Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 22/03/2007 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modifiche alle leggi regionali 5 gennaio 2000, n. 1 e 12 settembre 1983, n. 70). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1996, n. 13, 20 aprile 1985, n. 31, 5 dicembre 1991, n. 83 e 5 gennaio 2000, n. 1). |
§ 4.1.125 - L.R. 22 marzo 2007, n. 6.
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica – Collegato.
(B.U. 23 marzo 2007, n. 12 - S.O. n. 1).
Art. 1. (Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modifiche alle leggi regionali 5 gennaio 2000, n. 1 e 12 settembre 1983, n. 70).
1. All’articolo 3 della
a) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:
1) se d’importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2) se d’importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici. Per tali progetti la Regione procede all’approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.»;
b) il comma 98 bis è sostituito dal seguente:
«98 bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del
c) il comma 98 ter è sostituito dal seguente:
«98 ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del
2. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnicoamministrative di accertamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico.»;
b) il comma 2 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:
«2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l’intervento e, limitatamente alle lettere s-bis) e s-ter) del comma 1 dell’articolo 35, dal direttore della direzione competente in materia.».
Art. 2. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1996, n. 13, 20 aprile 1985, n. 31, 5 dicembre 1991, n. 83 e 5 gennaio 2000, n. 1). [1]
[1. L’articolo 13 della
2. Alla
a) al titolo della legge, dopo le parole «dello Stato» sono aggiunte, in fine, le parole «e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;
b) al comma 1 dell’articolo 1 dopo le parole «o il concorso dello Stato» sono aggiunte, in fine, le parole «, e le modalità di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;
c) al comma 2 dell’articolo 1 dopo le parole «patrimonio degli Istituti stessi» sono aggiunte, in fine, le parole «, nonché sostenere economicamente le azioni volte all’incremento del patrimonio di comuni e istituti»;
d) l’articolo 7 è abrogato;
e) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: «le somme ricavate a norma della presente legge» sono sostituite dalle parole «le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli precedenti»;
f) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente articolo:
«Art. 11 bis. (Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
1. Fermi restando i piani di vendita già adottati e le procedure in esecuzione degli stessi in base alle norme dei precedenti articoli, è consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al
a) alloggi collocati in edifici in condominio;
b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulta economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d’asta il valore di mercato dell’alloggio libero determinato mediante apposita perizia.
3. Le vendite relative agli alloggi in condominio nel quale l’ALER o il comune abbiano la maggioranza dei millesimi sono condizionate all’esito positivo della vendita di tutti gli alloggi ancora erp dell’intero edificio.
4. I proventi delle vendite sono destinati all’incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
5. I piani di vendita, elaborati dall’ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla Giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.
6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l’inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui al
7. Gli alloggi vuoti di cui le ALER ottengono la disponibilità ai sensi dell’articolo 6 sono venduti ai sensi del presente articolo.».
3. Alla
a) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. (Fondo sociale).
1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un fondo sociale per gli assegnatari che non sono in grado di sostenere i seguenti oneri:
a) il pagamento del canone di locazione;
b) i servizi prestati dall’ente;
c) la mobilità .
2. Il Fondo sociale, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione, è alimentato:
a) per le finalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dai canoni percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, quali negozi, autorimesse, laboratori, oltre ad eventuali stanziamenti aggiuntivi previsti dal consiglio di amministrazione in relazione al fabbisogno;
b) per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, dalle risorse di cui alla lettera a) e da risorse integrative messe a disposizione dal comune. A tal fine il comune, congiuntamente all’ente gestore, verifica i casi di bisogno tenendo conto degli interventi attuati nell’ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell’articolo 13 del
3. Per gli adempimenti inerenti alla gestione del Fondo sociale, l’ente gestore nomina una speciale commissione garantendo la rappresentanza delle organizzazioni degli assegnatari e dei comuni interessati; la commissione formula anche proposte circa l’entità dei contributi da erogare.».
4. A far tempo dell’entrata in vigore della presente legge, l’ente gestore aggiorna la composizione della commissione di cui al comma 3 dell’articolo 31 della
5. Alla
a) i commi 44, 45, 46 e 47 dell’articolo 3 sono abrogati;
b) alla lettera b) del comma 51 dell’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51 bis»;
c) dopo il comma 51 bis dell’articolo 3 è inserito il seguente:
«51 ter. La Giunta regionale, in caso di reiterato inadempimento del comune all’obbligo di procedere, d’intesa con il soggetto gestore, all’assegnazione di alloggi, utilizzando le graduatorie formate ai sensi di legge, previa contestazione dell’inottemperanza e diffida a provvedere al comune competente, esaminati gli eventuali scritti e memorie pervenuti dal comune medesimo, al fine di evitare danni erariali, provvede alla nomina di un commissario ad acta per l’espletamento delle attività di assegnazione.»;
d) al comma 52 bis dell’articolo 3, dopo le parole «d.lgs.112/1998» sono inserite le parole: «e quelle programmate mediante il Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al comma 43».]
[1] Articolo abrogato dall'art. 51 della