§ 5.2.106 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:20/12/2004
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile).
Art. 2 . (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3 . (Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.106 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005.

(B.U. 24 dicembre 2004, n. 52 – 2 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile).

     1. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n.36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 le parole «300 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «trecentomila euro»;

     b) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «50 milioni» sono sostituite dalle parole «cinquantamila euro».

     2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. l0 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata, la seguente modifica:

     a) dopo il comma l dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo l998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).».

     3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale «Società Finlombarda s.p.a.», la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della Giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.

     4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società «Lombardia Informatica s.p.a.», è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

     l. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Riqualificazione dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane»;

     b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Qualificazione delle attività artigiane»;

     c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle attività artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunità montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico.»;

     d) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: «Iniziative per la realizzazione di infrastrutture e servizi».

     2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera d) del comma 3 ter dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all'erogazione di servizi, nell'ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale. »;

     b) il comma 3 quater dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3 quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 ter e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il direttore generale competente approva, il bando attuativo per la presentazione dei progetti. Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalità di cui al comma3 ter, tenendo conto dei risultati conseguiti.".

     3. [Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 7 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«7 bis. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.»;

     b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità;per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.»;

     c) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10»] [1].

     4. [Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10. (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio, montano in attuazione della legge 97/1994) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«5 ter. La Giunta regionale è autorizzata a destinare le risorse non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni relative alle assegnazioni di contributi di cui al comma 5 per il finanziamento di progetti sperimentali, ivi compresi interventi inseriti in accordi di programma quadro statali, con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare aspetti specifici ed integrati di sviluppo e tutela del territorio montano.» ] [2].

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente).

     1. [Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi), è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di euro 6.000,00.» ] [3].

     2. [Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. l (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l'articolo 4 bis è inserito il seguente:

«Art. 4 ter. (Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale).

1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualità dell'aria.

2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'articolo 4, comma 2.»;

     b) dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente:

«Art. 7 ter. (Disposizioni per i servizi ferroviari).

1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.

2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.

4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e ne determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.

5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.

6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.

7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, così come definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche ponendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che espletano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.»;

     c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.» ] [4].

     3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell'Adda.

     4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.

     5. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell'articolo 55, commi 17 e 17 bis. Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.»;

     b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:

«e bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.»; .

     c) dopo il comma 17 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente:

«17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.».

     6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l'abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attività di cui al presente comma, la Giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del d.1gs. 372/1999.

     7. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po) (AIPO) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.».

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).

     1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n.32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»" - Collegata 2003) è appartata la seguente modifica:

     a) il comma 2 dell'articolo .4 è sostituita dal seguente:

«2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fina alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.».

     2. [Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n.26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dal seguente:

«3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.»] [5].

     3. [Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino. del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 107 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n.23 (Norme per l'edilizia scolastica).»] [6].

     4. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale prevista dall'articolo 48, comma 29, del decreto. legge 30settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è unico per tutte le sedi disponibili sull'intero territorio regionale e dà luogo alla graduatoria unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per l'assegnazione delle sedi messe a concorso; ogni altro aspetto del concorso e dell'assegnazione resta disciplinato dalla normativa statale e regionale già vigente al 25 novembre 2003. I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché la relativa assegnazione delle sedi messe a concorso, restano per ogni aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla data dì pubblicazione del bando.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.

[3] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 26.

[6] Comma abrogato dall'art. 32, comma 2 bis, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.