§ 2.2.53 - L.R. 16 settembre 1996, n. 28.
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:16/09/1996
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Requisiti delle associazioni).
Art. 3.  (Registri provinciali e regionale delle associazioni).
Art. 4.  (Iscrizione dei registri provinciali e regionale).
Art. 5.  (Procedure e modalità per l'iscrizione ai registri provinciali e regionali).
Art. 6.  (Interventi per la promozione dell'associazionismo).
Art. 7.  (Disposizioni applicative e attività di vigilanza).
Art. 8.  (Programma e interventi della regione).
Art. 9.  (Conferenza regionale dell'associazionismo).
Art. 10.  (Formazione degli operatori).
Art. 11.  (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali).
Art. 12.  (Norma finale).
Art. 13.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.53 - L.R. 16 settembre 1996, n. 28. [1]

Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo.

(B.U. 21 settembre 1996, n. 38 - 3° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) [2]

     1. La regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

     2. La regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donne.

     3. La regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

     4. La presente legge si applica anche alle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale». Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e alla legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale». [3]

     5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

 

     Art. 2. (Requisiti delle associazioni).

     1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni aventi gli scopi previsti dall'art. 1, a condizione che:

     a) non abbiano fine di lucro;

     b) svolgano effettiva attività da almeno un anno; [4]

     c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;

     d) [5].

 

     Art. 3. (Registri provinciali e regionale delle associazioni).

     1. Presso ogni amministrazione provinciale della Regione è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita Sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, operanti nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 2 della presente legge. [6]

     2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un’apposita Sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi: a) le associazioni di carattere regionale, b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella Sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 2 della presente legge. [7]

     2 bis. L’iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 383/2000. [8]

     3. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali [9].

     4. [10].

 

     Art. 4. (Iscrizione dei registri provinciali e regionale).

     1. Nei registri provinciali di cui all'art. 3, comma 1, si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

     a) che abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale;

     b) che operino da almeno un anno; [11]

     c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'art. 1;

     d) che dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati, e che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità;

     e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. [12]

     1 bis. I requisiti necessari per l’iscrizione nella Sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 2 della presente legge. [13]

     2. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'art. 3, comma 2, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane [14].

     3. La domanda di iscrizione nei registri di cui all'art. 3 è presentata:

     a) al presidente dell'amministrazione provinciale per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo;

     b) al presidente della regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2 del presente articolo.

     4. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;

     c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;

     d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

     5. La regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri. [15]

     6. La provincia invia copia del registro provinciale al presidente della regione [16].

     7. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell'amministrazione provinciale o regionale le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi secondarie.

     8. Ogni due anni, la regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

     9. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

 

     Art. 5. (Procedure e modalità per l'iscrizione ai registri provinciali e regionali).

     1. La regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse.

     2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.

     3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

 

     Art. 6. (Interventi per la promozione dell'associazionismo).

     1. La regione persegue le finalità previste dall'art. 1, sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:

     a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;

     b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali.

     2. La regione promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva [17].

 

     Art. 7. (Disposizioni applicative e attività di vigilanza).

     1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.

     2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

 

     Art. 8. (Programma e interventi della regione).

     1. Per il perseguimento delle finalità dell'art. 1, la regione adotta, con provvedimento del consiglio regionale un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

     2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno 6 mesi. [18]

     3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la regione contribuisce per una quota tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento [19].

     4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.

     5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Conferenza regionale dell'associazionismo).

     1. La giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale.

     2. La conferenza regionale è finalizzata all'espressione di valutazioni e proposte relative a indirizzi e politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

     3. La giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla conferenza regionale.

 

     Art. 10. (Formazione degli operatori).

     1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla regione.

     2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 gennaio 1995 n. 1 «Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province e della l.r. 95/80».

 

     Art. 11. (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali).

     1. Alle associazioni iscritte al registro regionale la regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3. Per i progetti di cui all'art. 8, comma 4, la regione eroga finanziamenti alle province.

     2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'art. 8, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'art. 8 comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.

     3. Le richieste di finanziamento devono essere corre date dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

     4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, e cui all'art. 8, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.

     5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti progetti che si configurano come attività commerciale.

 

          Art. 12. (Norma finale).

     1. La giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli: 4, 5, 6 e commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

     2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 concernente «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», la giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti alla applicazione della presente legge.

     3. Il presidente della giunta può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'art. 3.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Per i progetti di cui all'art. 11 commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 400.000.000.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     a) all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 1.3.3.1.3974 «Contributi per la realizzazione dei progetti rivolti alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000.

     4. Alle spese previste all'art. 9, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate sul capitolo 1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio nonché per adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti», dello stato di previsione delle spese del bilancio.

     5. Agli oneri conseguenti ai corsi ed alle iniziative di cui all'art. 10 si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli relativi all'obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale operata da centri o istituti».

     6. Agli oneri derivanti da specifici progetti in attuazione di leggi di settore, si provvede con gli stanziamenti previsti dalle rispettive leggi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[5] Lettera abrogata dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[9] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[10] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[12] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[14] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[16] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[17] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.