma gestionale;
b) il piano aziendale per il conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità di gestione delle strutture formative e del loro accreditamento;
c) le risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione delle intese programmatiche;
d) l'assegnazione del personale regionale ritenuto necessario alla realizzazione delle intese programmatiche] [406].
129. [Il piano di cui al comma 127 è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le intese di cui al comma 128 sono approvate entro sei mesi dall'approvazione del piano. In caso di persistente inadempienza degli impegni sottoscritti nelle intese programmatiche, la Regione esercita il potere sostitutivo di intervento] [407].
130. [Fermi restando le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla vigente normativa, la Regione nell'ambito delle proprie competenze:
a) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art. 148 del
b) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali;
c) esercita le funzioni tecnico - scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati che ad esse concorrono nel pubblico interesse] [408].
131. [Le funzioni di cui al comma 130 riguardano in particolare:
a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni, nonché lo sviluppo delle relative banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;
b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e delle connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi;
c) le attività previste dall'art. 149, comma 5, del
d) l'approvazione degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonché l'attuazione di altri interventi di investimento di rilevanza regionale, inclusa l'acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisto a trattativa privata, ovvero il finanziamento di atti di esproprio o di esercizio della prelazione con destinazione dei beni stessi al territorio della Regione;
e) le attività di indirizzo e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, ai sensi dell'art. 7, del
f) l'istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;
g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività di cui, rispettivamente, agli artt. 152, comma 3, e 153, comma 3, del
h) nell'ambito dei criteri di cui all'art. 149, comma 4, lett. d) del
i) l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione dei dati sui beni e sulle attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con le altre pubbliche amministrazioni;
j) la definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti] [409].
132. [La Regione, per il tramite della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali, assicura i supporti organizzativi necessari al funzionamento della commissione di cui agli artt. 154 e 155 del
133. [La Regione provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione delle leggi di settore, anche mediante l'adozione di uno o più testi unici delle disposizioni sui beni e le attività culturali.] [411]
134. [Ferme restando le funzioni amministrative in materia di beni ed attività culturali già delegate alle province dalla vigente legislazione regionale, sono ulteriormente delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
c) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla Regione] [412].
135. [Le province esercitano le funzioni amministrative loro delegate:
a) in armonia con gli indirizzi generali determinati dagli strumenti di programmazione regionale in materia di beni ed attività culturali;
b) in armonia con i provvedimenti attuativi degli indirizzi generali di cui alla lett. a) adottati dalla Giunta regionale] [413].
136. [Le province formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e programmi di interventi di manutenzione e di restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati] [414].
137. [Competono agli enti cui verranno attribuite le funzioni amministrative relative alla gestione dei beni, di cui all'art. 150, commi 1, 2, 3 e 5 del
138. [Gli enti locali erogano i servizi bibliotecari, documentali e museali di loro competenza e realizzano le attività di valorizzazione e promozione, di norma mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e utilizzando gli strumenti di cui all'art. 43 della
139. [La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, di cui ai commi da 134 a 138, tramite appositi strumenti di consulenza, progettazione, gestione, incentivazione finanziaria] [417].
140. [La Regione favorisce l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica] [418].
141. [La Regione, ai fini di quanto previsto dai commi 138 e 139 e per assicurare la corretta gestione degli istituti culturali o sezioni di essi, nonché l'erogazione di servizi al pubblico secondo criteri di qualità totale, economicità, efficienza ed efficacia, promuove:
a) l'acquisizione condivisa di beni e servizi da parte degli enti locali;
b) l'acquisizione di prestazioni di personale specializzato da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dal comma 131, lett. j)] [419].
142. [È istituita la conferenza permanente per i beni e le attività culturali; la conferenza è organo consultivo della Giunta regionale e ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, anche con riferimento all'individuazione e all'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata ed ai fini della definizione dei piani pluriennali ed annuali di intervento della Regione e degli altri enti cointeressati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art. 155 del
b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e) del D.Lgs 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo] [420].
143. [La conferenza è composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali, o suo delegato, che la presiede;
b) tre assessori provinciali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dall'Unione province lombarde (UPL);
c) tre assessori comunali, competenti in materia di beni e attività culturali, di cui uno di un comune capoluogo di provincia, designati dall'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);
d) un assessore di comunità montana competente in materia di beni e attività culturali, designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comunità ed enti montani (UNCEM);
e) il direttore generale della direzione competente in materia di beni e attività culturali della Giunta regionale] [421].
144. [In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può convocare i rappresentanti dei soggetti indicati all'art. 154 del D.Lgs. 112/1-998; possono altresì partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali] [422].
145. [La conferenza è costituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale. A tal fine gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 143, lettere b), c) e d), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale; in fase di prima applicazione detti termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge] [423].
146. [I componenti della conferenza di cui al comma 143, lettere b), c), e d) decadono:
a) al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo;
b) per dimissioni;
c) per ognuna delle altre cause previste dalla legge] [424].
147. [Per i componenti della conferenza di cui al comma 143, lettere b), c), e d), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi quindici giorni il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto] [425].
148. [La conferenza ha sede presso la competente direzione generale della Giunta regionale ed è convocata dall'assessore competente in materia o da suo delegato; essa è inoltre convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; le modalità di convocazione e di svolgimento, delle sedute, le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa; la direzione generale competente in materia di beni e attività culturali assicura alla conferenza il supporto di segreteria] [426].
149. La materia della polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "polizia amministrativa regionale e locale e regime di autorizzazione".
150. La Regione è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie di sua competenza o ad essa delegate ai sensi della normativa vigente.
150 bis. Sul territorio regionale sono vietate salvo autorizzazione, le competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, con veicoli o animali, nonché quelle atletiche [427].
150 ter. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, l’autorizzazione è rilasciata:
a) dal comune quando la competizione si svolge interamente nel suo territorio;
b) dalla provincia, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
c) dalla provincia nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province [428];
c bis) dalla provincia o dalla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio lombardo e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del
150 ter 1. Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del
150 quater. L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva [431].
150 quinquies. Del provvedimento di autorizzazione e tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza [432].
150 sexies. Comuni e province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche il costo dei relativi oneri amministrativi [433].
150 septies. Con regolamento, da adottarsi, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i contenuti dell'autorizzazione e i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada, nel rispetto dei principi fissati dal d.1gs. 285/1992 [434].
151. [435].
152. [436]
153. [437]
154. [438]
155. [439].
156. [440].
157. [441].
158. [442].
159. [443].
160. [444].
161. [445].
162. [446].
163. [447].
164. È costituito il sistema operativo della banca dati regionale con la finalità di favorire la comunicazione di informazioni operative a doppio senso tra la Regione e gli enti locali, per la gestione delle attività di polizia locale.
165. Il sistema operativo ha altresì lo scopo, ai sensi della
Art. 5. (Disposizioni finali).
1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 17, 19 e 20 della
2. Dalla data di passaggio delle funzioni stabilita dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 3, comma 17 della citata
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma abrogato dall'art. 41 della
[2] Comma abrogato dall'art. 13 della
[3] Comma abrogato dall'art. 13 della
[4] Comma abrogato dall'art. 13 della
[5] Comma abrogato dall'art. 13 della
[6] Comma abrogato dall'art. 13 della
[7] Comma abrogato dall'art. 13 della
[8] Comma sostituito dall’art. 5 della
[9] Comma abrogato dall'art. 13 della
[10] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[11] Comma abrogato dall'art. 13 della
[12] Comma abrogato dall'art. 13 della
[13] Comma abrogato dall'art. 13 della
[14] Comma sostituito dall’art. 5 della
[15] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[16] Comma abrogato dall'art. 13 della
[17] Comma abrogato dall'art. 13 della
[18] Abroga, dalla data di insediamento della conferenza regionale delle autonomie, la
[19] Comma abrogato dall’art. 1 della
[20] Comma abrogato dall’art. 1 della
[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[27] Lettera così modificata dall’art. 12 della
[28] Lettera sostituita dall’art. 12 della
[29] Lettera così modificata dall’art. 12 della
[30] Comma abrogato dall’art. 12 della
[31] Comma così modificato dall’art. 12 della
[32] Lettera sostituita dall'art. 29 della
[33] Lettera aggiunta dall'art. 29 della
[34] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[35] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[36] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[37] Sostituisce l'art. 3 della
[38] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[39] Lettera abrogata dall’art. 12 della
[40] Comma abrogato dall'art. 100 della
[41] Comma abrogato dall'art. 100 della
[42] Comma sostituito dall'art. 1 della
[43] Comma abrogato dall'art. 1, comma 40, lett. a) della
[44] Lettera abrogata dall’art. 15 della
[45] Lettera abrogata dall’art. 15 della
[46] Lettera abrogata dall’art. 15 della
[47] Lettera abrogata dall’art. 15 della
[48] Lettera abrogata dall’art. 15 della
[49] Lettera abrogata dall’art. 12 della
[50] Comma abrogato dall’art. 15 della
[51] Comma abrogato dall’art. 15 della
[52] Comma abrogato dall’art. 15 della
[53] Comma abrogato dall’art. 15 della
[54] Comma abrogato dall’art. 15 della
[55] Comma abrogato dall’art. 15 della
[56] Comma abrogato dall’art. 15 della
[57] Comma abrogato dall’art. 15 della
[58] Comma abrogato dall’art. 15 della
[59] Comma abrogato dall’art. 15 della
[60] Comma aggiunto dall’art. 11 della
[61] Comma abrogato dall’art. 7 della
[62] Comma abrogato dall’art. 7 della
[63] Comma abrogato dall’art. 7 della
[64] Comma abrogato dall’art. 7 della
[65] Comma abrogato dall’art. 7 della
[66] Lettera così sostituita dall’art. 12 della
[67] Lettera abrogata dall’art. 12 della
[68] Lettera così sostituita dall’art. 12 della
[69] Comma abrogato dall'art. 2 della
[70] Comma abrogato dall’art. 22 della
[71] Comma abrogato dall’art. 22 della
[72] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[73] Comma abrogato dall’art. 57 della
[74] Comma abrogato dall’art. 57 della
[75] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[76] Comma abrogato dall’art. 57 della
[77] Comma abrogato dall’art. 57 della
[78] Comma abrogato dall’art. 57 della
[79] Così rettificato dall'avviso pubblicato sul B.U.R.
[80] Così rettificato dall'avviso pubblicato sul B.U.R.
[81] Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della
[82] Comma abrogato dall'art. 13 della
[83] Sostituisce il quarto comma dell'art. 56 della
[84] Sostituisce il secondo comma dell'art. 15 della
[85] Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della
[86] Sostituisce il comma 4 dell'art. 7 della
[87] Modifica il comma 5 dell'art. 7 della
[88] Sostituisce il comma 2 dell'art. 14 della
[89] Sostituisce l'art. 15, già modificato dall'art. 4, comma 4, lettera a) della
[90] Sostituisce il comma 3 (vedere Avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R.
[91] Sostituisce l'art. 21 della
[92] Sostituisce la lettera b), comma 1, dell'art. 22 della
[93] Comma abrogato dall'art. 100 della
[94] Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della
[95] Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della
[96] Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della
[97] Sostituisce il comma 5 dell'art. 4 della
[98] Sostituisce il comma 6 dell'art. 4 della
[99] Sostituisce il comma 1 dell'art. 6 della
[100] Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della
[101] Sostituisce i commi 5 e 6 dell'art. 7 della
[102] Sostituisce l'art. 8 della
[103] Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 9 della
[104] Comma abrogato dall'art. 100 della
[105] Comma abrogato dall'art. 100 della
[106] Comma abrogato dall’art. 15 della
[107] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[108] Comma abrogato dall’art. 104 della
[109] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[110] Comma abrogato dall’art. 104 della
[111] Comma abrogato dall’art. 104 della
[112] Comma abrogato dall’art. 104 della
[113] Comma abrogato dall’art. 104 della
[114] Comma abrogato dall’art. 104 della
[115] Comma abrogato dall’art. 104 della
[116] Comma abrogato dall’art. 104 della
[117] Comma abrogato dall’art. 104 della
[118] Comma abrogato dall’art. 104 della
[119] Comma abrogato dall’art. 104 della
[120] Comma abrogato dall’art. 104 della
[121] Comma abrogato dall’art. 104 della
[122] Comma abrogato dall’art. 104 della
[123] Comma abrogato dall’art. 104 della
[124] Comma abrogato dall’art. 104 della
[125] Comma abrogato dall’art. 104 della
[126] Comma abrogato dall’art. 104 della
[127] Comma abrogato dall’art. 104 della
[128] Comma abrogato dall’art. 104 della
[129] Comma abrogato dall’art. 104 della
[130] Comma abrogato dall’art. 104 della
[131] Sostituisce i commi 5 e 6 dell'art. 3 della
[132] Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 5 della
[133] Modifica il comma 2 dell'art. 6 della
[134] Sostituisce il comma 4 dell'art. 10 della
[135] Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 12 della
[136] Comma abrogato dall’art. 104 della
[137] Comma abrogato dall’art. 104 della
[138] Lettera così modificata dall’art. 56 della
[139] Comma abrogato dall’art. 104 della
[140] Comma abrogato dall’art. 104 della
[141] Comma abrogato dall’art. 104 della
[142] Comma abrogato dall’art. 104 della
[143] Comma abrogato dall’art. 104 della
[144] Comma abrogato dall’art. 104 della
[145] Comma abrogato dall’art. 104 della
[146] Comma abrogato dall’art. 104 della
[147] Comma abrogato dall’art. 104 della
[148] Comma abrogato dall’art. 104 della
[149] Comma abrogato dall’art. 104 della
[150] Comma abrogato dall’art. 104 della
[151] Comma abrogato dall’art. 104 della
[152] Comma abrogato dall’art. 104 della
[153] Comma abrogato dall’art. 104 della
[154] Lettera già modificata dall'art. 1 della
[155] Comma abrogato dall'art. 51 della
[156] Comma inserito dall’art. 1 della
[157] Comma inserito dall’art. 1 della
[158] Comma abrogato dall'art. 51 della
[159] Comma abrogato dall'art. 51 della
[160] Comma inserito dall’art. 1 della
[161] Comma inserito dall’art. 1 della
[162] Comma abrogato dall'art. 2 della
[163] Comma abrogato dall'art. 2 della
[164] Comma abrogato dall'art. 2 della
[165] Comma abrogato dall'art. 2 della
[166] Comma abrogato dall'art. 51 della
[167] Comma abrogato dall'art. 51 della
[168] Comma abrogato dall'art. 51 della
[169] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[170] Comma modificato dall'art. 2 della
[171] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[172] Comma inserito dall'art. 2 della
[173] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[174] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[175] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[176] Comma abrogato dall'art. 51 della
[177] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[178] Comma inserito dall'art. 2 della
[179] Lettera abrogata dall'art. 10 della
[180] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 40, lett. d) della
[181] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 40, lett. e) della
[182] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[183] Comma abrogato dall’art. 57 della
[184] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[185] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[186] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[187] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[188] Comma abrogato dall'art. 1 della
[189] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[190] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[191] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[192] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[193] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[194] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[195] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[196] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[197] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[198] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[199] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[200] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[201] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[202] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[203] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[204] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[205] Comma abrogato dall’art. 57 della
[206] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[207] Comma abrogato dall’art. 57 della
[208] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[209] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[210] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[211] Lettera così sostituita dall’art. 3 della
[212] Lettera così modificata dall'art. 19 della
[213] Lettera così sostituita dall'art. 9 della
[214] Lettera inserita dall'art. 9 della
[215] Comma abrogato dall'art. 1 della
[216] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[217] Comma abrogato dall'art. 1 della
[218] Comma abrogato dall'art. 1 della
[219] Comma abrogato dall'art. 1 della
[220] Comma abrogato dall'art. 1 della
[221] Comma abrogato dall'art. 1 della
[222] Comma abrogato dall'art. 1 della
[223] Comma sostituito dall’art. 3 della
[224] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[225] Comma abrogato dall'art. 1 della
[226] Comma abrogato dall'art. 1 della
[227] Comma sostituito dall’art. 3 della
[228] Comma abrogato dall'art. 1 della
[229] Comma sostituito dall’art. 3 della
[230] Comma inserito dall’art. 3 della
[231] Comma inserito dall’art. 3 della
[232] Comma abrogato dall'art. 23 della
[233] Comma abrogato dall'art. 23 della
[234] Comma abrogato dall'art. 23 della
[235] Comma abrogato dall'art. 23 della
[236] Comma abrogato dall'art. 23 della
[237] Comma inserito dall'art. 19 della
[238] Comma inserito dall'art. 19 della
[239] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[240] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[241] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[242] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[243] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[244] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[245] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[246] Comma abrogato dall’art. 57 della
[247] Comma così modificato dall'art. 6 della
[248] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[249] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[250] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[251] Lettera abrogata dall’art. 57 della
[252] Comma abrogato dall'art. 15 della
[253] Comma abrogato dall'art. 15 della
[254] Comma abrogato dall'art. 15 della
[255] Lettera già modificata dall’art. 22 della
[256] Lettera inserita dall'art. 2 della
[257] Comma modificato dall’errata corrige pubblicato sul B.U. del 17 gennaio 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della
[258] Comma inserito dall'art. 5 della
[259] Comma inserito dall'art. 5 della
[260] Comma inserito dall'art. 5 della
[261] Comma inserito dall'art. 5 della
[262] Lettera abrogata dall'art. 18 della
[263] Comma abrogato dall'art. 18 della
[264] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[265] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[266] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[267] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[268] Comma abrogato dall'art. 143 della
[269] Comma abrogato dall'art. 143 della
[270] Comma abrogato dall’art. 11 della
[271] Comma abrogato dall’art. 11 della
[272] Comma abrogato dall’art. 11 della
[273] Comma abrogato dall’art. 11 della
[274] Comma abrogato dall’art. 11 della
[275] Comma abrogato dall’art. 11 della
[276] Comma abrogato dall’art. 11 della
[277] Comma abrogato dall’art. 11 della
[278] Comma abrogato dall’art. 11 della
[279] Comma abrogato dall’art. 11 della
[280] Comma abrogato dall’art. 11 della
[281] Comma abrogato dall’art. 11 della
[282] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 40, lett. f) della
[283] Comma abrogato dall’art. 11 della
[284] Comma abrogato dall’art. 11 della
[285] Comma abrogato dall’art. 11 della
[286] Comma abrogato dall’art. 11 della
[287] Comma abrogato dall’art. 11 della
[288] Comma abrogato dall’art. 11 della
[289] Comma abrogato dall’art. 11 della
[290] Così rettificato dall'avviso pubblicato sul B.U.R.
[291] Comma abrogato dall’art. 11 della
[292] Comma abrogato dall’art. 11 della
[293] Comma abrogato dall’art. 11 della
[294] Comma abrogato dall’art. 11 della
[295] Comma abrogato dall’art. 11 della
[296] Comma abrogato dall’art. 11 della
[297] Comma abrogato dall’art. 11 della
[298] Comma abrogato dall’art. 11 della
[299] Comma abrogato dall’art. 11 della
[300] Comma abrogato dall’art. 11 della
[301] Comma abrogato dall’art. 11 della
[302] Comma abrogato dall’art. 11 della
[303] Comma abrogato dall’art. 11 della
[304] Comma abrogato dall'art. 23 della
[305] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[306] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[307] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[308] L'art. 28 della
[309] Comma abrogato dall'art. 133 della
[310] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 40, lett. g) della
[311] Comma abrogato dall'art. 133 della
[312] Comma abrogato dall'art. 133 della
[313] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 40, lett. h) della
[314] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 40, lett. h) della
[315] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 40, lett. h) della
[316] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[317] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[318] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[319] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[320] Comma inserito dall’art. 2 della
[321] Comma abrogato dall'art. 133 della
[322] Comma abrogato dall’art. 19 della
[323] Comma abrogato dall’art. 19 della
[324] Comma abrogato dall’art. 19 della
[325] Comma abrogato dall’art. 19 della
[326] Comma abrogato dall’art. 19 della
[327] Comma abrogato dall’art. 19 della
[328] Comma abrogato dall’art. 19 della
[329] Comma abrogato dall’art. 19 della
[330] Comma abrogato dall’art. 19 della
[331] Comma abrogato dall’art. 19 della
[332] Comma abrogato dall’art. 19 della
[333] Comma abrogato dall’art. 19 della
[334] Comma abrogato dall’art. 19 della
[335] Comma modificato dall'art. 1 della
[336] Comma abrogato dall’art. 19 della
[337] Comma abrogato dall’art. 19 della
[338] Comma abrogato dall’art. 19 della
[339] Comma abrogato dall’art. 19 della
[340] Periodo abrogato dall’art. 19 della
[341] Comma così modificato dall'art. 1 della
[342] Comma abrogato dall’art. 1 della
[343] Comma abrogato dall’art. 19 della
[344] Comma abrogato dall’art. 19 della
[345] Comma abrogato dall’art. 8 della
[346] Comma così modificato dall'art. 1 della
[347] Comma abrogato dall’art. 19 della
[348] Comma così modificato dall’art. 8 della
[349] Comma inserito dall’art. 8 della
[350] Comma abrogato dall’art. 19 della
[351] Comma sostituito dall'art. 1, comma 40, lett. i) della
[352] Comma abrogato dall’art. 19 della
[353] Comma abrogato dall'art. 133 della
[354] Lettera abrogata dall’art. 8 della
[355] Lettera già modificata dall’art. 19 della
[356] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[357] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[358] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[359] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[360] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[361] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[362] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[363] Comma abrogato dall’art. 19 della
[364] Comma così modificato dall’art. 6 della
[365] Comma abrogato dall'art. 133 della
[366] Comma abrogato dall'art. 133 della
[367] Come da errata corrige pubblicata sul B.U. del 17 gennaio 2000, n. 3
[368] Comma abrogato dall’art. 12 della
[369] Comma abrogato dall’art. 12 della
[370] Comma sostituito dall’art. 12 della
[371] Comma abrogato dall'art. 32 della
[372] Comma abrogato dall'art. 32 della
[373] Comma abrogato dall'art. 32 della
[374] Comma abrogato dall'art. 32 della
[375] Comma abrogato dall'art. 32 della
[376] Comma abrogato dall'art. 32 della
[377] Comma abrogato dall'art. 32 della
[378] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 bis, della
[379] Comma inserito dall’art. 4 della
[380] Comma inserito dall’art. 4 della
[381] Comma inserito dall’art. 4 della
[382] Comma inserito dall’art. 4 della
[383] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[384] Comma abrogato dall'art. 32 della
[385] Comma abrogato dall'art. 32 della
[386] Comma abrogato dall'art. 32 della
[387] Comma abrogato dall'art. 32 della
[388] Comma abrogato dall'art. 32 della
[389] Comma abrogato dall'art. 32 della
[390] Comma abrogato dall'art. 32 della
[391] Comma abrogato dall'art. 32 della
[392] Comma abrogato dall'art. 32 della
[393] Comma abrogato dall'art. 32 della
[394] Comma abrogato dall'art. 32 della
[395] Comma abrogato dall'art. 32 della
[396] Comma abrogato dall'art. 32 della
[397] Lettera già sostituita dall'art. 1 della
[398] Comma abrogato dall'art. 32 della
[399] Come da errata corrige pubblicata sul B.U. del 17 gennaio 2000, n. 3
[400] Comma abrogato dall'art. 32 della
[401] Comma abrogato dall'art. 32 della
[402] Comma abrogato dall'art. 32 della
[403] Comma abrogato dall'art. 32 della
[404] Comma abrogato dall'art. 32 della
[405] Comma abrogato dall'art. 32 della
[406] Comma abrogato dall'art. 32 della
[407] Comma abrogato dall'art. 32 della
[408] Comma abrogato dall'art. 45 della
[409] Comma abrogato dall'art. 45 della
[410] Comma abrogato dall'art. 45 della
[411] Comma abrogato dall'art. 45 della
[412] Comma abrogato dall'art. 45 della
[413] Comma abrogato dall'art. 45 della
[414] Comma abrogato dall'art. 45 della
[415] Comma abrogato dall'art. 45 della
[416] Comma abrogato dall'art. 45 della
[417] Comma abrogato dall'art. 45 della
[418] Comma abrogato dall'art. 45 della
[419] Comma abrogato dall'art. 45 della
[420] Comma abrogato dall'art. 45 della
[421] Comma abrogato dall'art. 45 della
[422] Comma abrogato dall'art. 45 della
[423] Comma abrogato dall'art. 45 della
[424] Comma abrogato dall'art. 45 della
[425] Comma abrogato dall'art. 45 della
[426] Comma abrogato dall'art. 45 della
[427] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[428] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[429] Lettera aggiunta dall'art. 33 della
[430] Comma inserito dall'art. 33 della
[431] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[432] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[433] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[434] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[435] Comma abrogato dall’art. 44 della
[436] Comma abrogato dall’art. 44 della
[437] Comma abrogato dall’art. 44 della
[438] Comma abrogato dall’art. 44 della
[439] Comma abrogato dall’art. 44 della
[440] Comma abrogato dall’art. 44 della
[441] Comma abrogato dall’art. 44 della
[442] Comma abrogato dall’art. 44 della
[443] Comma abrogato dall’art. 44 della
[444] Comma abrogato dall’art. 44 della
[445] Comma abrogato dall’art. 44 della
[446] Comma abrogato dall’art. 44 della
[447] Comma abrogato dall’art. 44 della